Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6176 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5716-2016 proposto da:

S.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO OCCHIPINTI;

– ricorrente –

contro

P.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGI EDOARDO FERLITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1891/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 15.12.2015 n. 1891, ha accolto l’appello proposto da P.F. ed in totale riforma della decisione di prime cure, ha accertato che la sottoscrizione della scrittura privata, con la quale il defunto Pa.Fr. si era obbligato a vendere l’immobile di sua proprietà a S.C., non apparteneva al promittente, sicchè il bene doveva ritenersi pervenuto “jure successionis” alla nipote P.F.; ha rigettato la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. proposta dal S., condannandolo all’immediato rilascio dei locali.

Avverso la sentenza di appello, notificata a mezzo PEC in data 23.12.2015, ha proposto ricorso per cassazione S.C. deducendo quattro motivi.

Resiste P.F. con controricorso e memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso, sebbene il ricorrente abbia depositato soltanto copia analogica della sentenza impugnata corredata di attestazione di autenticità difetto, ma non anche attestazione di conformità all’originale digitale della relata di notifica telematica della sentenza di appello, atteso il principio di diritto, enunciato da questa Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.”

In difetto di espresso disconoscimento da parte della P. della conformità all’originale del documento (relata di notifica telematica della sentenza di appello) depositato in copia analogica priva di attestazione, può ritenersi pertanto compiutamente assolto dal ricorrente l’onere di deposito, prescritto a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Primo motivo: violazione art. 342 c.p.c.

Assume il ricorrente che l’atto di appello della P. non assolveva ai requisiti minimi di ammissibilità, in quanto non indicava le parti della sentenza di prime cure impugnate, non evidenziava gli errori motivazionali, non conteneva critiche puntuali, risolvendosi in una generica contestazione delle risultanze istruttorie valorizzate dal primo Giudice: la Corte di appello aveva dovuto “interpretare” le intenzioni dell’appellante mancando una chiara esposizione delle ragioni in fatto e diritto della impugnazione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha ampiamente motivato sulle ragioni per cui i motivi di gravame superavano la verifica di ammissibilità, in quanto con l’atto di appello, da un lato, veniva contestata la valutazione probatoria effettuata dal primo Giudice, che aveva dato rilevo esclusivo alle risultanze della perizia grafica, e dall’altro veniva richiesto al Giudice dell’appello un riesame del materiale istruttorio secondo una complessiva valutazione di tutte le altre prove ritenute, invece, decisive.

La lunga e prolissa esposizione del motivo di ricorso, che si risolve in una riproduzione di massime e parti di motivazioni di precedenti giurisprudenziali di questa Corte, non assolve al contenuto minimo prescritto dall’art. 366 c.p.c. per la deduzione in sede di legittimità della censura volta a far valere la violazione dell’art. 342 c.p.c., dovendosi ribadire il principio di diritto, espresso costantemente da questa Corte, secondo cui, anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo” – in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito – si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

Ne segue che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsi a rinviare all’atto medesimo (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012. Con riferimento alla censura della speculare statuizione che dichiara, invece, inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017. Vedi: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 11738 del 08/06/2016).

Nella specie il ricorrente non ha adempiuto a detto onere, limitandosi soltanto alla anapodittica affermazione della genericità dell’atto di appello, e dunque senza investire con una specifica critica la pronuncia della Corte d’appello che, nel compiere la verifica di ammissibilità del gravame alla stregua del testo dell’art. 342 c.p.c. – risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Oa) conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134 -, ha correttamente rilevato il perimetro tracciato dalla giurisprudenza di legittimità – anteriore alla indicata modifica legislativa – nella individuazione dei requisiti minimi che i motivi di gravame debbono rivestire per superare il vaglio preliminare di ammissibilità, requisiti successivamente compendiati nella pronuncia di questa Corte Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 che – nel fornire la interpretazione del “nuovo” testo dell’art. 342 c.p.c. – ha evidenziato come il Legislatore abbia inteso formalizzare in norma quelli che erano già i consolidati approdi giurisprudenziali in tema di ammissibilità dell’atto di appello, enunciando il principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.

