Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6172 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15177-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7551/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha dichiarato improcedibile l’appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla spa (OMISSIS) – dichiarata insolvente nel corso del processo di primo grado – avverso avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap dell’anno 2007. La CTR ha fatto derivare detta dichiarazione dalla rilevata nullità della notifica per posta dell’atto di appello in quanto eseguita al curatore del fallimento, L.F.F., “senza alcuna specificazione della sua qualità tale da poter individuare un collegamento con la società fallita”;

2. la curatela è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 49 e dell’art. 145 c.p.c. e art. 43 L. Fall., comma 1.

L’Agenzia premette che, a seguito del fallimento della società “(OMISSIS)”, il processo era stato interrotto ed era stato poi riassunto dal curatore a mezzo del “Dottor G.S., con studio in (OMISSIS), quale rappresentante, difensore e domiciliatario del dottor L.F.F.”.

Riproduce l’istanza di riassunzione a pagina 2 del ricorso.

L’Agenzia riproduce poi, a pagina 7 del ricorso, l’atto di appello notificato, nella cui intestazione si legge: “Agenzia delle Entrate -Ricorso in appello proposto dalla Direzione Provinciale dei Agrigento in persona del proprio direttore pro tempore nei confronti della “(OMISSIS) s.p.a.”, con sede in (OMISSIS) (Ag)… e per essa, in fallimento, al curatore fallimentare dottor L.F.F., nato…, con studio in (OMISSIS)”.

Riproduce infine, a pagina 8 del ricorso, l’avviso di ricevimento della notifica in cui si legge: “Dottor L.F.F. – (OMISSIS), Palermo” e la firma del destinatario.

Sostiene che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, la notifica avrebbe dovuto essere ritenuta valida;

2. il motivo è fondato.

2.1. E’ stato da questa Corte precisato: “In tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, non è il plico, ma l’atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico” (Cass. Sez. 5, sentenza n. 14230 del 08/07/2015).

2.2. La CTR ha errato nel dare rilievo alla mancata indicazione della qualità di curatore del fallimento nell’avviso di ricevimento della notifica. Avrebbe dovuto dare rilievo alla sussistenza dell’indicazione nell’atto notificato.

2.3. In riferimento al fatto che la notifica dell’appello è stata eseguita “in mani proprie” del curatore e non presso il difensore (il dottor G.), merita aggiungere quanto segue.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 49, istituiscono un’autentica specialità del rito tributario di merito, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità.

Hanno quindi rilevato che, quanto all’individuazione del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione delle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, occorre avere riguardo alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17.

La disciplina e’, per quanto interessa, la seguente: “1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. 2. L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”.

Le Sezioni Unite, con la ricordata sentenza n. 14916/2016, hanno precisato che non esistono ragioni normative che impongano di affermare che l’art. 17 cit. si riferisca esclusivamente alle notificazioni endoprocessuali (come invece, in precedenza, ritenuto da Cass., Sez. U, n. 29290 del 15/12/2008), tenuto conto che proprio la previsione contenuta dal citato D.Lgs., art. 17, comma 2, (secondo cui l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo) ed anche esigenze di coerenza sistematica inducono ritenere che la norma sia applicabile, con carattere di specialità e, quindi, di prevalenza, anche alla notificazione del ricorso in appello.

E’ stato, in particolare, precisato che; “Nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”, per cui deve considerarsi valida, anche in presenza di un’elezione di domicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c., o a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario. (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 1528 del 20/01/2017. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto rituale la notifica dell’appello effettuata non presso il difensore, ma a mani proprie della parte).

Nella sentenza n. 29507/2020 è stato poi detto: “questa Corte ha successivamente ribadito l’opzione interpretativa appena illustrata (di Cass. S.U. 14916/2016), affermando più volte che, nel processo tributario, ai fini dell’individuazione del luogo di notifica dell’atto di appello, si deve guardare esclusivamente al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, avente carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla disciplina prevista dall’art. 330 c.p.c., che si applica al solo ricorso per cassazione. Per tali motivi, in alcuni casi, ha ritenuto che, in assenza di elezione di domicilio, la notifica dell’atto di appello dovesse essere effettuata nella residenza dichiarata dal contribuente, affermando la nullità della notifica eseguita presso il procuratore costituito in primo grado che, però, non era anche domiciliatario (così Cass., Sez. 5, n. 4233 del 17/02/2017; Cass., Sez. 5, n. 27877 del 31/10/2018; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 06/05/2015). E viceversa, in altri casi, ha dichiarato la nullità della notifica non eseguita presso il procuratore costituito, che era anche domiciliatario della parte (v. Cass., Sez. 5, n. 15630 del 11/06/2019)”. Per completezza si devono menzionare decisioni, anche successive alla sentenza delle Sezioni Unite sopra menzionata, che, applicando il disposto dell’art. 330 c.p.c., hanno, invece, affermato la nullità della notifica dell’appello, effettuata alla parte personalmente, invece che al procuratore (così Cass., Sez. 5, n. 8426 del 31/03/2017 e Cass., Sez. 6-5, n. 460 del 13/01/2014; v. anche Cass., Sez. 5, n. 11252 del 29/05/2015 e, da ultimo, Cass., Sez. 6-5, n. 18104 del 10/07/2018, che applica sic et simpliciter l’art. 330 c.p.c.). Si deve tuttavia evidenziare, in primo luogo, che, in quasi tutti i casi esaminati, il difensore era anche domiciliatario della parte e, in secondo luogo, che gli argomenti di tali statuizioni sono gli stessi della precedente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 29290 del 15/12/2008), condivisibilmente superati nella successiva pronuncia, sempre delle Sezioni Unite, sopra illustrata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016)”.

2.4. Quindi, nel caso di specie, la notifica dell’atto di appello eseguita al curatore della società fallita era effettivamente valida;

3. il primo motivo di ricorso deve essere accolto;

4. Resta assorbito il secondo motivo con il quale l’Agenzia lamenta violazione degli artt. 112,160,162,291,350, c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 49, deducendo che “anche ammesso che la notifica dell’appello fosse nulla, la CTR… avrebbe dovuto ordinare, anche d’ufficio, la rinnovazione” e non dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione;

5. la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per esame dell’appello dell’Agenzia nonché per le spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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