Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 618 del 15/01/2010
Cassazione civile sez. I, 15/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 15/01/2010), n.618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Palmi, con ordinanza n. 20/08 del 30/6/08, depositata l’8/7/08, nel
procedimento pendente tra:
FALLIMENTO F.F.;
FALLIMENTO DIGIVERDE SRL;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal Consigliere relatore è del seguente tenore: “Con sentenza 15 maggio 2008 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere l’istanza di fallimento presentata contro la Digiverde s.r.l., con sede legale in quel comune, (OMISSIS), indicando come competente il Tribunale di Palmi.
Ricevuti gli atti, quest’ultimo ufficio giudiziario ha sollevato conflitto negativo di competenza. Non interloquiscono le difese private.
Osserva:
L’istanza appare fondata.
Ai sensi della L. Fall., art. 9, la competenza territoriale a provvedere in ordine all’istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l’impresa debitrice (e in particolare la società) ha la sua sede effettiva, che si presume, fino a prova contraria, coincidente con la sede legale.
Dagli accertamenti compiuti, non sono emersi elementi idonei ad affermare con certezza che il centro direttivo e amministrativo dell’impresa, si trovasse in (OMISSIS), risultato solo il luogo di residenza del legale rappresentante della società fallita.
Tale circostanza, come bene rileva il giudice remittente, non può ovviamente valere, da sola, a superare la presunzione legale di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell’impresa.
Pertanto, erroneamente il Tribunale di Barcellona Pozzo ha ritenuto competente il Tribunale di Palmi.
Sussistono i presupposti di legge per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento della richiesta di regolamento d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e cassa la sentenza di incompetenza in data 15.5.2008 dello stesso Tribunale.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010