Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6177 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11978-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dagli avvocati LINDA RUSSO, FABIANA BONGIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3851/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR della Campania, con sentenza nr. 3851/2019, resa in sede di rinvio accoglieva l’appello della società Napoletana Mobilità s.p.a. avverso la decisione della CTP di Napoli nr. 446/2007 con cui era stato parzialmente accolto il ricorso limitatamente al credito di imposta.

Il giudice del rinvio riteneva, diversamente dalla tesi dell’Agenzia, che l’errore materiale commesso dalla contribuente nella compilazione della dichiarazione non fosse produttivo di alcuna omissione nei versamenti dovuti e potesse essere emendato attraverso una dichiarazione integrativa o una istanza di autotutela e ciò sulla scorta dei principi di buona fede e capacità contributiva.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63 e 45, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR rilevato che l’atto di riassunzione era stato solo depositato e tardivamente effettuato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Si è costituita con controricorso illustrato da memoria la contribuente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

In primo luogo va osservato che il ricorso non difetta di specificità.

La ricorrente valorizzando il dato che emerge dalla pronuncia oggetto dell’odierna impugnativa ha rilevato che l’atto di riassunzione non era stato notificato alla Agenzia delle Entrate ma solo depositato in palese violazione delle prescrizione contenute nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63.

La censura nei termini in cui è stata formulata consente alla Corte di cogliere la sua esatta portata e di verificarne la fondatezza.

Occorre ricordare che quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme previste per i giudizi di secondo grado in quanto applicabili (proc. trib., art. 63, comma 1, temporalmente vigente).

Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 (proc. trib., art. 53, comma 2) ed è proposto mediante notifica a norma dell’art. 16, commi 2 e 3 (proc. trib., art. 20, comma 1).

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta; all’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota d’iscrizione al ruolo (proc. trib., art. 22, comma 1).

L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio (proc. trib., art. 22, comma 2) (cass 2019 nr. 10903) così composto il quadro normativo di riferimento, occorre accertare se il ricorso in riassunzione della contribuente sia stato ritualmente notificato all’Agenzia o solamente depositato, nella segreteria della CTR, senza averlo prima notificato alla controparte a nulla rilevando l’eventuale costituzione in giudizio della quale comunque la pronuncia non dà atto insuscettibile di sanare l’iniziale irritualità.

Quanto alla prospettata tardività del ricorso in riassunzione va rilevato che lo stesso doveva essere riassunto secondo l’art. 63 ratione temporis entro il termine perentorio di un anno e non già di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto non risultando dagli atti l’avvenuta notifica del ricorso in riassunzione nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate e la sentenza va cassata e decisa, non essendo necessarie ulteriori indagini istruttorie con l’estinzione del giudizio per la mancata riassunzione nei termini di legge.

Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione dell’alternanza del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito e dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di merito; condanna la società controricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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