Secondo motivo: violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1.

Il ricorrente censura la omessa rilevazione da parte del Giudice di appello della novità della domanda di condanna al rilascio dell’immobile proposta dalla P. con l’atto di impugnazione.

Sostiene il ricorrente che, nell’atto di citazione in primo grado, la P. aveva chiesto accertarsi la apocrifia della sottoscrizione del Pa. apposta in calce alla promessa di vendita del bene immobile in data 28.9.1996 e, conseguentemente, accertarsi che l’immobile apparteneva alla stessa P. essendole pervenuto ‘jure hereditatis”, con la ulteriore “condanna del S. al pagamento dei canoni di locazione maturati dal 1998 ad oggi”; mentre, nell’atto di appello, non veniva riproposta la domanda relativa al pagamento dei canoni, ed oltre a ribadirsi la richiesta di accertamento della inefficacia della promessa di vendita, veniva richiesto anche “che l’immobile dovrà essere riportato nel pieno possesso della P. quale erede del Pa.”, venendo così formulata una inammissibile domanda nuova, che veniva accolta dalla Corte d’appello sull’errato presupposto che l’appellante avesse proposto in primo grado una domanda di rivendicazione della proprietà, sebbene tale titolo non fosse stato mai contestato dal S..

Terzo motivo: violazione art. 100 c.p.c.

Sostiene il ricorrente – in via subordinata – che, nel caso in cui la Corte d’appello avesse inteso ricondurre “ab origine” alla domanda di accertamento della proprietà formulata in primo grado anche la affermazione della pretesa volta alla tutela del possesso, legittimante la domanda di condanna alla restituzione o rilascio dell’immobile, tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata, comunque, inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non avendo il S. mai contestato nè la proprietà, nè il possesso dell’immobile in capo alla P..

I motivi, strettamente connessi, sono infondati.

Occorre premettere che la P. ha agito per l’accertamento della proprietà dell’immobile, in quanto lo stesso si trovava nel possesso del S. – che lo occupava senza un valido titolo, assumendo la P. la non appartenenza al Pa. della sottoscrizione della promessa di vendita -, e che esercitava, pertanto, un potere di fatto sulla “res” contrapposto al possesso “solo animo” del “de cuius” e che era stato continuato, ex art. 1146 c.c., dalla P. dopo l’acquisto del bene a titolo ereditario. Se, infatti, l’operatività della successione nel possesso (di cui all’art. 1146 c.c., comma 1) presuppone l’esistenza in capo al “de cuius” del possesso della “res”, il quale, secondo la nozione fornitane dall’art. 1140 c.c., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio di un diritto reale (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 29/03/2001; id. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 29/03/2001Sez. 3, Sentenza n. 14760 del 26/06/2007), osserva il Collegio che nella specie, dovendo ritenersi pacifico, come è dato evincere dalla motivazione della sentenza impugnata, che in seguito alla convalida di sfratto notificata al S. questi non disponesse più di alcun titolo idoneo a legittimare la prosecuzione della detenzione, ne segue che il mantenimento del potere di fatto sull’immobile da parte dell’occupante realizza una interversione nel possesso, vantata dal S. – sul presupposto del diritto al trasferimento della proprietà dell’immobile posseduto, fatto valere ai sensi dell’art. 2932 c.c. – in opposizione alla pretesa di accertamento dell’acquisto della proprietà “jure hereditatis” formulata dalla P. con la domanda introduttiva del giudizio che, pertanto, qualificata come azione di rivendicazione della proprietà dalla Corte d’appello, ma da qualificare piuttosto come azione recuperatoria fondata sulla “petitio hereditatis” (art. 533 c.c.), rispondeva pienamente alla condizione di ammissibilità ex art. 100 c.p.c., consistendo l’interesse ad agire della P. nel conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l’intervento del Giudice: interesse che, ove riferito all’azione di accertamento, non implica necessariamente la lesione di un diritto, bastando la sussistenza attuale di una incertezza oggettiva, di per sè suscettibile di recare pregiudizio, che si realizza con la mera resistenza in giudizio alla pretesa attorea (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 06/10/1972). Ed al riguardo vale osservare che in tema di conservazione del possesso o della detenzione “solo animo”, è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un’obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità del bene (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9226 del 04/05/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 1723 del 29/01/2016), legittimando quindi il titolare all’azione recuperatoria.

