Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 618 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. I, 12/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 12/01/2011), n.618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17947-2009 proposto da:

B.D. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ZAMPIERI NICOLA, PANA FLAVIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 24039/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

10/06/08, depositato il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Venezia ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da B.D. in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti, con ricorso del 9.3.2000, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione sulla base di tutti gli aumenti stipendiali di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri 1.1.1993-31.12.1995, definito con sentenza di rigetto del 27.12.2005.

Ha osservato la Corte di appello che per effetto della inequivoca normativa esistente l’attore non poteva non essere consapevole dell’infondatezza delle proprie istanze e quindi, data tale consapevolezza, doveva escludersi che avesse sofferto l’asserito danno morale o il danno esistenziale conseguente allo stato d’ansia connesso ad una inesistente incertezza dell’esito della causa. Il processo, anzi, era stato iniziato con un fine lato sensu politico, con lo scopo più di sollecitare una modifica dell’ordinamento che una pronuncia giurisdizionale.

Contro il decreto della Corte di merito l’istante ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi con diciannove quesiti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

2.- Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto formulando i seguenti quesiti in relazione a ciascun motivo:

a) 1. Vero che in base al principio della ripartizione della giurisdizione, di cui agli artt. 102 e 103 Cost., alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con L. n. 848 del 1955), e alla L. n. 89 del 2001 la Corte d’appello adita per l’equa riparazione non può compiere autonomi accertamenti di merito sulla temerarietà e/o prevedibilità dell’esito delle domande azionate nel giudizio pensionistico di cui si denuncia l’eccessiva durata, che, esulando dalla giurisdizione del Giudice ordinario, devono essere escluse ogniqualvolta il Giudice (del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo) abbia dato atto dell’esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali e/o compensato le spese legali?”. 2. Vero che ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo le sofferenze ed ai patemi d’animo che l’interessato assume di aver subito, per l’incertezza e l’ansia derivata dalla prolungata attesa dell’esito del giudizio, vanno risarciti a prescindere dalla prevedibilità dell’esito del giudizio di cui si denuncia l’eccessiva durata, che può incidere solo sul quantum dell’indennizzo e non sull’an?.

3. Vero che ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo la piena consapevolezza della infondatezza del giudizio di cui si denuncia l’eccessiva durata sussiste – causa di esclusione del diritto all’indennizzo – sussiste solo qualora venga rigorosamente dimostrato che l’introduzione della lite e la sua stessa protrazione sono frutto di una scelta da qualificarsi come temeraria o in mala fede in quanto il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte o questo è comunque destinato a produrre conseguenze che la parte percepisce a sè sfavorevoli?.

4. Vero che ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo la consapevolezza sulla infondatezza del ricorso di cui si chiede il risarcimento del danno a causa dell’eccessiva durata va accertata e valutata in termini soggettivi, ossia considerando le nozioni normalmente acquisibili in base all’età e alla preparazione anche scolastica della persona coinvolta nel dibattito processuale?”.

b) “5. Vero che nozione di stipendio integralmente percepito contenuta nel Testo Unico approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 220, secondo cui, rispettivamente, “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti..” e “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti”, deve essere intesa non nel senso di ultimo stipendio concretamente riscosso, ma nel senso di entrato a far parte della sfera giuridico-patrimoniale del soggetto prima del suo collocamento a riposo, per cui va riferita, in caso di scaglionamento del diritto, a tutti gli aumenti contrattuali allo stipendio per il quale il dipendente ha maturato il diritto all’atto del collocamento a riposo?”.

c) 6. Vero che l’art. 37 del CCNL del personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato del 18.11.94 ha espressamente sancito, al fine di garantire la copertura economica ai nuovi minimi tabellari, uno scaglionamento dei miglioramenti contrattuali spettanti al personale ferroviario in due tranches a decorrere dal 1 ottobre 1994 e dal 1 ottobre 1995, prevedendo la rateizzazione solo quale modalità di corresponsione di un unico beneficio, unitariamente attribuito dal contratto a tutto il personale in servizio alla data di vigenza del contratto, ossia dall’1.1.1993 al 31.12.1995?.

