Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6174 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17204-2008 proposto da:

R.M. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in Roma, via Andrea

Doria 48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

03/05/2007, N. 50081/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2009 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RODA RANIERI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

accoglimento del secondo motivo assorbito il terzo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 3.5.2007 la Corte d’Appello di Roma – pronunciando sulle domande di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposte da R.M. e dagli altri 25 indicati in epigrafe nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al giudizio dai medesimi promosso con ricorso depositato nel Maggio del 1997 avanti al TAR del Lazio, al fine di ottenere, quali dipendenti del Ministero della Giustizia, l’annullamento del provvedimento amministrativo con il quale era stata rigettata la loro istanza di inquadramento nell'(OMISSIS) qualifica funzionale e deciso in data 5.10.2004, vale a dire dopo anni sette e mesi cinque – riteneva che la durata del procedimento non fosse ragionevole nella misura di anni quattro e liquidava a favore di ciascuno la somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale con gli interessi dalla data del decreto.

Avverso detto decreto i suddetti dipendenti propongono ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura illustrati anche con memoria.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè difetto di motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello, dopo aver determinato in anni tre la durata ragionevole del procedimento presupposto, abbia ritenuto irragionevoli anni quattro nonostante il procedimento si fosse protratto per anni sette e mesi cinque (Maggio 1997-Ottobre 2004). La censura è fondata.

Determinata da parte del giudice di merito la durata ragionevole del procedimento, tutto il restante periodo, ivi compresa anche la porzione dell’anno, va considerato non ragionevole e valutato ai fini del computo della relativa indennità prevista dalla L. n. 89 del 2001. Erroneamente pertanto la Corte d’Appello, pur in presenza di un periodo di anni quattro e mesi cinque successivo a quello considerato ragionevole (anni tre), ha riconosciuto ai fini della determinazione dell’indennizzo solo anni quattro, tralasciando di considerare la porzione di mesi cinque di cui va invece tenuto conto.

Sul punto il decreto va pertanto cassato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè dell’art. 1173 c.c. Lamentano che la Corte d’Appello abbia liquidato gli interessi con decorrenza dalla data del decreto anzichè, come avrebbe dovuto, dalla domanda.

Anche tale censura è fondata.

Gli interessi sulla somma riconosciuta all’esito del giudizio non possono che decorrere dalla domanda la quale costituisce anche un atto di messa in mora ai sensi dell’art. 1295 c.c.. A Conseguentemente anche sotto tale profilo il decreto deve essere cassato.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., nonchè del D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5. Sostengono che la Corte d’Appello, nel liquidare le spese in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorario, si sia tenuta al di sotto dei minimi tariffari.

La censura deve ritenersi assorbita in quanto, a seguito della disposta cassazione del decreto impugnato, questa Corte deve provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito, spese che si distraggono a favore del difensore e che si liquidano come in dispositivo unitamente a quelle relative al presente giudizio di legittimità.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e ricorrendo quindi le condizioni per una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’indennizzo va determinato, tenuto conto dell’ulteriore durata di mesi cinque non considerata dalla Corte d’Appello, in complessivi Euro 4.415,00 per ciascuno dei ricorrenti, con gli interessi dalla domanda.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 4.415,00 con gli interessi dalla domanda. Condanna inoltre la stessa Amministrazione al pagamento delle spese processuali che distrae a favore del difensore e che liquida, quanto al giudizio di merito, in Euro 2.328,00 per diritti, in Euro 1000,00 per onorario ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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