Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6171 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1929/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAIAMONTI 4,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNI TAIANI, ANTONELLA ROMANO, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

MA.GA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 494/2010 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 23/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto pubblico del 19.6.2003, M.F. stipulava un contratto con Ma.Ga., imprenditore edile, al quale trasferiva, a titolo di permuta, una zona di terreno sita nel comune di (OMISSIS), della superficie complessiva di mq. 4789, sui cui diveniva realizzabile la costruzione di tre corpi di fabbrica, denominati in atti: fabbricato (OMISSIS), fabbricato (OMISSIS), fabbricato (OMISSIS). A sua volta l’acquirente Ma.Ga. trasferiva alla venditrice, a titolo di permuta, l’intero fabbricato (OMISSIS) da realizzarsi su parte del suolo. L’Agenzia delle Entrate rettificava il valore del terreno ceduto in permuta, notificando l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta n. (OMISSIS), che veniva impugnato con separati ricorsi proposti dall’alienante e dall’acquirente. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, previa riunione dei procedimenti, ritenendo equa la valutazione eseguita dall’Ufficio, rigettava i ricorsi, compensando le spese di giudizio. La sentenza veniva impugnata dai contribuenti; l’appello, previa riunione dei procedimenti, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza in epigrafe, con la quale i giudici di appello affermavano l’illegittimità dell’accertamento, sostenendo che l’Ufficio non poteva, in sede di applicazione dell’imposta di registro, tassare sostanzialmente la “plusvalenza” che veniva a realizzarsi, come nel caso della permuta di cosa presente con cosa futura, con il venire ad esistenza del bene futuro e non al momento della stipulazione del contratto. Per la cassazione della suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso svolgendo due motivi. M.F. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione del D.P.R. n. 132 del 1986, art. 51, commi 2 e 3 e art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il giudice di appello, nel contestare la metodologia dell’accertamento, sarebbe incorso in errore di diritto, sostenendo che non è possibile, in sede di applicazione dell’imposta di registro, in ipotesi di permuta di cosa presente con cosa futura tassare sostanzialmente la plusvalenza che viene a realizzarsi con il venire ad esistenza del bene futuro. Si deduce, altresì, l’errata equiparazione del maggior valore di commercio al ben diverso istituto della “plusvalenza”, e si precisa in ricorso che la consistenza immobiliare permutata è stata valutata con criteri commerciali ricavati da nozioni relative al mercato immobiliare nel contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuto il trasferimento. In particolare, l’Ufficio ha precisato di aver proceduto a determinare il valore del terreno ceduto mediante il criterio del valore di trasformazione, quindi adottando uno dei criteri più attendibili ai fini della stima delle aree edificabili.

2. Il primo motivo è fondato.

Il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un terreno edificabile in cambio di una costruzione che verrà realizzata, a cura e spese dell’acquirente, integra una permuta di cosa presente, secondo la previsione dell’art. 1552 c.c. (nella specie terreno edificabile), con cosa futura (nella specie, fabbricato (OMISSIS)). E ciò tutte le volte in cui sia proprio il risultato traslativo, consistente nell’attribuzione di una determinata opera da realizzare, ad essere assunto come oggetto del contratto e come termine di scambio con la cosa presente.

Orbene, in tema di imposta di registro, l’accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate del “valore venale in comune commercio”, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, ai fini della determinazione della base imponibile, deve tenere conto del prezzo effettivo pattuito dalle parti, avuto riguardo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici prodotti dagli atti presentati per la registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, dovendosi procedere, in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, all’interpretazione complessiva del contratto concluso e alle sue clausole (Cass. Sez. 5, sent. n. 21526 del 20.9.2013).

Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato alla data dell’atto traslativo. Nel contratto di permuta di cosa presente con cosa futura, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un’area edificabile in cambio di parti dell’edificio da costruire, in tutto o in parte, sulla stessa superficie, a cura e con i mezzi del cessionario, l’effetto traslativo si verifica non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica, quando la cosa futura consista nella realizzazione di un edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori, così come conforta la lettera dell’art. 2645 bis, ultimo comma, del c.c. (Cass. Sez. 2, n. 24172 del 25.10.2013; Cass. n. 28479 del 2005).

Tanto premesso, può essere affermato il seguente principio di diritto: ” in tema di imposta di registro, ai fini del regime tributario applicabile nel contratto di permuta di cosa presente con cosa futura, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un terreno in cambio del trasferimento della proprietà di un manufatto edilizio da costruire sull’area edificabile, a cura e con í mezzi dell’acquirente, la tassazione dovrà essere determinata con riferimento al momento del verificarsi dell’evento traslativo dell’edificio, consistente nell’attribuzione dell’opera edilizia realizzata, ancorchè nel relativo atto sia dichiarato che il trasferimento del bene immobile avviene con effetto ex tunc”. Nella specie, il giudice di appello non ha fatto buon governo dei principi enunciati, stabilendo l’illegittimità della metodologia di accertamento utilizzata in sede di applicazione dell’imposta di registro e censurando il fatto che la tassazione sia stata temporalmente riferita al momento in cui è venuto ad esistenza il bene futuro e non al momento della stipula del contratto.

3. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo, con il quale si denunciava il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in quanto il ragionamento del giudice del merito sugli elementi al confronto ai fini della indicazione del valore del bene, si basa sull’errato presupposto della determinazione del momento temporale della tassazione.

4. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania, in diversa composizione, per il riesame, la quale statuirà sulle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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