Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6178 del 17/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 6178 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 11109-2007 proposto da:
DI

VIZIO ADELE

DVZDLA26B46D662N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo
studio dell’avvocato RASILE LOREDANA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
344

COVELE

ALESSANDRA

CVLLSN28S41D662U,

GIOVANNUCCI

CRISTINA GVNCST50B421804R, DI VIZIO BIANCA
DVZBNC51A46D662H, elettivamente domiciliate in ROMA,
P.ZZA DANTE 12, presso lo studio dell’avvocato TRANI

Data pubblicazione: 17/03/2014

ALESSANDRO, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro

FORTE GIUSEPPE, DE CAROLIS BRUNA, MICCI FEDERICA,
MICCI PAMELA;
intimati

avverso la sentenza n. 4602/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/01/2014 dal Presidente Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

e)

Di Vizio-Di Vizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.02.2001, Adele Di Vizio conveniva in giudizio
Bianca Di Vizio deducendo di essere proprietaria di una fabbricato sito in

comproprietà con la convenuta ed altri soggetti proprietari di altre porzioni
immobiliari prospicienti sullo stesso cortile. Precisava che il transito e
l’accesso su tale area era stato esercitato da oltre sessanta anni sia a piedi
che con carri ed a partire dagli anni ’30, anche con autoveicolii che da
qualche tempo Bianca Di Vizio aveva occupato la spazio comune mediante
vasi e piante ornamentali ed altri oggetti che intralciavano l’esercizio del
diritto di passaggio pedonale e carrabile, mentre la stessa convenuta aveva
munito il cancello posto all’ingresso del cortile, prima mai utilizzato, di
chiusura elettrica che rendeva incomodo l’accesso e il transito per le altre
unità immobiliari; tutto ciò premesso chiedeva l’attrice che fosse accertato il
proprio diritto sul cortile comune e di conseguenza fosse ordinato a Bianca
Di Vizio di cessare gli impedimenti e le turbative all’esercizio del suo diritto di
transito, rimuovendo tutti i vasi ornamentali ed ogni altro ostacolo sul bene
comune,” ripristinando così il normale uso del diritto di passaggio pedonale e
carrabile, che si riparte dal cancello di via Cavour 72 sino a servire le
rispettive esclusive proprietà all’interno del complesso immobiliare.”

Successivamente il contraddittorio veniva integrato nei confronti di tutti gli

Corte Suprema di Cassazio

civ. – est. dr. G. A. Bursese- R.G. n. 11109/2007

3

Fondi, via Cavour 72, al quale si accedeva attraverso un cortile in

altri titolari di diritti reali sul

cortile comune, sull’androne e su cancello

d’ingresso, per cui si costituivano in distinti i diversi gruppi, Bruna De
Carolis, Federica e Pamela Micci,Cristina Giovannucci e Alessandra Covele,
Giuseppe e Regina Forte; gli ultimi due aderivano alla domanda attrice e ne

Esperita l’istruttoria, l’adito Tribunale di Latina, sez. distaccata di Terracina,
con sentenza n. 176/03 rigettava tutte le domande dell’attrice, compensando
tra tutte le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Adele di Vizio nonchè
Giuseppe e Regina Forte chiedendo che in riforma della stessa, venissero
accolte le rispettive conclusioni — peraltro sostanzialmente identiche avanzate nel corso del giudizio di primo grado.
Si costituivano a ministero dello stesso difensore, Bianca Di Vizio nonché
Cristina Giovannucci e Alessandra Covele chiedendo il rigetto dell’appello.
L’adita Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4602/2006 depositata in
data 25.10.2006 , rigettava l’appello condannando gli appellanti nonché
Bruna De Carolis, Federica Micci al pagamento delle spese processuali in
favore di Bianca Di Vizio, Cristina Giovannucci e Alessandra Covele.
La Corte capitolina riteneva che non vi erano i presupposti per l’acquisto
della servitù di transito veicolare sull’area in esame per usucapione, né era
possibile ritenere detta servitù fosse stata costituita per destinazione del
padre di famiglia. Inoltre tale transito veicolare non rappresentava un uso

Corte Suprema di Cas

civ. – est. dr. G. A. Bursese- RG. n. 11109/2007

4

chiedevano l’accoglimento.

legittimo e naturale della cosa comune da parte del condomino ai sensi
dell’art. 1102 c.c., in quanto l’originaria e naturale destinazione di tale
angusto cortile era solo quella di dare aria e luce alle prospicienti abitazioni,
consentendo il passaggio e lo stazionamento dei condomini in vario

stato irrimediabilmente impedito dal transito dei veicoli e dalla loro sosta, per
violazione del diritto di pari uso degli altri condomini. Invece costituivano
legittime innovazioni della cosa l’utilizzo del cortile effettuato da Bianca di
Vizio, con il posizionamento di vasi e piante ornamentali e l’installazione
della chiusura elettrica automatica del cancello.
Per la cassazione
base di 2 mezzi;

la suddetta decisione ricorre Adele di Vizio sulla
resistono con controricorso Bianca Di Vizio , Cristina

Giovannucci e Alessandra Covele, che hanno depositato memoria ex art.
378 c.p.c. Gli altri intimati non hanno svolto difese. E’ stata disposta ed
eseguita l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Pamela Micci
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denuncia la violazione dell’
art. 1102 c.c. nonchè l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Sostiene che la Corte capitolina, “prima di parlare di servitù, avrebbe dovuto
preventivamente chiedersi se il transito veicolare costituiva un uso del cortile
conforme alla destinazione della cosa e solo dopo aver risposto
negativamente a tale quesito, avrebbe dovuto andare a vedere se ci fossero

