Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6181 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19607/2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI ASSOCIATI, in persona del Presidente,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO SAMMARTANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 305/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Messina, con sentenza 28.2.2018 n. 305, confermava la decisione di prime cure e rigettava l’appello proposto dalla associazione Consumatori Associati.

Il Giudice di secondo grado rilevava la infondatezza della domanda di risarcimento del danno, proposta dalla predetta associazione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, per ritardi ed inadempienze imputabili nella erogazione del contributo di cofinanziamento, riconosciuto con D.M. 17 novembre 2003, in relazione alla approvazione di un progetto predisposto dalla associazione, in quanto:

i ritardi relativi al pagamento della seconda tranche del contributo a carico dello Stato e dovuti a perenzione amministrativa delle somme stanziate a bilancio 2003, erano da imputarsi alla stessa associazione, in quanto le richieste del Ministero di integrazione della documentazione di spesa, formulate ai sensi del D.M. 3 luglio 2003, art. 12, n. 1), erano state assolte dalla associazione soltanto in data 9.2.2006, ben oltre la scadenza del termine 10.9.2005 fissato per ultimazione del progetto, effettivamente completato soltanto il 12.6.2006.

la riduzione dell’importo dell’originario finanziamento stanziato, operata in sede di verifica finale del progetto (l’importo di spesa del progetto preventivato in Euro 200.000,00 è stato ricalcolato nel minore importo di Euro 79.290,00 di cui il 70% a carico del contributo statale), rispondeva alla regolamentazione del rapporto obbligatorio, disciplinata dal decreto ministeriale di approvazione del progetto, che prevedeva uno stanziamento provvisorio condizionato alla successiva verifica delle spese effettivamente sostenute e ritenute pertinenti alla attuazione del progetto: essendo, pertanto, inconfigurabile una condotta illecita colposa nella rideterminazione finale dell’importo, non essendo imputabile al Ministero il maggiore onere della associazione per avere dovuto finanziare le spese non riconosciute mediante il ricorso al credito bancario non doveva disporsi c.t.u. per verificare quali fossero se le ulteriori spese sostenute, ed in ipotesi da ritenere ammissibili in quanto indispensabili alla realizzazione del progetto, atteso che la associazione non aveva formulato specifiche contestazioni in ordine alle singole voci di spesa che erano state espunte o ridotte in sede di verifica.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla associazione con ricorso affidato a tre motivi.

Non ha svolto difese il Ministero intimato al quale il ricorso è stato notificato in data 12.6.2018 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dello Sviluppo Economico presso la sede dell’Avvocatura distrettuale di Messina.

La notifica è affetta dal vizio di nullità in quanto ai sensi della L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 9, comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizio avanti la Corte di cassazione, sicchè è all’Avvocatura generale e non distrettuale dello Stato che deve essere notificato il ricorso per cassazione (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, commi 1 e 3).

Il Collegio, tuttavia, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 276 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., dovendo la tutela giurisdizionale risultare effettiva e spedita per le parti in giudizio), ritiene che la causa può essere decisa con la pronuncia di manifesta infondatezza dei motivi, in quanto questione di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario provvedere alla previa integrazione del contraddittorio (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

Primo motivo: violazione e falsa applicazione artt. 112,183,189 e 345 c.p.c..

La ricorrente denuncia che la Corte d’appello avrebbe male definito il “thema decidendum”, avendo omesso di considerare che, oltre alla domanda risarcitoria di danni, la associazione aveva proposto anche domanda di condanna al pagamento dell’intero contributo (per complessivi Euro 112.432,32), avuto riguardo alle ulteriori spese, rendicontate e non ammesse al finanziamento, che si erano rese necessarie per la realizzazione del progetto.

Il motivo è infondato.

La superficiale lettura dell’atto di citazione compiuta dalla Corte territoriale ed il conseguente equivoco in cui il Giudice è incorso nel valutare le domande proposte dalla associazione, tra cui era inequivocamente ricompresa anche quella volta ad ottenere il pagamento dell’intero contributo, pari al 70% del complessivo importo di tutte le spese sostenute e rendicontate, non ha determinato tuttavia il vizio di legittimità denunciato dalla ricorrente, atteso che il Giudice di appello, pur avendo esordito con la errata affermazione secondo cui le allegazioni della associazione erano rivolte “non a fare valere la illegittima esclusione di talune spese….quanto a censurare i comportamenti dell’amministrazione…che avevano arrecato così all’appellante il danno lamentato…..quantificato in Euro 112.432,32 “, ha poi effettivamente esaminato le diverse doglianze, tra cui anche la domanda di condanna al pagamento dell’intero contributo. Ed infatti, dopo aver ritenuto la PA esente da condotte colpose causative di danno, ha ritenuto altresì non necessario disporre la c.t.u. contabile richiesta dalla associazione, statuendo che “non vi è stata alcuna contestazione sulle spese che l’amministrazione avrebbe escluso dal finanziamento”, in tal modo decidendo implicitamente anche sulla infondatezza della domanda di condanna al pagamento dell’intero contributo, rilevando al riguardo che la mera pretesa di ottenere la erogazione dell’ulteriore somma non poteva trovare accoglimento per difetto di specifica allegazione, tanto sulla pertinenza ed indispensabilità delle spese sostenute, quanto sulla ipotetica erroneità delle valutazioni espresse dalla commissione tecnica, in sede di verifica finale, circa la esclusione di talune voci di spesa.

