Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6171 del 05/03/2020
Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6171
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26452-2016 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PLE CLODIO 22, presso
lo studio dell’avvocato PIER FRANCESCO SICA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato EMILIANO DAPELO;
– ricorrente –
contro
COMUNE LASTRA A SIGNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1972/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 13/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
RILEVATO
che:
B.L. impugnava una cartella esattoriale emessa da Equitalia Gerit s.p.a. per violazione del codice stradale accertata dalla polizia municipale del Comune di Lastra a Signa, deducendo l’omessa ovvero invalida notifica nei termini del sotteso verbale di accertamento;
il Giudice di Pace accoglieva la domanda rilevando che non risultava che l’indirizzo cui il verbale emergeva notificato fosse corrispondente a quello riportato nei pubblici registri al momento dell’accertamento;
proponeva appello principale da B. avverso l’avvenuta compensazione delle spese in prime cure, e spiegava appello incidentale il Comune secondo cui la notifica era effettuata all’indirizzo risultante dall’Archivio Nazionale dei Veicoli, a seguito di visura effettuata presso il Dipartimento Trasporti Terrestri;
il Tribunale accoglieva in via assorbente l’appello incidentale rilevando, in particolare, che la notifica era stata in effetti eseguita all’indirizzo risultante dall’Archivio Nazionale dei Veicoli, in ritenuta conformità all’art. 201 C.d.S.;
il giudice di appello condannava la parte soccombente alle spese del doppio grado;
avverso questa decisione ricorre per cassazione B.L. articolando tre motivi.
Diritto
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che:
a) il Comune, costituendosi in appello, aveva depositato, allegandola al proprio fascicolo di parte, una scheda a uso interno da cui sarebbe risultato l’indirizzo riportato dall’Archivio Nazionale dei Veicoli, e non una formale e propria visura di quest’ultimo;
b) in ogni caso, la diversa residenza anagrafica risultava dalla carta di circolazione e dal certificato cronologico del PRA, ed era quindi agevolmente constatabile dall’amministrazione che avrebbe potuto e dovuto effettuare la notifica all’indirizzo corretto;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poichè il Tribunale aveva erroneamente respinto il gravame di merito principale sull’immotivata compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure;
con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che il deducente aveva prodotto in primo grado certificato storico di residenza, copia del libretto di circolazione e copia del certificato cronologico del PRA da cui risultava la diversa residenza anagrafica del deducente quale destinatario del verbale di contestazione sotteso alla cartella;
Rilevato che:
il ricorso è inammissibile poichè non risulta dal medesimo, come necessario in forza dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, il termine di notifica della cartella e quindi la tempestività dell’opposizione recuperatoria dell’impugnazione del verbale di cui si assume l’invalida notifica;
la proposizione nel termine perentorio dell’opposizione, afferendo alla proponibilità dell’azione è rilevabile d’ufficio eccetto che sussista un giudicato interno, nel caso da escludere poichè non risulta, dal medesimo ricorso, che vi sia stata nel merito diversa pronuncia espressa sul punto, non impugnata (cfr., Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799);
nulla sulle spese in assenza di difese ad opera di parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020