Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6179 del 10/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 29/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18488-2010 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO

NIBBY 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO FAVA giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2009 della COMM.TRIB.REG. dell’UMBRIA,

depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato AVAGLIANO per delega dell’Avvocato

FAVA che si riporta agli atti; udito per il controricorrente

l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E.C. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Perugia avverso la cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2001, con la quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, aveva recuperato a tassazione, tra gli oneri detraibili, gli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario asseritamente contratto per la costruzione della prima casa.

La pronuncia di rigetto del ricorso veniva confermata dalla C.T.R. dell’Umbria con sentenza depositata il 21 maggio 2009.

Avverso la suddetta decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 13 bis, comma 1-ter – D.M. 30 luglio 1999, n. 311)”.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assenza del necessario quesito di diritto, sancito dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata depositata il 21 maggio 2009.

L’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, trova, infatti, applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore dello stesso decreto) e fino al 4 luglio 2009 (data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d).

4. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in e 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA