Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6177 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 18/11/2016, dep.10/03/2017), n. 6177
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. GRILLO Renato – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11227-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
W.I.N. – WEB INVESTMENT NETWORK N. V. in persona dei legali
rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
FERDINANDO BERARDI con procura notarile Not. Dr. I.D. in
(OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 26/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,
depositata il 18/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto
l’interruzione del processo;
udito per il controricorrente l’Avvocato CALDERARA per delega
dell’Avvocato COGLITORE che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La W.I.N. Web Investment Network N.V. (di seguito WIN) impugnava la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate di Bologna (OMISSIS) richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 1.652.470,30 a titolo di rate non versate su condono L. n. 289 del 2002, ex art. 8 sanzioni ed interessi.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Bologna rigettava il ricorso. A seguito di appello della WIN la Commissione Tributaria Regionale di Bologna rimetteva gli atti di causa alla Commissione Tributaria Provinciale avendo rilevato: che la impugnata sentenza riportava una data anteriore (12 gennaio 2008) rispetto a quella del giorno della pronuncia (12 gennaio 2009) e non era stata proposta istanza di correzione materiale; che la CTP non aveva dato il tempo alla società ricorrente di compiere un approfondito esame della documentazione prodotta dall’Ufficio a ridosso dell’udienza del 12 gennaio 2009 sicchè, essendo necessario “…decidere se dalla documentazione prodotta possa essere rilevata una assoluta mancanza del presupposto impositivb per effetto del trattato Italo – Belga..” non era possibile privare il contribuente di un grado di giudizio.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo.
La WIN resiste con controricorso illustrato da memoria nella quale si evidenzia che la società è stata dichiarata fallita in data 24 marzo 2015 con sentenza del Tribunale Commerciale di Lingua Olandese di Bruxelles.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 3 e art. 59 e art. 287 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in quanto:
a) la data riportata in calce alla sentenza di primo grado – 12 gennaio 2008 – era chiaramente frutto di un errore materiale emendabile in appello, ciò evincendosi dal frontespizio della sentenza recante l’indicazione dell’udienza in cui era stata decisa, coincidente con quella posta in calce alla motivazione (il 12 gennaio 2009), e dal deposito del ricorso avvenuto 6 giugno 2008;
b) erroneamente la CTR aveva rimesso la causa al primo giudice non rientrando la mancata concessione del rinvio tra i casi tassativamente indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 di retrocessione del processo al primo grado.
Il motivo è fondato.
Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, i casi di rimessione della causa al primo giudice sono solo quelli tassativamente indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 costituendo l’appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (Cass. n. 3559 del 16/02/2010; Cass. n. 17127 del 03/08/2007). Orbene, è di tutta evidenza che la ragione posta a fondamento nella impugnata sentenza della rimessione al primo giudice (“di evitare che il contribuente possa essere privato di un grado di giudizio” a seguito della mancata concessione di un rinvio per l’esame della documentazione prodotta in prossimità dell’udienza nella quale la causa era stata decisa) non integra alcuna delle ipotesi previste dall’art. 59 cit..
Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla CTR di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017