Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6179 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 02/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24991-2017 proposto da:

COLOMBO FINANZIARIA SPA, in persona del Dott. P.A. in

qualità del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G P DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANO AMBROSINI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AQUILEIA CAPITAL SERVICE SRL, già HETA ASSET RESOLUTION ITALIA SRL,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO,

20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MORIANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA LILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1500/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per la rimessione alle sezioni

unite e nel merito accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO MAINETTI per delega;

UDITO l’Avvocato ANTONELLA LILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente, Colombo Finanziaria spa, ha assunto, a seguito di concordato fallimentare, l’attivo della società “La Sviluppo 34”.

Subentrata in tal modo nei rapporti di quest’ultima ha agito verso la società Hypo Alpe Adria Bank, al fine di recuperare crediti vantati dalla società fallita e trasferiti conseguentemente alla ricorrente.

La Hypo ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, osservando di aver ceduto il ramo di azienda alla Heta Asset, e con esso le situazioni passive di cui è causa.

Conseguentemente, è intervenuta in giudizio la Heta Asset, e la Colombo finanziaria ha esteso la domanda nei suoi confronti.

Il Giudice di primo grado ha rigettato le domande della Colombo Finanziaria, che ha così riproposto appello, facendo valere specifici motivi quanto ai capi di sentenza contenenti esplicito rigetto, e riproponendo invece i motivi e le istanze istruttorie che il tribunale di primo grado aveva omesso di considerare.

La corte di appello ha ritenuto inammissibile il gravame sul presupposto che, quanto alla posizione di Heta, l’appellante non poteva limitarsi a riproporre le questioni non esaminate dal giudice di primo grado, ma doveva piuttosto formulare specifico motivo di gravame per far valere l’omissione.

Il ricorso per Cassazione della Colombo Finanziaria, basato su un unico motivo, verte dunque proprio su tale questione: se l’appellante abbia l’onere di specifico appello per far valere le questioni non esaminate in primo grado, o se possa invece limitarsi a riproporre tali questioni sia pure in modo espresso.

V’è controricorso della Heta Asset, ora diventata Aquileia Capital. La ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata.

La corte di appello ha fatto applicazione di una decisione di questa corte, secondo cui nel caso in cui il giudice non si pronunci su una o più domande, la parte che le ha formulate deve proporre appello con specifico motivo di censura, non potendosi limitare a riproporre quelle domande semplicemente reiterando le richieste fatte in primo grado (Cass. 2855 del 2016).

2.- La ricorrente propone un solo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 342,346 e 112 c.p.c.

La tesi della ricorrente è nel senso che la regola stabilita dalla corte di appello è basata su una sola decisione di questa corte, smentita da sentenze successive, le quali invece hanno ribadito, come pure era orientamento precedente, che, solo nel caso di espresso o implicito rigetto, la parte ha l’onere della specifica impugnazione del relativo capo di sentenza, mentre nel caso di omessa pronuncia può limitarsi a riproporre le questioni non decise in primo grado.

Il motivo è fondato.

Va ovviamente rigettata l’eccezione fatta dal controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perchè il provvedimento impugnato ha deciso questioni in modo conforme alla giurisprudenza della corte ed il ricorso non offre motivi di superamento dell’orientamento costante.

Ciò che si dirà nel merito smentisce questa tesi, quanto alla esistenza di un orientamento conforme su cui la sentenza impugnata avrebbe fatto affidamento. Infatti, come chiarito da Cass. Sez. U. 11799 del 2017, mentre in caso di rigetto, implicito o esplicito, è onere del soccombente proporre specifico motivo di appello, ove l’eccezione non è invece stata esaminata è sufficiente riproporla in modo espresso. Orientamento poi seguito da questa corte nelle decisioni Cass. 4388/2016; Cass. 17749 /2017; Cass. 6529/2017. Da ultimo Cass. 10955 del 2019.

Le considerazioni fatte quanto alle eccezioni, valgono altresì per la domanda, proposta in primo grado e non esaminata.

Infatti, la proposizione di un motivo specifico di appello ha senso solo ove vi sia una motivazione da censurare, non invece nel caso di decisione meramente omessa; in secondo luogo, l’omessa pronuncia non comporta una regressione della causa al giudice di primo grado, per cui il giudice di appello, una volta rilevato il vizio, può decidere direttamente sulle domande ed eccezioni rimaste senza decisione nel grado precedente; infine, qualora si dovesse accedere alla tesi contraria, la pronuncia di inammissibilità (per difetto di uno specifico motivo) non precluderebbe alla parte di proporre la domanda con autonoma azione, così che, per contro, la soluzione qui prospettata consentirebbe di concentrare in un unico processo l’esame di quelle domande.

Questo collegio ritiene dunque di dover dare continuità all’orientamento sopra richiamato, accogliendo il ricorso.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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