Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6178 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 05/03/2021), n.6178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36850-2018 proposto da:

F.F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

IRNERIO 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA FERA, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

GAETANO VARANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1465/2018 della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 07/05/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal

Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.F.G. ha impugnato, con ricorso articolato in due motivi, il decreto n. 1465/2018 della Corte di Appello di Catanzaro.

Il ricorso è resistito dall’intimato Ministero della Giustizia con controricorso e contestuale ricorso incidentale articolato in tre motivi.

Il ricorso incidentale è resistito dalla sig.ra F.F.G. con controricorso a ricorso incidentale.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il decreto impugnato, in rigetto dell’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposto avverso il decreto del magistrato designato, rigettava la domanda di equa riparazione formulata dall’odierna ricorrente in relazione alla non ragionevole durata del giudizio iniziato nel 1984 dinanzi al Tribunale di Crotone e definito con sentenza resa dal Tribunale di Crotone il 1 aprile 2016, compensando le spese tra le parti.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Deve procedersi in via preliminare all’esame del ricorso incidentale.

Tanto in ragione del carattere dirimente delle questioni sollevate con lo stesso.

2.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamentala violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Viene svolta questione in ordine alla mancata attivazione della procedura di mediazione con superamento esclusività del ricorso giurisdizionale.

4.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio, sempre di violazione dell’art. 4 L. cit. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.- I motivi sono tutti direttamente o in via mediata finalizzati alla affermazione della tardività del ricorso per equa riparazione e dell’intervenuta decadenza.

I motivi stessi possono, dunque, essere trattati congiuntamente.

Il nucleo fondante delle doglianze di cui ai motivi del ricorso incidentale attengono, in particolare ad una valutazione (del tutto propria della sola parte) dell’operatività del termine decadenziale ex art. 4 cit. e dell’effetto, nell’ipotesi, della sospensione del termine feriale.

Viene prospettata la natura sostanziale e non processuale del termine ex art. 4 cit. e viene sostenuta una pretesa inapplicabilità della sospensione dei termini feriali ex lege previsti (cui conseguirebbe, quindi, la prospettata intervenuta decadenza dall’azione).

Quanto esposto dall’Avvocatura erariale si pone volutamente in contrasto con la nota decisione di questa Corte (Cass. n. 22242/2010), in questa sede condivisa.

Le doglianze svolte sono, quindi, infondate ed i motivi vanno respinti.

6.- Il ricorso incidentale deve, dunque, essere rigettato.

7.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e della art. 2 bis, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost..

8.- Con il secondo motivo del ricorso principale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 e comma 2-sexies, lett. b) in combinato disposto con l’art. 2059 c.c. e art. 132 c.p.c..

Viene denunciato, in sostanza, un preteso difetto assoluto di motivazione dell’impugnato provvedimento della Corte di Appello territoriale.

9.- I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto comune ad entrambi è il fine della parte ricorrente di censurare l’assunto, di cui al provvedimenti gravato, per cui da ricorrente medesima non assumeva ab initio nel protrattosi processo a quo la qualità di parte.

Il tutto con ogni conseguenza in ordine alla configurabilità o meno di pregiudizio da irragionevole durata del medesimo processo.

Orbene l’impugnato decreto della Corte territoriale non è, in primo luogo, attinto dalla svolta censura di illogicità assoluta di motivazione nel senso in cui tale vizio è configurabile ex n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Il provvedimento gravato dà adeguatamente conto del percorso logico-giuridico a mezzo del quale si è pervenuto alla decisione della controversia.

In particolare deve poi rilevarsi che, attraverso una complessa ricostruzione delle pregresse vicende processuali, la Corte del merito ha acclarato che l’odierna ricorrente rimaneva a lungo contumace nel giudizio presupposto e si costituiva solo in data 3 febbraio 2015 (non potendo, quindi, nulla vantare direttamente per periodi precedenti a titolo di equa riparazione).

La Corte distrettuale, facendo corretta applicazione delle norme di legge e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie, ha poi provveduto ad affermare che l’odierna parte ricorrente non poteva pretendere nulla per il periodo di tempo in cui il processo a quo si era irragionevolmente protratto ed essa rimasta contumace.

A tale affermazione la Corte territoriale giungeva – correttamente- rilevando che il novellato ed applicabile L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies presume l’insussistenza di pregiudizio in danno della parte rimasta contumace, salva sempre, al riguardo, la prova contraria, che secondo l’apprezzamento del Giudice del merito non è stata fornita. La cesure sono, anche solo tale aspetto, infondate.

I motivi vanno, quindi, respinti.

10.- Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

11.- Attesa la reciproca soccombenza le spese vanno compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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