Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6173 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24011/2019 proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI MARCHESE

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, P.le

GREGORIO VII 16;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5879/2019 del TRIBUNALE di MILANO del

6/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, depositato in data 4.8.2018, A.D. adiva il Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale il 27.6.2018 e notificato il 5.7.2018. L’opposizione verteva sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il Giudice Istruttore fissava un’udienza per procedere alla rinnovazione dell’audizione del ricorrente, non ritenendo sufficiente quanto emerso durante il colloquio svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale.

Il ricorrente affermava di aver lasciato la Costa d’Avorio il 22.1.2016 e di aver fatto ingresso irregolare in Italia il 13.5.2016, dopo aver attraversato il Burkina Faso, il Niger e la Libia. Sentito dalla Commissione, dichiarava di essere nato nella città di (OMISSIS) e di essersi trasferito, all’età di 10 anni, assieme alla famiglia, a (OMISSIS). Affermava di avere la cittadinanza ivoriana, di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS) e di essere di religione musulmana. Dichiarava che il suo nucleo familiare era composto dai genitori, un fratello e una sorella, una moglie e una figlia di 4 anni. Aveva frequentato la scuola elementare e aveva lavorato come contadino. Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare, dichiarava che, dopo il trasferimento della famiglia a (OMISSIS), il padre aveva acquistato un terreno, coltivato dal ricorrente; che i vicini di etnia diversa, dopo molti anni, si erano opposti e avevano cercato di appropriarsi del terreno; che la famiglia del ricorrente aveva provato a opporsi rivolgendosi al capo villaggio, ma che quest’ultimo, di etnia diversa, non aveva fatto nulla per aiutarlo; che il proprietario del terreno vicino aveva più volte minacciato, torturato e picchiato il ricorrente con una sbarra incandescente; che con l’intervento della moglie del capo del villaggio era riuscito a fuggire e, per paura di perdere la vita, aveva deciso di lasciare la Costa d’Avorio.

Nuovamente ascoltato dal Tribunale, il ricorrente confermava in modo più dettagliato le suddette circostanze.

Con decreto n. 5879/2019 del 6.7.2019, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso, ritenendo non credibile il racconto del ricorrente. Infatti, non si comprendeva come mai, dopo moltissimi anni di pacifica convivenza, i vicini avessero deciso di appropriarsi del terreno di proprietà della famiglia del ricorrente; anche il racconto delle torture appariva del tutto generico e privo di elementi di dettaglio. Dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, risultava evidente come le differenze etniche fossero un elemento del tutto irrilevante per gli asseriti conflitti, da ricondursi, piuttosto, a questioni legate al possesso di alcuni terreni coltivabili.

Quanto alla protezione sussidiaria, il Tribunale riteneva non ricorrere nella fattispecie alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nella specie il rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato (lett. c).

Quanto alla protezione umanitaria, dopo aver precisato che alla fattispecie si applicava la disciplina precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, in applicazione dell’art. 11 preleggi, il Tribunale riteneva non sussistere i presupposti di vulnerabilità per il suo riconoscimento. Sicchè il Tribunale riteneva che il ricorrente, in caso di rientro in Costa d’Avorio, non avrebbe visti compromessi in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione A.D. sulla base di tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; sul diritto del ricorrente alla protezione internazionale e al riconoscimento dello status di rifugiato”. Secondo il ricorrente le conclusioni alle quali giungeva l’autorità amministrativa, avallate poi dal Tribunale di Milano, erano frutto di un’istruttoria carente, svolta senza considerare il contesto politico e sociale del paese di provenienza e quindi in assenza di un’effettiva valutazione delle argomentazioni e della documentazione probatoria fornita.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate (come nella specie) inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018; cfr. Cass. n. 20285 del 2019).

1.3. – Peraltro, la valutazione, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per la attribuibilità delle singole protezioni costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).

Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda privatistica meramente personale e familiare del richiedente, risolvibile semmai mediante il ricorso alla giustizia ordinaria e non attraverso forme di violenza o coercizione. Laddove, il giudice di merito ha, peraltro, comunque accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate, citate nel provvedimento, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, – la insussistèza del timore del ricorrente di essere sottoposto a vessazioni, senza possibilità di ottenere tutela.

1.4. – Ciò posto, questa Corte osserva come, viceversa, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente, proponendo censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle mere valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione dei giudici della precedente fase di giudizio e che possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; sul diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria”, secondo cui in nessun caso può disporsi l’espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; ovvero nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

2.2. – Con il terzo motivo, il ricorente censura la “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella sua precedente formulazione, applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; in particolare sul riconoscimento della protezione umanitaria”, giacchè per escludere la sussistenza di rischio in caso di rientro, il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad accertamenti relativamente ai motivi di pericolo dedotti e alla situazione del Paese, rispetto a cui, invece, non erano stati analizzati i rapporti informativi prodotti, che risultano di segno opposto e sono indice di vulnerabilità.

3. – In considerazione della lo 5o stretta connessione logico-giuridica e formulazione, 1:tng. motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

3.1. – Essi sono inammissibili.

3.2. – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (Cass. n. 8368 del 2020).

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (nn. 26874/18 e 19443/11).

Nella specie i due motivi (attinenti alle due forme di protezione sussidiaria e umanitaria) spaziano dalla violazione di norme costituzionali e legislative, nazionali e d’origine Eurounitaria, alla doglianza d’omesso esame di fatti decisivi e discussi, passando per il vizio di nullità del decreto impugnato per motivazione mancante o almeno apparente. Il tutto per poi concludere, in maniera del tutto generica ed apodittica, che il Tribunale non avrebbe considerato la drammaticità della situazione personale del richiedente e di quella generale del Paese d’origine, nonchè le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, in un quadro di grave crisi e insicurezza che investe l’intero paese, in un crescendo sempre più violento (così Cass. n. 8368 del 2020).

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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