Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6180 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16011-2018 proposto da:

S.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALBERTO SPANU;

– ricorrente –

contro

LA VILLA SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA ARL, in persona del

Commissario Liquidatore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO GALASSO;

– controricorrente –

e contro

M.F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 430/2017 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

SEZ. DIST. di SASSARI, depositata il 10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 10.11.2017 n. 430, ha confermato la sentenza non definitiva emessa dal tribunale di Nuoro in data 28.4.2015 n. 256 che aveva rigettato le eccezioni pregiudiziali e preliminari di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione proposte da alcuni amministratori, tra cui S.G., convenuti in giudizio con azione di condanna al risarcimento dei danni dal Commissario liquidatore della società cooperativa edilizia La Villa a r.l. posta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 septies c.c. con decreto del Ministro della Sviluppo Economico in data 28.4.2006.

La Corte territoriale ha affidato la decisione alle seguenti due ragioni: a) la eccezione di prescrizione era stata inserita nelle conclusioni della comparsa di risposta del S., senza che nella esposizione della difesa fosse stato allegato il fatto costitutivo della eccezione, avendo del tutto omesso il convenuto di indicare il periodo in cui si sarebbe protratta la inerzia del Commissario liquidatore o dei creditori e di allegare il momento iniziale della prescrizione estintiva, non potendo in conseguenza essere demandata al Giudice di merito la ricerca tra i diversi documenti prodotti in giudizio di quello rivestente efficacia probatoria della anteriore decorrenza della prescrizione; b) in ogni caso il bilancio relativo all’anno 2004, reso pubblico con il deposito presso la CCIAA nell’anno 2005, attestava soltanto una perdita al di sotto del terzo del patrimonio netto della società, di per sè inconcludente in quanto elemento non sintomatico di una “insufficienza patrimoniale”, che si era disvelata soltanto successivamente quando il consulente tecnico nominato dal Commissario liquidatore era entrato in possesso della ulteriore documentazione contabile della società (bilancio di esercizio, libro giornale e registro IVA, libri mastri e dichiarazioni fiscali) ed aveva potuto ricostruire la situazione economico-patrimoniale della impresa evidenziando, nella relazione depositata il 12.2.2009, che la esposizione debitoria era stata dolosamente occultata dagli amministratori attraverso artifici contabili che avevano reso i bilanci inattendibili.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione con tre motivi da S.G. il quale ha depositato anche memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Resiste con controricorso la società cooperativa La Villa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa.

Non hanno svolto difese gli intimati M.F.F., + ALTRI OMESSI ai quali il ricorso è stato notificato in via telematica presso i rispettivi difensori in data 10.5.2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente si duole che la Corte territoriale non ha considerato che il consulente tecnico nominato dal Commissario della Cooperativa aveva attestato che il bilancio relativo al 2004 presentava un valore negativo del patrimonio netto pari a ” – Euro 129,504″: ciò risultava dall’atto di citazione in primo grado, proposto dal Commissario, e su tale punto non vi era stata contestazione del convenuto S.: con la conseguenza che, trattandosi di fatto incontestato, la perdita risalente al 2004 doveva essere considerata “ex officio” dal Giudice di appello ai fini dell’accertamento dei fatti costitutivi della eccepita prescrizione.

Il motivo è inammissibile.

Risulta che il Tribunale di Nuoro aveva rigettato la eccezione di prescrizione per difetto di allegazione specifica dei fatti costitutivi, tra i quali la indicazione del momento in cui si era manifestata e resa percepibile ai creditori la insufficienza patrimoniale della società cooperativa. Tale statuizione risulta confermata dalla sentenza di appello.

Orbene il ricorrente non investe tale rilievo, palesandosi quindi inconferente la censura, in quanto impernia interamente la critica alla sentenza impugnata esclusivamente sull’argomento secondo cui il Giudice di merito non avrebbe tenuto conto che il “fatto-perdita patrimoniale” risultava comunque acquisito agli atti del giudizio, incorrendo in tal modo nella violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..