Corte Suprema di Cassazione —11 sez. civ

G. A. Bursese- R.G. n. 11109/2007

5

modo,ancorché per le sole operazioni di carico e scarico, ciò che sarebbe

o no i presupposti per la costituzione di una servitù.” Invero , posto che era
pacifico che sull’area comune si esercitava il transito anche con veicoli, tale
modalità d’uso — secondo l’esponente – rientrava certamente nei limiti
previsti dall’art. 1102 c.c. , in quanto essa non violava il diritto di pari uso

comune. Invero

la Corte capitolina ha affermato che tale limite fosse

superato a causa delle (supposte) ridotte dimensioni del cortile, senza però
indicare le specifiche ragioni di fatto ed in assenza di un accertamento
tecnico sul punto. Inoltre nel cortile comune esisteva anche una porzione
di proprietà esclusiva della ricorrente ( c.d. corte) utilizzabile per il parcheggio
e di fatto utilizzata per tale specifica finalità, come riconosciuto dalla stessa
sentenza. Peraltro la ricorrente non aveva mai rivendicato alcuno specifico
uso consistente nel lasciare le vetture nello spazio comune stabilmente e a
tempo definito, cioè l’utilizzazione a parcheggio dell’area in questione.
Il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:
a) ” Se ex art. 1102 c.c. il comproprietario di un cortile comune, la cui unica
funzione economica- sociale è quella di essere genericamente al servizio
delle cose proprie di comunisti, possa servirsi della cosa in modo da trarre
tutte le utilità che essa sia capace di dare, fermo il duplice limite, che l’uso
non costituisca alterazione della destinazione della cosa e che non derivi
impedimento al concorrente diritto di pari uso da parte degli altri condomini;
e se una volta che i predetti limiti siano rispettati, l’uso debba ritenersi

,

Corte Suprema di C

ione — II sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese- R.G. n. 11109/2007

6

degli altri condomini, né l’uso stesso costituiva alterazione della cosa

legittimo indipendentemente dal consenso o dall’opposizione degli altri
condomini, giacché il consenso e l’opposizione sono rilevanti solo nel caso in
cui si tratti di legittimare un uso eccedente le facoltà del comproprietario ai
sensi del’art. 1102 c.c.”

legittimo anche se, per ipotesi, la cosa con consenta agli altri condomini di
usarne contemporaneamente secondo le medesime modalità; e se l’uso
della cosa sia legittimo anche per un fine particolare del condomino, fermo
restando i limiti del rispetto della destinazione della cosa e del diritto di pari
uso da parte degli altri.”
La doglianza appare fondata.
L’esponente

ormai contesta soltanto l’affermazione della sentenza

impugnata secondo la quale , essendo il cortile destinato esclusivamente a
fornire aria e luce alle proprietà dei comunisti, ha ritenuto infondata la
propria pretesa di utilizzare tale cortile per il passaggio pedonale e carraio.
Invero, in mancanza di titolo in tale senso, la Corte d’appello ha del tutto
apoditticamente escluso che il cortile consentisse ai comproprietari
un’utilizzazione ulteriore rispetto a quella principale, compatibile con le sue
caratteristiche, in considerazione del disposto di cui all’art. 1102 c.c.
Invero secondo la consolidata giurisprudenza, tra le destinazioni
accessorie del cortile comune – la cui funzione principale è quella di dare
aria e luce alle varie unità immobiliari – rientra indubbiamente quella di

Corte Suprema di Cassaz e

civ. – est. dr. G. A. Bursese- R.G. n. 11109/2007

7

b) ” Se ex art. 1102 c.c. l’uso della cosa comune da parte del condomino sia

consentire ai condomini l’accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà,
di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché la sosta anche temporanea
dei veicoli stessi, senza che tale uso possa ritenersi condizionato
dall’eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata nel

Va peraltro precisato che : a) il transito pedonale e veicolare è cosa diversa
dalla sosta alla quale la sentenza ha fatto riferimento, ma che non è stata
invocata dall’attuale ricorrente; b) l’impossibilità di un determinato uso
contemporaneo da parte dei comproprietari della cosa comune non
comporta senz’altro il divieto di tale uso in via occasionale da parte dei
singoli comproprietari, ma giustifica il ricorso all’uso indiretto o turnario.
Invero sotto tale ultimo profilo, ha stabilito questa S.C. : “Se la natura di un
bene immobile oggetto di comunione non ne permetta un simultaneo
godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in
maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;

peraltro fino a

quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri
comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può
assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro
che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non
risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene
ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” ( Cass. n. 24647 del
03/12/2010; Cass. n. 13036 del 04/12/1991).

Corte Suprema di Cassazione —11 sez. eiv. – est. dr. G. A. Bursese- R.G. n. 11109/2007

8

passato ( Cass. n. 13879 del 09/06/2010 ; Cass. n. 5848 del 16/03/2006)

La censura in esame è dunque fondata , con il conseguente accoglimento
del ricorso, assorbito il 2° motivo. La sentenza dev’essere dunque cassata in
relazione al motivo accolto e la causa dev’essere rinviata, anche per le
spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che

P.Q.M.
la Corte

accoglie il 1° motivo del ricorso; assorbito il 2° motivo; cassa la

sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche
per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di
Roma.

deciderà sulla base dei principi come sopra enunciati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA