Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6181 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25022-2019 proposto da:

A.K., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO ROPPO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1176/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

è stata impugnata da A.K. cittadino del Ghana, la sentenza n. 1176/2019 della Corte di Appello di Bologna.

Il ricorso è fondato su tre motivi ed è resistito -con atto intestato come “controricorso” – dalla Amministrazione intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.

La Commissione rigettava l’Istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso con ordinanza del 4 settembre 2017.

Avverso la decisione del Tribunale dl prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente, nell’approssimarsi della udienza camerate ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo è articolato in due distinte censure.

Con la prima, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la pretesa violazione di legge (artt. 257 e 356 c.p.p.) per mancata rinnovazione dell’Istruttoria dibattimentale.

Con la seconda censura si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo.

Va rilevato che la Corte, nella sentenza impugnata, afferma che -in sostanza- la non rilevanza della richiesta di rinnovazione istruttoria “non essendovi contestazioni” circa le dichiarazioni rese.

Parte ricorrente non si confronta con tale ratio della decisione gravata non aggredisce la ritenuta e decisiva irrilevanza della svolta istanza.

Inoltre la medesima parte non specifica cosa ha detto nel giudizio di appello, nè contesta l’elemento decisivo ovvero la non contestazione.

Il fatto assurge a particolare gravità nel so che non sussiste un principio di obbligatoria ripetizione di audizione ad libitum e che non può contestarsi genericamente il mancato rinnovo dell’audizione senza scalfire e smentire l’inutilità della ripetizione dell’incombente in assenza di contestazione sulle dichiarazioni già rese.

Del tutto assente, sotto altro filo censorio, e l’allegazione del fatto decisivo pretesamente non esaminato.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si contesta, in sostanza il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione internazionale.

La doglianza di parte ricorrente è articolata attraverso la duplice prospettazione di vizi (violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Entrambe le censure sono inammissibilmente svolte al fine di conseguire un non ammissibile riesame in questa sede del ragionamento decisorio del giudice del merito.

Il motivo e, perciò, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente si duole circa l’omesso esame della socio-lavorativa.

Tale profilo è stato, tuttavia, specificamente valutato (v. p. 3) dalla Corte felsinea che ha considerato non sufficiente detta integrazione con ratio decidendi -in particolare ispirata anche da una “effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva” non tolta dalle generiche doglianze, in punto, del ricorrente.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Il ricorso deve, pertanto, essere nel suo complesso dichiarato inammissibile.

5. Nulla va statuito pur stante i inammissibilità del ricorso quanto alle spese, poichè lo scarno atto, intestato come “controricorso”, dell’Avvocatura erariale non riveste i caratteri propri dell’atto finalizzato alla rituale costituzione nel giudizio innanzi a questa Suprema Corte.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo “a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando -allo stato- il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importa lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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