Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6172 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2484-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALIANA COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANICIO GALLO 3,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO CAPONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDERICO RUFINO giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2011 della COMM.TRIB.REG. della Toscana,

depositata il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPONI che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Italiana Costruzioni S.r.l. impugnava un accertamento di maggior valore, sulla base della stima dell’Agenzia del territorio, relativo alla vendita di un terreno sito in Tavernella Vai di Pesa (FI), località “I Rovai”, della superficie di circa mq. 39.306 dei quali, però, solo mq. 9270 oggetto di valutazione, in quanto edificabili, denunciando che la motivazione affetta da gravi vizi logici e matematici. La Commissione Tributaria Provinciale di Siena respingeva il gravame e compensava le spese di giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello la società contribuente, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Il giudice di appello, con la sentenza in epigrafe, annullava l’avviso di accertamento impugnato, condannando l’Ufficio alle spese di lite per entrambi i gradi di merito, sulla base del rilievo che la valutazione effettuata dalle parti nell’atto di compravendita risultava congrua e consequenziale al vincolo imposto, in quanto una parte del terreno era soggetta ad esproprio. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate svolgendo un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso la Società Italiana Costruzioni S.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di censura, l’Agenzia delle entrate denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il giudice di secondo grado da una parte ritenuto insufficiente a sostenere il recupero del maggior valore del terreno ceduto la stima dell’Ufficio del territorio e dall’altro accolto le generiche e non provate censure di controparte. In ricorso si rileva, invece, come la stima dell’Agenzia del Territorio, allegata all’avviso di accertamento, abbia correttamente individuato il bene oggetto di compravendita, e per rendere più precisa la valutazione del bene, nel corso del giudizio, l’Ufficio ha esibito un’altra relazione di stima, riferita ad un terreno limitrofo, avente le stesse caratteristiche precisate all’art. 4 del contratto di cui trattasi, che tiene conto dell’impatto dei provvedimenti comunali relativi ai terreni in zona P.I.P.. Si censura, pertanto, l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello, laddove sostiene la fondatezza delle eccezioni proposte dalla società ricorrente sulla inesatta individuazione della superficie del terreno compravenduto, in quanto la stima di riferimento è solo quella allegata all’atto impositivo e non anche quella prodotta in giudizio che servirebbe solo a corroborare la pretesa tributaria.

2. La censura – al cui esame non si ravvisano ragioni ostative legate a profili di non autosufficienza – è inammissibile, in quanto sostanzialmente intesa a chiedere alla Corte un diverso apprezzamento della prove documentali, che non può avere sindacato nel giudizio di cassazione. La comparazione tra gli uni e gli altri elementi da prendere a base della determinazione del valore venale integra infatti un giudizio di fatto, che non può essere sindacato dal giudice di legittimità, se congruamente motivato, come costantemente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, 1 aprile 2016, n. 6348; Cass. Sez. 2, 4 giugno 2014, n. 12574; Cass., Sez. 2, 22 marzo 2013, n. 7330). Inoltre, la doglianza, come proposta, appare funzionale più alla critica dell’atto impositivo che a quella della sentenza impugnata. Critica comunque priva di fondamento. La motivazione, infatti, si articola nella duplice proposizione, afferente, da un lato alla individuazione della destinazione urbanistica del bene oggetto di compravendita, dall’altro al difetto di prova, incombente sull’Amministrazione finanziaria, in ordine alla determinazione del valore attribuito al bene, in comparazione alla valutazione effettuata dalla parte contribuente sulla base del vincolo espropriativo imposto dall’Autorità comunale ed alle effettive potenzialità edificatorie ai fini dell’insediamento del P.I.P. Giova precisare che la C.T.R. ha argomentato che la relazione di stima suppletiva, depositata in corso di causa dall’Agenzia delle Entrate è anche non rispondente al criterio della valutazione per comparazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3.

3. Consegue da quanto sopra, il rigetto del ricorso. La soccombente ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della controparte, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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