d) 7. Vero che in base ai principi di non contestazione, di lealtà, probità ed economia principio di economia che deve informare il processo desumibili anche dall’art. 167 c.p.c. e art. 111 Cost. la Corte d’appello adita per l’equa riparazione non può rilevare d’ufficio l’eventuale assenza del danno non patrimoniale (connessa all’asserito abuso del processo o alla pretesa piena consapevolezza della infondatezza della domanda azionata nel giudizio di cui si denuncia l’eccessiva durata) qualora la parte convenuta non abbia specificato le ragioni, in relazione ai punti di fatto e di diritto fatti valere e ai precedenti giurisprudenziali e fornito la rigorosa prova della palese infondatezza della domanda e dell’uniformità degli orientamenti giurisprudenziali (sia al momento della presentazione del ricorso che al momento della decisione del giudizio) posto che solo in presenza di una uniforme e consolidata posizione giurisprudenziale sfavorevole al ricorrente potrebbe escludersi l’incertezza sull’esito del processo?.

8. Vero che in base all’art. 2697 c.c. il Ministero dell’Economia ha l’onere di dedurre e provare i le circostanze che eccezionalmente escludono l’esistenza del danno non patrimoniale ivi compresa l’eventuale piena consapevolezza soggettiva della manifesta infondatezza della domanda azionata, in relazione a univoci precedenti giurisprudenziali sfavorevoli al ricorrente (relativi al medesimo CCNL azionato in giudizio dal ricorrente) per cui non può essere negato il risarcimento dei danni qualora l’avvocatura si limiti a dedurre genericamente la contrarietà al dettato normativo delle tesi sostenute dal ricorrente nel giudizio irragionevolmente protrattosi?”.

e) “9. Vero che la “legitimatio ad causam”, sotto il profilo di legittimazione a contraddire, costituisce una condizione dell’azione attinente alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ed intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una qualsiasi decisione di merito – la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte attrice, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa?”.

10. Vero che pertanto qualora si costituisca in giudizio un ente diverso da quello convenuto in giudizio il Giudice deve dichiarare inammissibile la costituzione e tutti gli atti processuali posti in essere per difetto di legittimazione processuale rilevabile “ex officio” dal giudice in ogni stato e grado del processo?”.

f) 11. Vero che la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei giudizi in cui è convenuto il Ministero non è legittimata a proporre l’eccezione di manifesta infondatezza del giudizio della cui eccessiva durata si chiede il risarcimento del danno e/o di insussistenza del danno non patrimoniale, trattandosi di eccezione de iure tertii (il Ministero dell’Economia).

12. Vero che l’improponibilità di tale eccezione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di cassazione, anche se la questione non abbia formato oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici di merito”?.

g) “13. Vero che l’erroneità nelle indicazioni richieste dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, in relazione all’art. 167 c.p.c. comporta l’assoluta incertezza circa l’identità della parte, e quindi una nullità della memoria di costituzione in giudizio che rechi nell’intestazione dell’atto il nominativo del Ministero dell’Economia e nelle conclusioni il nominativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri?”.

h) “14. Vero che nell’ordinamento vigente al momento della proposizione del ricorso alla Corte dei Conti (anno 2000) l’esistenza di precedenti decisioni giurisdizionale di analoga fattispecie non precludono la proposizione della domanda giudiziaria, atteso che non esisteva, nel nostro ordinamento, un principio – come lo stare decisis degli ordinamenti anglosassoni – che vincoli il giudice al rispetto di una precedente pronuncia?”.

15. Vero che in base all’art. 2909 c.c. e ai limiti soggettivi di efficacia della sentenza i precedenti giurisprudenziali non sono vincolanti in altri giudizi?”.

i) “16. Vero che la pregressa giurisprudenza elaborata al riguardo dalla Corte Europea costituisce la prima e più importante guida nel ricostruire i lineamenti del diritto all’equa riparazione previsto anche dalla L. n. 89 del 2001?.

