Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6170 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22517-2018 proposto da:
C.F., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIO MANGINO;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) TORINO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 40/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata l’08/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. C.F. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Piemonte aveva confermato la decisione di primo grado reiettiva dell’originario ricorso avverso cartella di pagamento per Irap dell’anno 2011 emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;
2. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;
3. il (OMISSIS), il ricorrente presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2019;
4. il (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente il diniego opposto alla istanza di definizione con la motivazione per cui “il contenzioso a cui si riferisce (la istanza) ha ad oggetto una cartella di pagamento e quindi un atto di mera riscossione e non un atto impositivo come richiesto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6”;
5. avverso detto diniego il contribuente proponeva ricorso ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite è tempestivo e quindi ammissibile e fondato.
1.1. Quanto alla tempestività deve osservarsi che il citato art. 6, comma 12, stabilisce che “Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”.
Nel caso di specie, il diniego è stato notificato al contribuente il (OMISSIS) e l’impugnazione contro il diniego è stata notificata il (OMISSIS) (v. relazione notifica in calce al ricorso avverso il diniego).
Tuttavia, ai fini del computo del suddetto termine di giorni 60, occorre tenere conto di quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 (cd. Cura Italia), come poi modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36 (cd. Decreto liquidità), in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha previsto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020;
1.2. Quanto alla fondatezza vale quanto segue.
Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, utilizza l’espressione “atto impositivo” ma non ne dà la definizione.
Nella Circolare 1 aprile 2019, n. 6, paragrafo 2.3.4., dell’Agenzia delle entrate si legge che “Dal momento che l’art. 6, limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Pertanto, in linea generale, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate. I controlli su tali versamenti sono disciplinati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. f), per le imposte dirette e per l’IRAP, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 2, lett. c), per l’IVA. Al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante l’emissione di un atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con un atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d’imposta nella dichiarazione”.
Le circolari interpretative dell’amministrazione non sono fonte di legge e non vincolano il contribuente né il giudice. Le circolari interpretative sono strumenti che fanno circolare un’interpretazione data dall’amministrazione ad una norma di diritto per indirizzare l’attività dei propri organi.
L’interpretazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, data nella circolare dell’Agenzia delle Entrate non è condivisa da questa Corte.
Di recente è stato precisato che l’interpretazione dell’espressione “atto impositivo” – i.e. l’individuazione dell’atto impositivo – deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti (Cass. Sez U. n. 18298 del 25 giugno 2021).
In altri termini l’atto impositivo è quello che “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum” (Sez. U sentenza citata, in particolare punto 6.1. della motivazione).
E’ stato quindi concluso: “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.” (Cass. Sez. U, n. 18298 del 2021);
3. in conclusione la cartella di che trattasi è un atto impositivo e la controversia proposta del contribuente per contestarne la legittimità in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa impositiva è definibile in base al D.L. n. 119 del 2018, art. 6;4. il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite deve essere accolto e il giudizio deve essere dichiarato estinto;
5. le spese del giudizio, ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate;
6. l’estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite e dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022