Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6173 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21405-2020 proposto da:

P.R., P.L., P.L.,

domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO FRANCESCO

SOMMARIVA;

– ricorrenti –

Contro

COMUNE di CARAVAGGIO UFFICIO TRIBUTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4494/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Pi.La., P.L. e P.R. ricorrono, con due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2. il Comune di Caravaggio è rimasto intimato;

3. con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la “violazione degli artt. 156,157,160 c.p.c., dell’art. 170c.p.c., comma 1, dell’art. 291c.p.c., comma 1, e dell’art. 330 c.p.c., comma 1, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.” per avere la CTR dichiarato “non inesistente ma semplicemente nulla” e per aver disposto fosse rinnovata la notifica dell’atto di appello del Comune di Caravaggio contro la sentenza di primo grado di accoglimento dell’originario ricorso relativo ad avvisi di accertamento ICI dell’anno 2010, effettuata non presso il difensore nominato – il perito agrario B.G. – e nel domicilio eletto – presso la sede della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di (OMISSIS) – da essi ricorrenti nel primo grado di questo giudizio ma presso “l’avv. Francesco Giambelluca, difensore domiciliatario dei fratelli P. con riferimento ad analoga controversia (relativa all’) ICI per l’anno 2011”. I ricorrenti aggiungono – con specifico riferimento alla denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. – che negli atti di causa neppure vi è era alcuna prova del fatto che l’avvocato Francesco Giambelluca fosse effettivamente stato il loro difensore in controversia Ici per l’anno 2011;

4. il secondo motivo di ricorso attiene al merito della decisione d’appello;

5. il primo motivo di ricorso è fondato, va accolto e assorbe il secondo.

La CTR ha disposto la rinnovazione della notifica dell’appello -rinnovazione cui il Comune ha dato corso il 18 aprile 2019 quando ormai il termine di impugnazione della sentenza di primo grado, depositata il 4 gennaio 2018, era spirato e la sentenza era quindi passata in giudicato (art. 324 c.p.c.)- ritenendo nulla e non inesistente la notifica originariamente effettuata – il (OMISSIS) – ad un avvocato che, secondo l’assunto della stessa CTR, aveva difeso i contribuenti appellati in altra controversia.

E’ stato da questa Corte affermato che, “Nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato ad un procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l’intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 20/04/2016).

Il principio vale anche per la notifica dell’atto di appello: quand’anche l’avvocato destinatario della prima notificazione dell’appello fosse stato veramente – come la CTR ha affermato non è dato sapere su quali basi – il procuratore degli odierni ricorrenti in altra causa ciò di per sé non varrebbe a giustificare l’inferenza per cui detto avvocato avrebbe mantenuto una relazione o collegamento con i ricorrenti medesimi in riferimento alla causa che occupa.

Può incidentalmente aggiungersi che ove la notificazione dell’appello sia non inesistente ma nulla (come per esempio nel caso sia effettuata ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte giacché in tal caso la notifica è effettuata in luogo che ha comunque un riferimento con il destinatario) e la nullità sia sanata con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario, “la sanatoria, tuttavia, è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata “medio tempore” alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell’atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell’appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 6164 del 2020; Cass. n. 17023 del 2011).

Tanto si aggiunge per evidenziare che se, per ipotesi, la notifica di cui trattasi fosse stata invece che – come in realtà – inesistente, nulla, comunque la relativa rinnovazione non sarebbe stata utile atteso che medio tempore la sentenza di primo grado era passata in giudicato;

6. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto del citato D.Lgs. n. 546, art. 62, comma 2, e dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1;

8. le spese del giudizio di doppio grado del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata;

compensa le spese del doppio grado di merito;

condanna l’intimato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 510,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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