Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6173 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3332/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TEOS 2007 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato GIANNI DI MATTEO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 646/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 09/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI MATTEO che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di compravendita registrato in data 25.5.2007, la società Te.Os. 2007 S.r.l. acquistava da G.M. la proprietà di un terreno agricolo e di un terreno edificabile, siti nel comune di (OMISSIS), il cui valore, indicato nell’atto, veniva rettificato, a seguito di stima dell’UTE, dall’Agenzia delle Entrate con avviso di rettifica e liquidazione, a cui conseguiva la rideterminazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, comprensive di interessi, oltre sanzioni. La società Te.Os 2007 S.r.l. e V.M., in qualità di erede di G.M., dopo aver proposto in data 9.5.2008 istanza di adesione all’accertamento, a seguito della quale l’Ufficio rideterminava in autotutela parziale il valore accertato sulla base della revisione di stima effettuata dall’Agenzia del territorio, impugnavano, con separati ricorsi, l’atto di rettifica contestando il valore come rideterminato. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, riducendo di un ulteriore 10% i valori rideterminati dall’Ufficio sulla base della seconda relazione di stima effettuata dall’Agenzia del territorio. La sentenza veniva appellata dai contribuenti, con separati ricorsi, anche in ragione del momento temporale a cui riferire la tassazione. La Commissione Tributaria del Lazio, con la sentenza in epigrafe accoglieva i ricorsi riuniti e annullava l’avviso di rettifica e liquidazione. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi di ricorso. La società Te.Os. 2007 s.r.l. e V.M., nella qualità di erede di G.M., hanno presentato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: ” Violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), artt. 51 e 52, falsa applicazione degli artt. 1351 e 1360 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, in quanto il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente accolto la tesi della società appellante, secondo cui l’accertamento sarebbe illegittimo, avendo l’Ufficio valutato i terreni compravenduti sulla base dei valori relativi all’anno 2007, anno di stipula del rogito, piuttosto che all’anno 2000, anno di stipula del preliminare di vendita. Chiedeva, pertanto, affermarsi il principio di diritto secondo cui, rilevato che nel contratto preliminare il momento traslativo si realizza solo con la stipula del contratto definitivo, l’accertamento di maggior valore del bene, ai fini dell’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 186 del 1986, artt. 51 e 52, va effettuato con riferimento al valore venale in comune commercio dell’immobile al momento della stipula del contratto definitivo, quale momento in cui si realizza il trasferimento del bene.

2. La prima censura – al cui esame non si ravvisano ragioni ostative legate a profili di non autosufficienza – è fondata.

Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta nel primo caso ad impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà, e nel secondo ad attuare il trasferimento stesso. Questa Corte ha già chiarito, in ipotesi di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che: “In tema di imposta di registro, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. a), prevede che, nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato alla data dell’atto traslativo. Pertanto, nell’ipotesi in cui il trasferimento sia intervenuto con sentenza, adottata ai sensi dell’art. 2932 c.c., occorre fare riferimento non alla data del contratto preliminare, ma a quella della sentenza, attesa la sua efficacia costitutiva” (Cass. 22847/2010, conf. 20299/2013, n. 20393/2016; v. anche Cass. n. 23243/2006, n. 21381/2006).

La tesi secondo cui l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto determinare il valore del bene tenendo conto del prezzo indicato nel preliminare risalente al 2000, piuttosto che al momento della stipula del contratto definitivo avvenuta nel 2007, è infondata, atteso che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), dispone chiaramente che nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene va calcolato alla data dell’atto di trasferimento, momento che si realizza, in ipotesi di contratto preliminare, al momento della stipula del contratto definitivo (e, nel caso di esecuzione forzata dell’obbligo di concludere il contratto, dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva).

Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. a), prevede che, nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato alla data dell’atto traslativo, sicchè nel caso di contratto preliminare di compravendita il valore del bene deve essere calcolato con riferimento al valore venale in comune commercio dell’immobile al momento della stipula del contratto definitivo”.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo del medesimo, con il quale si censurava un vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il ragionamento del giudice del merito si basa sull’errato presupposto della determinazione del momento temporale della tassazione. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbito il secondo, con rinvio alla Commissione Tributaria del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio per il riesame, la quale provvederà anche alla statuizione sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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