Indipendentemente dalla censura del vizio come errore processuale anzichè come omessa considerazione di un fatto decisivo (atteso che ciò che si contesta è la mancata rilevazione di un fatto storico decisivo, asseritamente acquisito al materiale istruttorio del processo), che bene può essere corretta alla stregua dei principi affermati da questa Corte in ordine al potere ex officio di qualificazione giuridica del vizio dedotto ed alla non vincolatività delle norme indicate in rubrica (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 19882 del 29/08/2013,id. Sez. 3, Sentenza n. 21099 del 16/09/2013; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23381 del 06/10/2017; id. Sez. 5 – , Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018), il motivo non investe in ogni caso la “ratio decidendi” secondo cui colui che propone una eccezione è onerato, prima ancora che della prova, della allegazione specifica dei fatti storici costitutivi oggetto di prova. Ne segue che la invocazione del “principio di non contestazione”, in quanto attinente alla definizione del “thema probandum”, è inidonea a surrogare il pregresso difetto allegatorio, trattandosi di attività difensiva, volta a definire il “thema decidendum”, che necessariamente deve precedere l’attività di deduzione probatoria, non potendo, evidentemente, colui che propone la domanda od eccezione demandare alla controparte la “allegazione” dei fatti – da intendersi come specificazione della rilevanza funzionale dei fatti indicati, in quanto costitutivi della fattispecie che fonda la domanda od eccezione proposta – del tutto omessi dal proponente.

Consolidato è il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio (dove l'”inerzia”, per assurgere al rilevante giuridico, e dunque per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente – qualora si intenda anche prescindere da una nozione di inerzia qualificata dalla effettiva insorgenza ed esercitabilità del diritto di cui si predica la estinzione – la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale, dacchè soltanto in presenza di tali elementi cronologici è possibile apprezzare il “fatto storico-tempo” nel senso di “durata” -sequenza temporale ininterrotta – della inerzia), mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge: ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, con il solo limite posto dal precetto generale dell’art. 112 c.p.c. di non poter modificare i fatti che costituivano il fondamento della prescrizione e di ricercare autonomamente nell’ambito di essi la data di inizio del decorso prescrizionale, ovvero in caso di pluralità di crediti, di scegliere a quale di essi applicare la prescrizione e da quale data (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 25/07/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 21752 del 22/10/2010; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1064 del 20/01/2014). Orbene, costituisce corollario di tali principi l’affermazione per cui il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 16326 del 13/07/2009; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 15991 del 18/06/2018; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019), non rilevando al riguardo l’eventuale l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero – l’erronea indicazione – del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016).

Dunque, altro è l’onere di allegazione del fatto storico-durata, che deve essere assolto attraverso la specificazione dell’arco temporale in cui il creditore non ha azionato in via giudiziale la sua pretesa nè ha formulato richieste interruttive ex art. 2943 c.c.; altro è invece l’accertamento di quel fatto, così compiutamente allegato, a produrre l’effetto estintivo del diritto, che è riferibile all’attività, rimessa al Giudice, di sussunzione del fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, ossia stabilire quale sia la norma sulla prescrizione applicabile e conseguentemente il periodo di tempo che la norma richiede ai fini della estinzione del diritto.

Riassuntivamente:

ferma la allegazione dei fatti da parte di colui che domanda od eccepisce, il Giudice di merito sulla scorta dei fatti allegati e dimostrati in giudizio “hinc et inde” può accertare l’effetto estintivo della prescrizione, anche in base ad una norma diversa da quella indicata dalla parte, che preveda un termine maggiore o più breve.

in difetto della predetta allegazione, il Giudice è del tutto esonerato da tale ulteriore indagine, cronologicamente susseguente, non essendo tenuto – ed anzi essendogli precluso dall’art. 112 c.p.c. – a definire e ricercare ex officio i fatti (inizio e durata della inerzia) e le prove degli stessi, posti a fondamento della eccezione.

Orbene nel caso di specie è mancata del tutto, nella comparsa di risposta in primo grado, la allegazione, da parte del S., dei fatti costitutivi della eccezione di prescrizione che, come si è detto, debbono essere individuati: 1 – nell’inizio della inerzia e 2 – nel periodo di tempo in cui la inerzia si è protratta.

E tale carenza di attività allegatoria presupposta, non può essere surrogata dalla mera indicazione nell’atto di citazione proposto dal Commissario o dal documento contabile ad esso allegato, della esistenza di un bilancio di esercizio dell’anno 2004 attestante una perdita del patrimonio netto (peraltro senza alcun’altra specificazione in termini di rapporto comparativo tra la perdita registrata e l’ammontare dei crediti insoluti), documento prodotto dalla società cooperativa in LCA per finalità diverse ai fini della verifica della questione della prescrizione del diritto.

La pronuncia della Corte d’appello, risulta in conseguenza esente dalla censura prospettata con il motivo di ricorso in esame.

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 146LF – recte L. Fall., art. 206 – e degli artt. 2935 e 2394 c.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha fatto decorrere il “dies a quo” della prescrizione dalla pubblicazione del bilancio di esercizio anno 2004, avendo la Corte territoriale erroneamente assunto che la perdita patrimoniale registrata in quel bilancio non assumeva carattere sintomatico della impossibilità della società di garantire i pagamenti ai creditori.

