Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6176 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10176-2008 proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

23/10/2007, n. 57116/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – F.G., con ricorso alla corte d’appello di Roma, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Ha convenuto il Ministero della Giustizia.

La corte d’appello, che da ultimo ha pronunciato in sede di giudizio di rinvio, ha accolto in parte la domanda ed ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 450,00.

Ha liquidato le spese processuali in 1.800,00 Euro per i giudizi di merito e di rinvio ed in 1.500,00 Euro per il giudizio di cassazione e tutte le ha dichiarate compensate per metà.

La parte ha impugnato il decreto.

Il Ministero della giustizia non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene più motivi.

2. – Il primo è un vizio di difetto di motivazione.

Riguarda la determinazione dell’equa riparazione.

Si sostiene che la corte d’appello si è discostata senza adeguata motivazione dallo standard indennitario di Euro 1.000,00-1.500,00 per ogni anno di ritardo ingiustificato, elevabile a Euro 2.000,00 ed ha mancato di riconoscere il cd. bonus, che sarebbe invece spettato in considerazione della natura assistenziale della domanda proposta nel giudizio presupposto.

Il motivo è in parte fondato.

La corte d’appello ha considerato che la domanda proposta nel giudizio presupposto – per ottenere interessi e rivalutazione monetaria su assegni di invalidità pagati in ritardo – fosse di valore particolarmente esiguo.

Si tratta di una motivazione idonea ad integrare la nozione della “modesta posta in giuoco”, ma non a giustificare la misura in cui l’equa riparazione è stata invece riconosciuta.

A tale proposito va osservato che la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che non è assunta in violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo nè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la decisione pronunciata sulla domanda di equa riparazione, con la quale il danno non patrimoniale è considerato essere stato prodotto dalla sola protrazione del giudizio presupposto, oltre il tempo della sua dovuta ragionevole durata ed il danno è liquidato nella somma di Euro 1.000,00 ad anno di protrazione del processo oltre il ragionevole.

La stessa Corte EDU, infatti, se pure preferisce seguire un diverso criterio quanto alla durata del giudizio che può essere considerata causa di danno, nella sua più recente giurisprudenza accorda indennizzi inferiori a quelli che risulterebbero dalla applicazione del parametro di mille Euro per ogni anno di intera durata del processo, se nel suo complesso non ragionevole, sicchè sono poi da considerare legittimi indennizzi risultanti dalla combinazione di diversi parametri, sempre che mediante la loro applicazione si pervenga ad un ristoro del danno non patrimoniale non irrisorio e motivatamente adeguato al caso concreto.

Pertanto, la Corte, nella sua più recente giurisprudenza, è venuta considerando che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco o la natura collettiva del ricorso, e quando, come è nel caso in esame, si tratti di dare rilievo ad una protrazione del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria.

Ma la liquidazione di 450,00 Euro per 1 anno e mezzo anni è inferiore al parametro appena indicato.

Quanto invece al mancato riconoscimento del cd. bonus, la Corte osserva che, nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.

Sicchè, quando il giudice non attribuisce il cd. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

Del che nel motivo non v’è traccia.

3. – L’accoglimento del primo motivo, siccome comporta che il decreto debba essere cassato, determina l’assorbimento del secondo che verte sulla liquidazione delle spese processuali.

4. – La Corte ha il potere di pronunciare nel merito.

In base al criterio indicato al punto 2 ed alla durata della ingiustificata protrazione del processo in 1 anno e mezzo, l’equa riparazione si presta ad essere liquidata in Euro 1.125,00 con gli interessi dalla data della domanda.

5. – La liquidazione eseguita dalla corte d’appello, per i giudizi di merito e di rinvio, in cifra intera, rispettivamente in Euro 900,00 per onorari, 600,00 per diritti e 300,00 per spese, e per il giudizio di cassazione, in Euro 800,00 per onorari, 500,00 per diritti e 200,00 per spese non è inferiore ai minimi tabellari, quali risultano dalla tariffa applicabile a ciascuno in relazione alla data di chiusura dei vari giudizi, tenuto conto del valore della controversia e della tabelle da applicarsi per i giudizi di cognizione davanti alla corte d’appello.

Non ritiene poi la Corte che l’accoglimento del ricorso nel merito possa costituire occasione per diminuirla in danno della ricorrente.

La Corte condivide d’altra canto la valutazione del giudice di rinvio, che si è espresso per una compensazione di tali spese in ragione della metà: ne costituisce giustificazione adeguata non la parziale “soccombenza”, ma la circostanza che la domanda sia stata in definitiva solo parzialmente accolta.

Le spese dei precedenti gradi di giudizio sono di conseguenza liquidate in conformità di quanto già disposto nel decreto impugnato: vi devono essere aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

6. – Le spese di questo giudizio di cassazione sono liquidate in base allo scaglione da Euro 600,01 a 1.600,00 della tabella A, quadro 5, allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in complessivi Euro 525,00, 425,00 dei quali per onorari.

Sono dichiarate compensate per metà in ragione del parziale accoglimento del ricorso.

Anche a queste spese vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

7. – Di tutte le spese è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare F.G. la somma di Euro 1.125,00, a titolo di equa riparazione, con gli interessi dalla data della domanda, ferma restando la condanna alle spese dei giudizi di primo grado, di cassazione e di rinvio, nella misura stabilita nello stesso decreto;

condanna inoltre il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida per l’intero in Euro 525,00, 425,00 dei quali per onorari di avvocato e dichiara compensate per metà; a tutte le spese vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge e ne è disposta la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia.

La cancelleria darà le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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