Tanto è sufficiente a ravvisare l’interesse ad agire della P. con la domanda di accertamento-recuperatoria svolta in primo grado (come trascritta alla pagina 8 del controricorso “dichiarare che l’immobile appartiene per eredità alla Sig.ra P.”),

essendo nozione ormai acquisita che la “petitio hereditatis” ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio di beni ereditari non soltanto da colui che li possegga vantando un titolo successorio che non compete (“possessor pro herede”) ma anche da colui che li possegga senza alcun titolo (“possessor pro possessore”), e presuppone l’accertamento della sola qualità ereditaria dell’attore o di diritti che a costui spettano “iure hereditatis” e che siano contestati dalla controparte, differenziandosi, pertanto, dalla “rei vindicatio” malgrado l’affinità del “petitum”, in quanto si fonda sull’allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto, beni riguardanti elementi costitutivi dell'”universum ius” o di una quota parte di esso, indipendentemente dalla considerazione dello specifico titolo in base al quale il “de cuius” ne aveva il possesso, con la conseguenza che l’attore è tenuto soltanto a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell’apertura della successione, fossero compresi nell’asse ereditario (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 30/10/1992; id. Sez. 2, Sentenza n. 10557 del 02/08/2001).

La richiesta di condanna al rilascio del bene immobile, espressamente formulata nell’atto di appello, in quanto fondata sull’accertamento della qualità di erede della P. e della inesistenza in capo al S. di un titolo idoneo a legittimare la detenzione od il possesso dell’immobile, essendo immanente all’accertamento del titolo di acquisto per successione “mortis causa”, oggetto della domanda introduttiva del giudizio, non costituisce, pertanto, modifica della “causa petendi”, nè del “petitum” e dunque, correttamente, non è stata considerata dal Giudice del gravame domanda nuova inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 1.

Quarto motivo: violazione dell’art. 157 c.p.c., comma 3 e dell’art. 115 c.p.c..

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile il gravame proposto dalla P., in quanto fondato sulla contestazione delle risultanze della c.t.u. grafologica eseguita su una mera fotocopia dell’atto preliminare di vendita che recava la sottoscrizione del Pa., contestazione che doveva ritenersi incompatibile con l’assenso prestato dalla stessa P. allo svolgimento della perizia in mancanza dell’originale.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente intenderebbe desumere dall’assenso della parte – che aveva dichiarato di non conoscere la firma del de cuius in calce al preliminare di vendita – all’espletamento della c.t.u. sulla copia dell’atto anzichè sull’originale, un effetto preclusivo alla impugnazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui questa aveva posto a fondamento della decisione le conclusioni dell’ausiliario che aveva affermato la corrispondenza della sottoscrizione ad altre scritture di comparazione provenienti dal Pa..

Orbene se il procedimento di verificazione della scrittura privata richiede, in relazione alla funzione dimostrativa cui tende, di espletare la indagine sull’atto originale (art. 215 c.p.c., comma 2, e art. 216 c.p.c., comma 1), non sussistono tuttavia limiti legali “in mancanza dell’originale” ad espletare la perizia sull’atto prodotto in copia, qualora non sia stata espressamente disconosciuta la “conformità” della copia all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c.. Diverso è, infatti, l’ambito di operatività delle norme di cui all’art. 214 c.p.c. ed all’art. 2719 c.c.: nel primo caso il disconoscimento (o, nel caso degli eredi, la dichiarazione di non conoscenza) mira ad escludere la prova della riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore; nel secondo caso non si discute della genuinità della scrittura ma soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotografica al documento originale.