La Corte d’appello, dopo aver ritenuto insussistente, per difetto di allegazione dei fatti costitutivi, la eccezione di prescrizione formulata nelle conclusioni della comparsa di risposta in primo grado, ha inteso egualmente esaminare nel merito la eccezione preliminare come se fosse stata ritualmente formulata, pervenendo ad escludere, con pronuncia ad abundantiam, che i dati emergenti dal bilancio societario dell’anno 2004, potessero comunque consentire ai creditori di avere contezza dello stato di dissesto patrimoniale della impresa.

Tanto premesso la critica mossa dal ricorrente appare inammissibile, in quanto, attraverso la denuncia di errore di diritto, si viene sostanzialmente a richiedere una nuova revisione dell’accertamento in fatto, compiuto dalla Corte territoriale – in merito alla idoneità del bilancio 2004 ad “esteriorizzare” la insufficienza patrimoniale, in difetto dei presupposti prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. con mod. in L. n. 134 del 2012 applicabile “ratione temporis”, non avendo il ricorrente indicato alcun “fatto storico determinante” non considerato dalla Corte di merito che ha, invece, preso direttamente in esame il risultato negativo della gestione 2004 ritenendolo privo di attendibilità e quindi inidoneo a fornire contezza al ceto creditorio della effettiva consistenza patrimoniale della società cooperativa.

Il motivo è da ritenere, peraltro, anche infondato, qualora si volesse ricondurre la censura in diritto alla mancata osservanza da parte del Giudice di appello del principio di diritto, stabilito dal Giudice di legittimità, secondo cui “ai fini dell’individuazione del momento di esteriorizzazione dell’insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz’altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità “erga omnes” e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati” (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20476 del 25/07/2008). Ed infatti la Corte d’appello, diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente, non ha affatto disatteso tale principio ma, con accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede al di fuori dei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha tenuto conto di tale bilancio ritenendo che non consentisse ai creditori di evidenziare lo stato di insufficienza patrimoniale, sia perchè la perdita patrimoniale in sè non integra necessariamente l’insufficienza della garanzia generica, in quanto il bilancio può presentare un’eccedenza del passivo sull’attivo, pur permanendo la impresa nelle condizioni di liquidità e di credito richieste per continuare ad operare (in tal senso si veda: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 9619 del 22/04/2009, in motivazione); sia perchè l’approssimativa ricostruzione dei bilanci compiuta dal consulente tecnico del Commissario non forniva elementi certi di conoscibilità dello stato di insufficiente garanzia per i creditori, essendo emerso, a seguito della perizia contabile depositata il 12.2.2009, e compiuta esaminando anche gli altri libri e documenti commerciali e fiscali della società, che i dati delle voci di bilancio risultavano dolosamente alterati dagli artifici contabili escogitati dagli amministratori, sicchè era stato possibile acquisire conoscenza della effettiva situazione patrimoniale della società soltanto all’esito di detta perizia contabile.

Con il terzo motivo (violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) il ricorrente censura la illogicità della sentenza di appello nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe inteso disconoscere capacità di esteriorizzazione della insufficienza patrimoniale al bilancio 2004, in base agli artifici e raggiri evidenziati nelle successive verifiche contabili, senza considerare che dalla c.t.u. svolta in primo grado era emerso che, dopo il collocamento della società cooperativa in LCA, il consulente tecnico incaricato dal Commissario aveva provveduto a redigere i bilanci 2003 e 2004, espungendo i crediti insussistenti e facendo emergere poste debitorie prima occultate, sicchè appariva erroneo riferire l’argomento della inconoscibilità della situazione patrimoniale a causa degli artifici contabili degli amministratori anche per quanto concerneva i bilanci redatti da soggetto terzo, e che pertanto alla data di deposito di tali bilanci doveva farsi risalire la conoscibilità della insufficienza patrimoniale da parte dei creditori.

Il motivo è inammissibile, in quanto censura una sola “ratio decidendi”: la Corte d’appello ha, infatti, negato che il bilancio dell’anno 2004 consentisse ai creditori di apprendere la situazione di insufficienza patrimoniale della società, non soltanto in base all’argomento contestato con il motivo in esame (inattendibilità dei dati di bilancio alterati dagli amministratori), ma anche in relazione alla asintomaticità della perdita patrimoniale registrata nel 2004 inidonea ad esteriorizzare lo stato di dissesto patrimoniale della società cooperativa in assenza di altri convergenti elementi indiziari, quali la definitiva impossibilità di una continuazione dell’esercizio d’impresa o del ricorso al credito, o della complessiva inidoneità del patrimonio immobiliare della società a garantire la soddisfazione dei creditori.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente principale incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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