17. Vero che secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. tra altre, Carnevali c. Italia n. 37147-97; Prisca e altri c. Italia n. 14660-90; 4 Donni c. Italia n. 29128-95) l’esistenza di precedenti sfavorevoli non incide sul diritto alla equa riparazione comportando la prova dell’eccessiva durata del processo l’automatica violazione dell’art. 6 C.E. e il conseguente diritto al risarcimento del danno morale o non patrimoniale?.

1) 18. Vero che il danno non patrimoniale sofferto dalla parte per l’eccessiva durata del processo costituisce una conseguenza della violazione che si verifica normalmente secondo l’id quod plerumque accidit e non necessita pertanto di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso?.

19. Vero che il giudice in mancanza di apposita contestazione da parte della P.A. convenuta deve quindi ritenerlo sussistere ogni qualvolta non vengano specificamente dedotte dalla parte convenuta, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente?.

3.- Le censure sub e), f) e g) (quesiti da 9 a 13) sono manifestamente infondate perchè la domanda è stata proposta contro il Ministero dell’Economia, che risulta quale parte convenuta anche dal decreto impugnato. Talchè l’errore materiale segnalato dal ricorrente non ha certo avuto come conseguenza di determinare l’assoluta incertezza sulla parte costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

4.- Quanto al fondo del ricorso, tutti i restanti motivi – esaminabili congiuntamente per l’intima connessione – sono manifestamente infondati perchè la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della S.C. secondo la quale “in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (Sez. 1, n. 25595/2008, in una fattispecie – analoga a quella concreta – in cui la corte d’appello aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo “massiccia, pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza”. In senso conforme v. anche C. n. 17650/2002).

Peraltro, la individuazione e la valutazione degli eventuali elementi in presenza dei quali può positivamente escludersi il patema d’animo (e quindi il danno morale) configurano attività istituzionalmente riservata al Giudice di merito, il quale ne ha dato nella specie esaustiva e persuasiva motivazione, sicchè il relativo giudizio non è censurabile in sede di legittimità.

Viceversa, il ricorrente pretende che questa Corte, attraverso un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, peraltro denunciando la violazione di norme che la Corte dei Conti ha interpretato, rigettando la domanda nel giudizio presupposto, operi un controllo, equivalente in concreto alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata; revisione che si risolverebbe sostanzialmente in una nuova formulazione del giudizio di fatto, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al Giudice di legittimità. Va negato, invero, che alla Corte di cassazione competa un potere di riesaminare e valutare il merito della causa, potendo solo controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal Giudice del merito, cui soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito.

D’altra parte, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, talchè – integrando l’esistenza del danno come conseguenza della violazione del termine ragionevole il fatto costitutivo della domanda – qualora dagli stessi documenti prodotti dall’attore emerga l’insussistenza del diritto azionato, ben può il giudice formare il proprio convincimento ex actis a prescindere da una specifica contestazione da parte del convenuto, il quale si sia limitato “a dedurre la necessità di provare il danno non patrimoniale subito nel giudizio irragionevolmente protrattosi”. Ciò in quanto “la piena consapevolezza nella parte processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perchè tale consapevolezza fa venire meno l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile” (Sez. un., sent. n. 1338/2004).

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio”.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

p. 2.- Il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni della relazione alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo;

l’esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo, allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla, se non temeraria, comunque fortemente aleatoria (Sez. 1^, 2009/24107, Conf.

2008/25595). Nella concreta fattispecie, invero, la motivazione della Corte di merito non consente di ritenere che il ricorrente abbia azionato una pretesa temeraria.

Pertanto, cassato il decreto impugnato, la Corte, in applicazione degli standards Europei circa la durata ragionevole del processo e accertato il ritardo nella misura di anni due e mesi nove, può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. liquidando al ricorrente la somma di Euro 2.063,00.

Relativamente all’entità dell’indennizzo, invero, va applicato il principio consolidato per il quale i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.063,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità in Euro 595,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone; siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA