Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6180 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23792-2020 proposto da:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI

FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

ZANARDELLI 34, presso lo studio dell’avvocato MENICHETTI SARA,

rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO

PADOVANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio

dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FABIO MARIA FERRARI, MARIA ANNA AMORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9181/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

Con sentenza nr. 9181/2019 la CTR della Campania accoglieva l’appello del Comune di Napoli avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dal Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a. nei riguardi dell’avviso di accertamento relativo all’Imu per l’anno 2013.

Rilevava richiamandosi agli orientamenti espressi dalla Suprema Corte con sentenza nr. 13793/2019 che l’Imu avente ad oggetto un immobile concesso in locazione finanziaria era dovuta in caso di risoluzione dal proprietario cui ritorna il possesso del bene indipendentemente dalla sua riconsegna.

Avverso tale sentenza la società Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Napoli.

Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, è in linea con le tesi della contribuente affermando che il rapporto di locazione finanziaria anche a seguito della formale scadenza o risoluzione non si esaurisce fintantoché il locatario mantenga la potestas utendi/friendi del bene locato e ciò vale non solo ai fini fiscali ma anche ai fini civilistici alla luce del fenomeno che la cassazione qualifica come ultrattività del contratto di locazione finanziaria.

Con un secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, per avere riconosciuto gli interessi moratori malgrado avesse rilevato un affidamento incolpevole della contribuente.

Il primo motivo è infondato.

Si è infatti affermato che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 2021 nr 4715; 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019; Cass. 2020 nr 14906).

La CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Il secondo è inammissibile.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 2038/2019).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese vanno compensate stante il consolidarsi nel corso del giudizio dell’orientamento posto a base della decisione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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