Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6179 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27152-2008 proposto da:
M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
27/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – M.G., con ricorso alla corte d’appello di Roma, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.
Ha convenuto il Ministero della Giustizia.
La corte d’appello, che ha da ultimo pronunciato in sede di giudizio di rinvio, ha accolto in parte la domanda ed ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 8.000,00.
Ha liquidato le spese del giudizio di rinvio in Euro 1.771,50 ed in Euro 1.709,50 quelle del giudizio di cassazione.
La parte ha impugnato il decreto.
Il Ministero della giustizia non ha resistito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene un motivo, corredato da apposito quesito Riguarda la liquidazione delle spese del processo.
Ragione del ricorso è il vizio di violazione di norme sul procedimento, in cui si sostiene che la corte d’appello è incorsa nel non provvedere a liquidare le spese del primo grado del processo, ma solo quelle del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di cassazione.
Il motivo è fondato, il ricorso è accolto e, in relazione al capo impugnato, il decreto è cassato.
2. La Corte, quando accoglie il ricorso per il vizio di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si può direttamente pronunciare sulle spese dei precedenti gradi di giudizio.
Il giudizio di merito si è svolto davanti alla corte d’appello tra il 2002 ed il 2003 e perciò la liquidazione delle spese processuali deve essere fatta in base alle tabelle allegate al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585.
Il ricorrente ha richiesto la liquidazione degli onorari per queste voci: studio della controversia, consultazioni col cliente, ricerca dei documenti, redazione del ricorso, assistenza ad un’udienza, discussione in camera di consiglio.
In base al coefficiente di applicazione sub b) – nel quale ricade la causa – l’onorario minimo spettante avrebbe potuto essere pari alla metà di L. 1.632.000 e perciò a L. 816.000, che tradotti in Euro danno luogo alla cifra arrotondata di Euro 421,00.
In considerazione dell’entità della riparazione riconosciuta, gli onorari possono essere liquidati nella maggiore somma di Euro 455,00.
Quanto ai diritti di procuratore, in base al coefficiente di applicazione di cui alla lett. g) della Tabella allegato B quadro 5, per le prestazioni indicate nel ricorso – eccettuata la duplicazione tra iscrizione a ruolo e costituzione di giudizio – sarebbero spettate L. 700.000, pari ad Euro 362,00.
In conclusione, comprese le spese, che tenuto conto della liquidazione operata per gli altri gradi si possono fissare in Euro 8,00, le spese processuali del giudizio di merito restano liquidate in complessivi 825,00 Euro.
3. – Spettano le spese di questo grado che, in ragione della maggiore somma riconosciuta spettare, si liquidano in Euro 525,00, dei quali 425.00 per onorari di avvocato.
4. – Alle spese liquidate nella presente sentenza va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge.
Di tutte le spese liquidate nella presente sentenza va ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare a M.G. la somma di Euro 825,00 a titolo di spese processuali del giudizio di primo grado; lo condanna inoltre al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari di avvocato: spese aumentate tutte del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge e di cui è ordinata la distrazione in favore dell’avvocato Giulio di Gioia, fermo restando per il resto il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010