Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6180 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27155-2008 proposto da:

D.P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della Corte D’appello di ROMA, depositato il

28/03/2008; n. 54684/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – D.P.G., con ricorso alla corte d’appello di Roma, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Ha convenuto il Ministero della Giustizia.

La corte d’appello, che ha da ultimo pronunciato in sede di giudizio di rinvio, ha accolto in parte la domanda ed ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 4.000,00.

Ha liquidato le spese del giudizio di rinvio in Euro 1.471,50 ed in Euro 1.274,50 quelle del giudizio di cassazione.

La parte ha impugnato il decreto.

Il Ministero della giustizia non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un motivo, corredato da apposito quesito.

Riguarda la liquidazione delle spese del processo.

Ragione del ricorso è il vizio di violazione di norme sul procedimento, in cui si sostiene che la corte d’appello è incorsa nel non provvedere a liquidare le spese del primo grado del processo, ma solo quelle del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di cassazione.

Il motivo è fondato, il ricorso è accolto e, in relazione al capo impugnato, il decreto è cassato.

2. – La Corte, quando accoglie il ricorso per il vizio di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si può direttamente pronunciare sulle spese dei precedenti gradi di giudizio.

Il giudizio di merito si è concluso davanti alla corte d’appello nel 2003 e perciò la liquidazione delle spese processuali deve essere fatta in base alle tabelle allegate al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585.

Il ricorrente ha richiesto la liquidazione degli onorari per queste voci: studio della controversia, consultazioni col cliente, ricerca dei documenti, redazione del ricorso, assistenza ad un’udienza, discussione in camera di consiglio.

In base al coefficiente di applicazione sub a) – nel quale ricade la causa – l’onorario minimo spettante avrebbe potuto essere pari a L. 750.000, che tradotte in Euro danno luogo alla cifra arrotondata di Euro 387,00.

In considerazione dell’entità della riparazione riconosciuta, gli onorari possono essere liquidati nella maggiore somma di Euro 400,00.

Quanto ai diritti di procuratore, in base al coefficiente di applicazione di cui alla lett. f) della Tabella allegato B quadro 5, per le prestazioni indicate nel ricorso – eccettuata la duplicazione tra iscrizione a ruolo e costituzione di giudizio – sarebbero spettate L. 560.000, pari ad Euro 289,00.

In conclusione, comprese le spese, che tenuto conto della liquidazione operata per gli altri gradi si possono fissare in Euro 8,00, le spese processuali del giudizio di merito restano liquidate in complessivi 697,00 Euro.

3. – Spettano le spese di questo grado che, in ragione della maggiore somma riconosciuta spettare, si liquidano in Euro 525,00, dei quali 425.00 per onorari di avvocato.

4. – Alle spese liquidate nella presente sentenza vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Di tutte le spese liquidate nella presente sentenza va ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare a D.P.G. la somma di Euro 697,00 a titolo di spese processuali del giudizio di primo grado; lo condanna inoltre al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari di avvocato: spese aumentate tutte del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge e di cui è ordinata la distrazione in favore dell’avvocato Giulio di Gioia, fermo restando per il resto il decreto impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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