Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6176 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 24/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10728/2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA STEFANELLI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, ORDINE DEI

MEDICI DEI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FERRARA,

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E

DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FERRARA;

– intimati –

avverso la decisione n. 67/2018 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso, assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato MARCO DE FAZI, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli atti difensivi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 16 gennaio 2019 e notificata il 23 gennaio 2019, ha respinto il ricorso proposto dal Dott. M.P. avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara in data 23 novembre 2013, che aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.

2. Il Dott. M. ricorre per la cassazione della decisione sulla base di cinque motivi. Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati Ministero della salute, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ferrara.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile.

Il testo della decisione impugnata, depositata in uno con il ricorso, è incompleto in quanto consta soltanto dell’intestazione e della prima pagina, risultando assente la quasi totalità della motivazione.

Come affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, la produzione di copia incompleta del provvedimento oggetto del ricorso per cassazione è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, ove non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (ex plurimis, Cass. 08/07/2020, n. 14347; Cass. 05/06/2018, n. 14426; Cass. 17/02/2005, n. 3254).

2. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso non osta l’eccezione formulata dal ricorrente per contestare la legittimità della Commissione centrale.

La sentenza del Consiglio n. 769 del 2018 ha dichiarato illegittimo il D.P.C.M. 27 dicembre 2016 limitatamente alla nomina dei Dott.ri C.G. e L.G. – il primo quale componente effettivo ed il secondo quale componente supplente della Commissione centrale – entrambi dirigenti del Ministero della salute, la cui presenza riproponeva, in via amministrativa, gli stessi vizi rilevati a livello legislativo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 215 del 2016.

Non essendo quindi venuta meno la legittimità dell’intero organo collegiale, non può predicarsi la nullità del provvedimento qui impugnato, dalla cui intestazione risulta che nessuno dei due dirigenti del Ministero della salute era componente della Commissione centrale.

3. Alla declaratoria di improcedibilità non segue pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, in assenza di attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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