Pertanto avuto riguardo alla fattispecie concreta, ed all’assenso prestato dalla P. alla verifica della scrittura prodotta soltanto in copia, deve ritenersi che un effetto preclusivo, alla successiva contestazione mossa dall’appellante alla sentenza di prime cure fondata sui risultati della consulenza grafologica, potrebbe prodursi esclusivamente in relazione alla corrispondenza della copia all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c., ma non anche alla genuinità della sottoscrizione, bene potendo dalla verifica emergere che la scrittura, conforme all’originale, non è riferibile al suo (apparente) autore o al contrario che da quello effettivamente provenga, e dunque non essendo ostativo il mancato disconoscimento ex art. 2719 c.c. al diverso disconoscimento, effettuato ai sensi dell’art. 214 c.p.c., ed alla successiva eventuale contestazione delle risultanze della c.t.u. disposta dal Giudice nel procedimento di verificazione, operando tali indagini sul piano meramente probatorio (consulenza cd. percipiente) e dunque ben potendo essere oggetto di valutazione e di critica in relazione alla maggiore o minore capacità dimostrativa dei fatti che viene attribuita dalle parti e del Giudice a quel mezzo probatorio.

Nella specie la P. ha dedotto con il gravame che il risultato della perizia svolta in primo grado (che affermava la provenienza della sottoscrizione dal Pa.) era da ritenere inaffidabile e dunque inidoneo a fondare – quale elemento unico e decisivo – la sentenza di prime cure, occorrendo invece valutare complessivamente tutte le altre emergenze probatorie (prove orali; lettere inviate al proprio legale dal Pa.; contenzioso che il Pa. aveva avuto con il S. che aveva portato alla convalida di sfratto per morosità) che convergevano, in quanto gravi e concordanti, al diverso convincimento diretto ad escludere che il Pa. avesse voluto impegnarsi a trasferire la proprietà dell’immobile al S..

Ad eccezione del vincolo fornito dalla prova legale e dalle presunzioni assolute “juris et de jure”, che obbligano il Giudice e le parti al risultato dimostrativo del fatto prefigurato dalla norma, non è dato luogo nella disciplina del processo ad accordi “inter partes” sulla efficacia probatoria delle fonti di prova, vincolanti per il Giudice, potendo rilevare il comportamento processuale delle parti esclusivamente ai fini della definizione del “thema probandum” avuto riguardo alla condotta contestativa o non contestativa dei fatti storici allegati: al di fuori di tale ambito non vi è spazio, nel processo, per un accordo vincolante sulla incontestabilità della efficacia probatoria da attribuire ad un mezzo di prova (al proposito, tanto i negozi di accertamento, quanto le perizie contrattuali, cui le parti si vincolano a non contestare il risultato degli accertamenti eseguiti dai periti, e finanche il deferimento del giuramento ex art. 2736 c.c., comma 1, n. 1 e ex art. 2738 c.c., comma 1, non integrano accordi relativi alla efficacia probatoria, quanto piuttosto atti dispositivi dei diritti controversi od in conflitto).

Pertanto la censura mossa con il motivo in esame è infondata, non essendo incorsa la impugnazione della P. in alcuna preclusione, in conseguenza del mancato disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità del documento prodotto in copia all’originale, ed essendo pienamente legittimata ad impugnare la sentenza di prime cure deducendo la inattendibilità probatoria del risultato delle indagini peritali eseguite su una fotocopia e non sull’originale della scrittura disconosciuta ai sensi dell’art. 214 c.p.c., comma 2.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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