Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6174 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4282-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DON MINZONI

9, presso lo studio dell’avvocato DONATELLO FUMIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO RUSSO FRATTASI giusta delega in

calce;

– controricorrente –

sul ricorso 4283-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA P.LE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato DONATELLO FUMIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO RUSSO FRATTASI giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 67/2011 e n. 68/2011 della COMM.TRIB.REG.

della Puglia, depositate il 29/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato ROSSI per delega

dell’Avvocato RUSSO FRATTASI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate notificava in data 30.7.2009 a B.L. e C.G., in conformità a una relazione di stima redatta dall’Ufficio dell’Agenzia del Territorio, un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativo ad un atto di compravendita di un suolo edificatorio, sito in (OMISSIS). Avverso tale avviso B.L. e C.G. proposero separatamente ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, contestando l’atto impositivo sotto il profilo della violazione di legge e della congruità delle valutazioni. I ricorsi furono accolti in primo grado e le pronunce confermate in appello con le sentenze in epigrafe. Per la cassazione delle suindicate sentenze ha proposto separati ricorsi l’Agenzia delle entrate, svolgendo in entrambi

i giudizi tre motivi. B.L. e C.G. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente il Collegio ha disposto la riunione del ricorso n. 4283/12 al n. 4282/12 recante il numero più antico di ruolo, in quanto trattasi di procedimenti riguardanti il medesimo atto impositivo.

2.Con il primo motivo, proposto, come per le successive censure, in entrambi i ricorsi, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1. A sostegno della doglianza si deduce che il giudice di appello avrebbe omesso l’esame di sette nuovi documenti prodotti dall’Amministrazione, quali atti parametro a supporto del valore accertato.

3.Con il secondo motivo, l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, deducendo che laddove si ritenga che l’omessa considerazione dei documenti (atti parametro), censurata con il primo motivo di ricorso, sottenda l’implicito accoglimento da parte della C.T.R. dell’eccezione di inammissibilità della relativa produzione sollevata dal contribuente, ciò comporterebbe l’evidente contrasto con il tenore letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

4.Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in ragione dell’affermazione contenuta nella decisione, secondo la quale il fatto che nell’elaborato peritale dell’Ufficio sia stato richiamato un contratto di compravendita risalente ad oltre tre anni prima della stipulazione dell’atto cui si riferisce l’avviso di rettifica “inficia per intero l’azione dell’Amministrazione finanziaria” si pone in contrasto con l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’utilizzazione ai fini valutativi di atti anteriori al triennio non comporta la nullità dell’avviso di rettifica del valore degli immobili.

5. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione oggettiva. Va preliminarmente evidenziato la totale carenza di autosufficienza delle doglianze espresse.

Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni, senza la necessità di fare rinvio ad accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito: sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la produzione diretta del documento che sorregge la censura, oppure attraverso la produzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde (indiretta produzione (Cass. sez. 5, n. 14784 del 2015; Cass. sez. 5, n. 19410 del 2015). Nel caso di specie, l’Ufficio ricorrente ha mancato di ottemperare all’onere di autosufficienza gravante, in quanto non si è dato cura di riprodurre il contenuto degli atti che sorreggono le doglianze proposte, nè di operarne altrimenti la trascrizione, nè ha riprodotto i punti salienti dell’avviso di rettifica, nè della relazione di stima dell’Agenzia del territorio, nè degli “atti parametro” che si assume non presi in considerazione a supporto del valore accertato. L’Amministrazione si è limitata in proposito a dichiarare, in entrambi i ricorsi che: “Unitamente a copia autentica della sentenza impugnata ed a duplice originale dell’istanza ex art. 369 c.p.c., comma 3, si produrranno gli atti dei precedenti gradi di giudizio nonchè copia dell’avviso di rettifica e contestazione”. Il mero richiamo generico agli atti dei precedenti gradi di giudizio non è sufficiente a soddisfare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, precludendo alla Corte di attingere il contenuto specifico delle singole censure dalla lettura diretta del ricorso, soprattutto, come nella specie, quando atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonchè la valutazione della sua decisività risulta impossibile (Cass. S.U. n. 16887 del 2013).

Sulla base sei rilievi espressi, la Corte, riuniti i ricorsi sotto il numero più antico in ruolo, dichiara inammissibili i motivi di ricorso per difetto di autosufficienza, restando, conseguentemente, precluso l’esame delle censure addotte a sostegno dei medesimi. Spese di lite alla soccombenza.

PQM

La Corte riuniti i giudizi (n. 4283/12 al n. 4282/12), dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a ciascuno dei contribuenti le spese processuali che liquida in euro 4000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed altre. accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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