Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6177 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6177
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11133-2008 proposto da:
T.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso l’avvocato OLIVETI FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CIMAOMO ANTONIO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
03/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La corte di appello di Perugia, con decreto 3.5.2007, si è pronunciata sulla domanda di equa riparazione proposta da T. M. contro il Ministero della giustizia.
L’ha rigettata ed ha dichiarato compensate le spese del processo.
2. – T.M. ha proposto ricorso per cassazione e lo ha notificato alla Presidenza del Consiglio il 10.4.2008.
Al ricorso ha resistito il Ministero della giustizia con controricorso notificato il 24.5.2008: ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è inammissibile.
La domanda di equa riparazione è stata proposta contro il Ministero della giustizia: come doveva essere, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice ordinario.
Il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere dunque proposto contro lo stesso Ministero e non contro la Presidenza del Consiglio, del resto carente di legittimazione a contraddirvi, appunto perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice ordinario e non davanti a giudice speciale (per la medesima decisione in identico caso, Cass. 17 aprile 2003 n. 6181).
La sanatoria prevista dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 si applica, invero, nel giudizio di primo grado – dove l’onere dell’Avvocatura dello Stato di rilevare l’errore della parte attrice, se osservato, consente d’essere riparato e se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nella Amministrazione convenuta; non ha invece ragione di applicarsi quando l’Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e solo si tratta di proseguire il giudizio nelle fasi di impugnazione nei suoi confronti (Cass. 14 febbraio 2001 n. 2144 e 7 marzo 2006 n. 4864).
2. – Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 495,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010