Dunque in alcun vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., è incorso il Giudice di seconde cure.

Secondo motivo: violazione art. 2697 c.c.; D.M. 3 luglio 2003, art. 12, n. 3, artt. 113,115 e 163 c.p.c., errata valutazione delle allegazioni e prove acquisite.

La ricorrente deduce: che le ulteriori spese sostenute e rendicontate dovevano ritenersi fatti pacifici, essendosi difeso il Ministero soltanto allegando che l’originario importo stanziato con la approvazione del progetto era stato erogato a titolo provvisorio; che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare diversamente la lettera in data 10.4.2006 con la quale il Ministero comunicava che i fondi perenti potevano essere riassegnati e quindi sollecitava la associazione a richiedere la erogazione della rata a saldo; che il D.M. 3 luglio 2003, art. 12, comma 3, che disciplinava il rapporto di finanziamento non autorizzava la riduzione dell’importo del contributo originariamente previsto in sede di approvazione del progetto.

Il motivo si palesa inammissibile nella parte in cui, attraverso la denuncia dell’errore di diritto, richiede invece una rivalutazione delle risultanze istruttorie, senza indicare peraltro il “fatto decisivo” che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non potendo lo stesso essere individuato nella lettera del Ministero sopra richiamata, atteso che alla mera comunicazione che i fondi perenti potranno essere riassegnati ai capitoli di bilancio, non può in alcun modo riconoscersi – secondo il significato fatto palese dalle parole – la efficacia ammissiva della attribuzione dell’intero importo del contributo, così come originariamente calcolato, ammissione peraltro senza riserve e quindi in palese violazione degli obblighi imposti alla Amministrazione statale relativi alla previa verifica del rendiconto finale.

Quanto al dedotto limite alla riduzione dell’importo originario previsto, che l’art. 12 del decreto ministeriale porrebbe alla Amministrazione statale, indipendentemente dalla natura di fonte secondaria o meno da riconoscere al provvedimento amministrativo che regola il rapporto di concessione del contributo, osserva il Collegio che, contrariamente alla allegazione di parte ricorrente, non è dato rinvenire in tale articolo alcun divieto di modifica dell’originario importo, essendo al contrario previsto esplicitamente che gli organi tecnici del Ministero debbano procedere in sede di verifica finale del rendiconto:

ad accertare che il progetto realizzato corrisponda a quello per il quale è stato assentito il contributo a “determinare l’ammontare delle spese complessivamente sostenute (ossia a verificare che le spese indicate nella relazione finale presentata dal richiedente, trovino riscontro nei documenti giustificativi allegati, ed ove del caso in quelli oggetto di richiesta di integrazione) e ritenute ammissibili” (secondo i criteri predeterminati cui deve conformarsi la verifica contabile) “a ricalcolare l’importo del cofinanziamento stesso”, evidentemente nel caso in cui venga riscontrato che talune voci di spesa rendicontate non siano pertinenti alla realizzazione del progetto ovvero non siano ammissibili a contributo in quanto non necessarie o eccedenti da quelle ritenute indispensabili o non comprese nella progettazione iniziale (attività che evoca in modo inequivoco la possibilità di una rideterminazione dell’importo in origine stanziato in via provvisoria secondo una previsione di massima e dunque certamente suscettibile di rettifica in sede di verifica finale del rendiconto).

Indipendentemente dal profilo di ammissibilità della censura, è poi del tutto inconsistente il rilievo formulato dalla ricorrente secondo cui l’onere della prova del rifiuto del pagamento integrale del contributo liquidato in misura percentuale su tutte le spese rendicontate, gravava sul Ministero: deve infatti ritenersi correttamente applicata dal Giudice di appello la regola di riparto ex art. 2697 c.c., che pone a carico della parte che avanza la pretesa – richiedendo che siano considerate ammissibili a contributo anche le ulteriori spese, espunte dall’organo verificatore, in quanto da ritenersi indispensabili per la realizzazione del progetto – fornire la prova dei fatti a sostegno della stessa e dunque, nella specie, non soltanto delle spese effettivamente sostenute, ma anche della loro indispensabilità, ancora prima allegando le ragioni per le quali dovevano considerarsi errate le diverse valutazioni compiute dal Ministero.

Terzo motivo: violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

La ricorrente si lamenta della mancata applicazione da parte della Corte d’appello della statuizione di compensazione delle spese del grado di appello, non essendo stato adeguatamente valorizzato il comportamento ostruzionistico tenuto dal Ministero nel corso del rapporto.

Il motivo è inammissibile.

La statuizione del Giudice di appello, intervenuta a regolare le spese del grado, ha determinato correttamente il carico delle spese in base al principio di soccombenza, rimanendo del tutto inerente all’ambito di discrezionalità riservata al Giudice di merito la valutazione di disporre o meno la integrale o parziale compensazione delle spese, laddove, in assenza di reciproca soccombenza, ritenga di ravvisare il concorso di “altri giusti motivi” da indicare esplicitamente in motivazione (art. 92 c.p.c., come modificato L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 4, applicabile ratione ratione temporis, essendo stato introdotto il giudizio con atto di citazione del 15.4.2009): deve infatti ribadirsi il principio secondo cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8889 del 03/07/2000; id. Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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