Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6173 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20532-2017 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO ALAIMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA MASSACCI;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

Nonchè da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO

ALBERTELLI 1 (FAX 0698933754-TEL 0644233842), presso lo studio

dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso dall’avvocato

S.S. difensore di se medesimo;

– ricorrente incidentale –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 126/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

l’avvocato S.S., in proprio, conveniva in giudizio il Condominio di (OMISSIS), con atto di opposizione al precetto intimatogli dal convenuto in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado, n. 1747 del 2011 del Tribunale di Cagliari, deducendo l’erroneità del calcolo delle spese legali la cui rifusione era stata richiesta con l’atto opposto;

promosso nelle more pignoramento mobiliare, S. spiegava altresì opposizione formale al giudice dell’esecuzione cui seguiva l’introduzione del giudizio di merito riunito a quello di opposizione a precetto;

il Tribunale rigettava nel merito entrambe le opposizioni e la Corte di appello di Cagliari, adita dall’originario opponente, con sentenza n. 126 del 2017, riformava la decisione di prima istanza dichiarando insussistente il diritto del creditore a procedere esecutivamente;

la Corte territoriale osservava che il titolo esecutivo era venuto meno per effetto della riforma della sentenza n. 1747 del 2011 del Tribunale di Cagliari, avvenuta in seconde cure;

avverso la decisione del giudice di appello ricorre per cassazione il Condominio di (OMISSIS), articolando una triplice censura;

resiste con controricorso l’avvocato S.S. che ha proposto, altresì, ricorso incidentale condizionato, contenente un motivo;

le parti hanno depositato memorie con istanze su cui ha provveduto il Presidente titolare della Sezione.

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unitario motivo si prospettano tre censure; la prima di violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,295,297,336 c.p.c., comma 2, art. 337 c.p.c., comma 2; la seconda di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; e la terza di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato:

a) mancando di considerare che il giudizio davanti a sè dipendeva dall’esito di quello relativo al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 126 del 2017, pendente;

b) mancando di esaminare la possibilità di sospensione per pregiudizialità o anche solo quella discrezionale per dipendenza;

c) omettendo di valutare – motivando sul punto, come non sarebbe stato fatto – che qualora in sede di legittimità si fosse disposto l’annullamento della decisione della Corte di appello pregiudicante, ciò avrebbe dovuto determinare l’inefficacia del disposto della sentenza qui impugnata, per giudicato apparente formatosi sull’assunto ritenuto dalla stessa dirimente e così venuto meno, senza, però, poter incidere sull’accessorio regime delle spese processuali, con conseguente ingiustizia sistematica;

parte ricorrente ha chiesto altresì la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello di questa Corte sulla causa assunta come pregiudicante, ovvero la riunione dei medesimi giudizi;

con il ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 277 c.p.c., comma 1, chiedendosi, nell’ipotesi di accoglimento dell’avverso ricorso principale, la pronuncia nel merito delle originarie opposizioni quale richiesta con l’appello del deducente avverso la sentenza di primo grado poi riformata con quella ora in scrutinio;

Rilevato che:

preliminarmente deve disattendersi l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, formulata da parte controricorrente: i rilevanti atti processuali di riferimento sono idoneamente sintetizzati e non vi può essere dubbio sulla loro collocazione procedimentale;

nel merito cassatorio, le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondate;

la stessa parte ricorrente afferma di non ignorare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui:

i) quando il processo esecutivo sia iniziato o minacciato in forza di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza di riforma resa in grado d’appello si sostituisce sin dalla pubblicazione alla pronuncia riformata, privando quest’ultima dell’idoneità a legittimare l’instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva, senza che sia necessario attenderne il suo passaggio in giudicato, come conferma la modifica apportata all’art. 336 c.p.c., comma 2, che ha eliminato il collegamento necessario tra l’effetto rescindente della sentenza di riforma e il suo passaggio in giudicato (Cass., 11/06/2014, n. 13249);

ii) salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell’art. 337 c.p.c. (Cass., Sez. U., 19/06/2012, n. 10027, Cass., 04/01/2019, n. 80); nel caso di specie, al contempo, non sussiste alcuna pregiudizialità in senso tecnico nè dipendenza tra la causa sul merito sotteso al titolo esecutivo, e quella propria delle opposizioni esecutive correlate;

infatti:

1) non è possibile alcun contrasto tra giudicati, essendo differente l’oggetto e il correlativo perimetro della lite, quella di merito afferente alla legittimità di una Delib. condominiale, quella oppositiva concernente la spettanza delle spese legali esposte in precetto;

2) per lo stesso motivo non vi è alcuna dipendenza tra i due giudizi, se non meramente apparente, atteso il carattere discrezionale della condotta del beneficiario di un titolo giudiziale che scelga di porlo in esecuzione nonostante il rischio di una sua riforma dovuto al fatto che sia ancora non definitivo;

quanto sopra rende chiara la ragione per cui neppure in questa sede può accordarsi alcuna sospensione;

parte ricorrente allude al fatto che qualora l’esito del giudizio di legittimità sul provvedimento originariamente posto in esecuzione le fosse favorevole, ciò determinerebbe la sopravvenuta inefficacia della sentenza (di secondo grado) posta a base dell’accoglimento assorbente dell’opposizione a precetto pronunciata dalla sentenza qui gravata, senza però potersi incidere sul regime delle spese processuali con essa regolate;

si tratta di affermazione contraddittoria, come mostra proprio la conclusione sulle spese di lite;

non è contestata la “ratio decidendi” per cui, venuto meno il titolo esecutivo, la pronuncia sull’opposizione a precetto non poteva che essere di accoglimento, e a fronte di ciò il carico delle spese secondo la soccombenza è corretto;

una volta esclusa la pregiudizialità, non vi erano ostacoli alla pronuncia e in ciò si traduceva il rischio dell’intraprendere un’esecuzione in forza di titolo provvisorio;

altro sarebbe stato censurare la sentenza – non per aver omesso di applicare la sospensione come visto non spettante, bensì – per non aver deciso sulla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass., 28/11/2018, n. 30857, Cass., 11/12/2018, n. 31955), ma si tratta di diversa e non formulata censura, che, anzi, muove da un assunto opposto a quello del ricorso, per cui, come detto, la caducazione del titolo esecutivo in appello correttamente aveva condotto all’accoglimento dell’opposizione (pag. 14, primo capoverso, del ricorso);

il vaglio del proposto rimedio alle ipotizzate incongruenze sistematiche invocato dalla parte ricorrente, ossia quello della discussa sospensione, per un verso non permette, secondo quanto visto, di ritenere fondato il ricorso, stante la sua eccentrica inconducenza processuale, per altro verso conferma la correttezza della ricostruzione per cui, nell’ipotesi, deve operare il criterio della soccombenza virtuale;

quanto sopra spiega perchè non può essere accordata la sollecitata riunione del presente ricorso a quello sul merito del titolo giurisdizionale originariamente azionato;

il ricorso incidentale condizionato resta assorbito;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.300,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA