Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6170 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1618-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V.M.F.;

– intimata –

Nonchè da:

D.V.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LERO

14, presso lo studio dell’avvocato VIRGILIO DI MEO, rappresentata e

difesa dagli avvocati LUCIANO SPIGLIANTINI, MARIA BITTONI giusta

delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 362/2010 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 23/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso e chiede l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto

del ricorso incidentale;

udito per la controricorrente l’Avvocato BITTONI che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per cassazione della sentenza n. 23/11/10 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a D.V.M.F. a titolo di recupero a tassazione di plusvalenza su cessione, nel giugno 2000, di un terreno edificabile in Comune di Foiano della Chiana (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, poi art. 67, comma 1, lett. b)).

In particolare, ha ritenuto la Commissione Tributaria Regionale che:

– il terreno in questione non fosse edificabile, perchè ricompreso in sottozone di verde pubblico (metri quadrati 19.450); di viabilità di previsione (metri quadrati 3500); di edilizia industriale ed artigianale (D1, metri quadrati 2700) ma con vincolo, su quest’ultima, di inedificabilità per una fascia di 200 ml. dall’Autostrada del Sole, ex L. n. 1497 del 1939 (Protezione delle bellezze naturali);

– la pretesa impositiva fosse comunque nulla, per avere l’ufficio assoggettato a tassazione l’intero corrispettivo percepito dalla D.V., senza distinguere, ai fini della plusvalenza, il corrispettivo partitamente attribuibile alla sottozona D1 di cui l’ufficio sosteneva l’edificabilità.

Resiste con controricorso e memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la D.V., la quale formula anche due motivi di ricorso incidentale.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione opposte dalla D.V..

Per quanto riguarda l’affermata “notificazione oltre il termine di decadenza di cui art. 327 cod. proc. civ.”, rileva che il ricorso per cassazione, relativo ad una sentenza di appello depositata il 23 dicembre 2010 e non notificata, doveva essere notificato entro il 7 gennaio 2012. Ora, indipendentemente dal fatto che la consegna del ricorso alla controparte sia effettivamente avvenuta oltre questo termine (9 gennaio 2012), rileva ai fini in questione – per il noto principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario (art. 149 cod. proc. civ.; sent. C. Cost. 477/02) – la data di consegna del plico all’ufficiale giudiziario per l’inoltro della notificazione; qui individuabile nel 4 gennaio 2012 e, dunque, in tempo utile.

Per quanto concerne l’asserita inammissibilità del ricorso per incerta identificazione della parte ricorrente, va qui ribadito il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del requisito della “indicazione delle parti” prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, non è richiesta alcuna forma rituale; essendo invece necessario e sufficiente che le parti medesime siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero dagli atti delle pregresse fasi del giudizio. Sicchè, in tanto il ricorso può ritenersi per questa ragione inammissibile, in quanto, all’esito dell’esame di tali atti, permanga incertezza obiettiva ed assoluta sulla identificazione delle parti (tra le tante: Cass. 1989/16). Ora, nel caso di specie, non sussiste tale condizione ostativa, in quanto emerge chiaramente che il ricorso è stato presentato dall’ “Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore”; vale a dire, dallo stesso soggetto (dotato di unitarietà soggettiva, pur nella sua articolazione organizzativa interna tra direzione generale ed uffici periferici: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2) titolare della pretesa impositiva dedotta in giudizio, e già avente (come Direzione Provinciale) inequivoca veste di parte processuale nei precedenti gradi di giudizio.

p. 3.1 Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio; costituito dalla ritenuta inedificabilità assoluta della porzione ricadente in zona D1. La quale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, doveva invece ritenersi edificabile sulla base del certificato di destinazione urbanistica in atti e, inoltre, della solo parziale incidenza su di essa dei vincoli (peraltro non meglio precisati nella sentenza) di cui alla L. n. 1497 del 1939.

p. 3.2 Il motivo non può trovare accoglimento, risultando finanche inammissibile perchè censura in maniera inappropriata la decisione della CTR.

Va, in particolare, osservato che: a. è stato dedotto il solo vizio di motivazione, quando la censura doveva essere rivolta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, alla violazione o falsa applicazione dell’art. 81 (oggi art. 67) T.U.I.R., là dove individua la plusvalenza con riguardo ai “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”; nel caso di specie, lo strumento urbanistico deponeva per l’edificabilità quantomeno di una porzione di terreno ceduto, nè risultava che tale edificabilità fosse esclusa in concreto, non potendo tale esclusione dipendere puramente e semplicemente dal vincolo, menzionato nel certificato di destinazione urbanistica, di cui alla L. n. 1497 del 1939; b. viene censurata soltanto la ratio rappresentata, appunto, dalla ritenuta inedificabilità assoluta, mentre la sentenza in questione contiene (anteposta all’altra) una seconda ratio, dichiarativa della “nullità dell’intera pretesa impositiva”, per avere l’avviso di accertamento in oggetto imputato l’intero corrispettivo della cessione a plusvalenza, con ciò violando l’art. 82 (oggi art. 68) T.U.I.R. il quale stabilisce che la plusvalenza tassabile sia data dall’importo differenziale tra corrispettivo percepito, da un lato, e prezzo di acquisto e costi deducibili, dall’altro. La mancata impugnazione di questa seconda ragione, suscettibile di reggere autonomamente la decisione (pur nell’ipotesi di ritenuta edificabilità dell’area), ed ormai passata in giudicato, priva l’Agenzia delle Entrate dell’interesse alla cassazione richiesta (Cass. SSUU 7931/13; Cass. 4293/16 ed altre).

p. 4.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale la D.V. deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in ordine ad un aspetto decisivo – la determinazione della plusvalenza tassabile – da lei dedotto in giudizio fin dal ricorso introduttivo, e poi riproposto, in forma subordinata, in appello. Ciò perchè l’Ufficio aveva inopinatamente ritenuto tassabile come plusvalenza l’intero corrispettivo ricavato dalla vendita (pari ad Euro 225.201,03), senza procedere alla decurtazione da esso del valore iniziale del terreno, rappresentato dal prezzo di acquisto e dagli altri oneri deducibili (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, poi art. 68).

Si tratta di motivo evidentemente subordinato all’accoglimento del motivo di ricorso principale; il mancato accoglimento di quest’ultimo, per le indicate ragioni, depone pertanto per il suo assorbimento.

p. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso incidentale, lamenta la contribuente il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.; per avere la Commissione Tributaria Regionale compensato le spese di lite “in considerazione della materia trattata”, il luogo di fare applicazione della regola generale di soccombenza.

Il motivo è infondato, dal momento che il parametro normativo di regolazione delle spese di lite era nella specie costituito (trattandosi di procedimento instaurato prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009) dai “giusti motivi” della previgente formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ.. Giusti motivi appunto ravvisati dal giudice di appello nella richiamata peculiarità della controversia. Senonchè, in tema di spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi – appunto – di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 15317 del 19/06/2013 ed altre). Posto che nel caso di specie non è stato violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, non può darsi qui ingresso ad alcuna differente valutazione.

Sussistono i presupposti per la compensazione altresì delle spese del presente giudizio di legittimità, vista la parziale soccombenza anche della contribuente.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il motivo di ricorso principale, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale;

rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale;

compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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