Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6178 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6178
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11134-2008 proposto da:
D.S.E. (c.f. (OMISSIS)), D.S.T.
(c.f. (OMISSIS)), T.M. (c.f.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CUNFIDA
20, presso l’avvocato OLIVETI FRANCESCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato CIMAOMO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
17/04/2007; n. 178/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La corte di appello di Perugia, con decreto 17.4.2007, si è pronunciata sulla domanda di equa riparazione proposta da D.S. E. e T. e da T.M. contro il Ministero della giustizia.
L’ha accolta.
Ha condannato il Ministero a pagare ad D.S.E. la somma di Euro 10.000,00 ed a ciascuno degli altri la somma di Euro 2.500,00; ha altresì condannato il Ministero alle spese del processo, che ha liquidato in Euro 800,00 e dichiarato compensate per la metà.
2. – Le parti hanno proposto ricorso per cassazione e lo hanno notificato alla Presidenza del Consiglio il 10.4.2008.
La Presidenza non ha notificato controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è inammissibile.
La domanda di equa riparazione è stata proposta contro il Ministero della giustizia: come doveva essere, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice penale.
Il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere dunque proposto contro lo stesso Ministero e non contro la Presidenza del Consiglio, del resto carente di legittimazione a contraddirvi, appunto perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice ordinario e non davanti a giudice speciale (per la medesima decisione in identico caso, Cass. 17 aprile 2003 n. 6181).
La sanatoria prevista dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 si applica, invero, nel giudizio di primo grado – dove l’onere dell’Avvocatura dello Stato di rilevare l’errore della parte attrice, se osservato, consente d’essere riparato e se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nella Amministrazione convenuta; non ha invece ragione di applicarsi quando l’Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e solo si tratta di proseguire il giudizio nelle fasi di impugnazione nei suoi confronti (Cass. 14 febbraio 2001 n. 2144 e 7 marzo 2006 n. 4864).
2. – La Corte non si deve pronunciare sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010