Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6178 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 18/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11710-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GENTILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANCARLO GENTILE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

AUBRY AUGUSTO 1, presso lo studio dell’avvocato BARBARA EMPLER,

rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO BENVENUTO giusta delega

a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 48/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 15/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito per il ricorrente l’Avvocato ARIGANELLO per delega

dell’Avvocato GENTILE che ha chiesto l’accoglimento;

uditi per i controricorrenti gli Avvocati URBANI NERI e EMPLER per

delega dell’Avvocato BENVENUTO che si riportano agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con separati ricorsi proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della concessionaria ETR di Cosenza la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 7.630,09 per l’anno d’imposta 2002 a seguito di un controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando l’opposta cartella.

Tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, con sentenza dell’8 marzo 2011.

Ad avviso della Commissione, per quello che ancora rileva in questa sede, la notifica della cartella di pagamento opposta era nulla perchè effettuata a mezzo posta senza il rispetto del disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1 e del D.Lgs. 1 aprile 1999, n. 112, artt. 50 e 51 nè poteva ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ..

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Equitalia Sud s.p.a. affidato a due motivi.

La C. resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate con il proprio controricorso aderisce alle conclusioni di cui al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 622 del 1973, art. 26 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto erroneamente la CTR aveva considerato nulla la notifica a mezzo posta effettuata dal concessionario visto che agli atti era stato prodotto l’avviso di ricevimento con l’indicazione del numero della cartella cui si riferiva, comprovante l’avvenuta consegna del plico.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la notifica della cartella esattoriale doveva ritenersi sanata dalla proposizione della tempestiva e rituale opposizione proprio in applicazione del principio, di cui all’art. 156 cit., di sanatoria dell’atto processuale per il conseguimento dello scopo.

Il primo motivo è fondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella;esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, seconda parte comma 1 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, comma penultimo secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. (ex multis: Cass. n. 4567 del 06/03/2015; Cass. n. 16949 del 24/07/2014; Cass. n. 6395 del 19/03/2014).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che pure sarebbe stato fondato (Cass. n. 384 del 13/01/2016; Cass. n. 23213 del 31/1012014, Cass. n. 1238 del 22/01/2014, per tutte).

Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla CTR di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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