Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 617 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.12/01/2017),  n. 617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso l’740-20I4 proposto da:

Q.A. C.F. (OMISSIS), A.L. C.F. (OMISSIS),

A.P. C.F. (OMISSIS), S.G. C.F. (OMISSIS), SP.LE.

C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELO

EMO 106, presso lo studio dell’avvocato SILVIA G. GIACALONE,

rappresentati difesi dall’avvocato GIUSEPPE FERRO, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2590/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/12/2013 r.g.n. 82/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito l’Avvocato FERRO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 27/12/2013, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibili per decadenza dall’impugnazione L. N. 183 del 2010, ex art. 32, le domande avanzate da Q.A. ed altri avverso Belice Ambiente s.p.a., con le quali i ricorrenti avevano chiesto dichiararsi la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato rispettivamente conclusi con la predetta società, rigettava le predette domande.

2. A fondamento della decisione la Corte d’appello rilevava che, pur in caso di accertamento dell’illegittimità del termine, i contratti non avrebbero potuto essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ostandovi il divieto previsto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 16, comma 2 bis, convertito nella L. n. 133 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, convertito nella L. n. 102 del 2009. Osservava la Corte territoriale che la Belice s.p.a. rientrava nell’ambito delle società individuate dalla richiamata disciplina, per le quali erano previste limitazioni all’assunzione di personale, con la conseguenza che doveva ritenersi operante il divieto di conversione.

3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i lavoratori con unico motivo. La società non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES in relazione al D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 133 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009.

Rilevano che la Corte territoriale aveva ritenuto di non procedere alla conversione dei contratti a termine, ritenendo operante il vincolo introdotto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, in ragione della natura a partecipazione pubblica della società. Osservano che, pur non essendo la veste societaria requisito dirimente per escludere la natura pubblica di un soggetto collettivo, l’indagine rivolta ad individuare le caratteristiche dell’ente pubblico economico o della società pubblica va condotta alla stregua della disciplina statutaria dell’ente, che ne determina gli scopi e i modi dell’attività. Rilevano che, in mancanza di disciplina speciale, il rapporto di lavoro dei dipendenti della società deve ritenersi abbia natura privatistica e sia disciplinato dalle regole di diritto comune, talchè, a prescindere dai rapporti di ingerenza della mano pubblica su una società privata, non poteva trovare applicazione il complesso normativo relativo ai dipendenti di pubbliche amministrazioni. Espongono che le norme richiamate sono applicabili agli enti pubblici in senso stretto, tra i quali non rientrano le società d’ambito istituite in applicazione di quanto stabilito dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione siciliana. Rilevano che con la L. n. 102 del 2009 si è introdotta una nuova modifica al D.L. n. 112 del 2008, art. 18, disponendosi l’introduzione dei vincoli alle società partecipate dagli Enti locali, affidatarie dei servizi pubblici locali senza gara o che gestiscono servizi strumentali “inserite nel conto economico consolidato della PA come individuate dall’Istat, ai sensi della L. n. 31 del 2004, art. 1, comma 5”, nel senso del rispetto delle norme in materia di riduzione della spesa per il personale proprie degli enti partecipati (da adeguarsi alle politiche vigenti per le Amministrazioni controllanti in materia di contenimento), e tuttavia l’elenco dell’Istat che indica le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato non contiene alcun riferimento alle società di gestione in house costituite dagli enti locali. Osservano che neppure poteva operare il disposto dalla L.R. 14 maggio 2009, n. 6, art. 61, poichè la norma è chiara nel limitare il divieto di assunzioni al solo “personale amministrativo appartenente a qualsiasi categoria comprese quelle protette” e non potrebbe essere estesa al caso di specie, in ragione delle mansioni di operatore ecologico dei ricorrenti.

2. Il motivo è infondato e va rigettato. I ricorrenti, pur invocando, quale criterio discretivo ai fini dell’applicazione della contestata disciplina, una verifica da compiersi con riguardo alle previsioni statutarie che regolano l’attività della società e ne determinano gli scopi, non hanno fornito alcuna specifica allegazione circa le previsioni statutarie dalle quali poter evincere l’esclusione della connotazione pubblicistica attribuita all’ente nella sentenza impugnata. Per altro verso, quanto all’inserimento previsto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, delle società a partecipazione pubblica totale locale che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica “nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5”, va tenuto conto, conformemente a Cass. n. 15636 del 27/07/2016, Rv. 640726, che l’inserimento stesso ha, secondo la giurisprudenza amministrativa, natura ricognitiva e non costitutiva e può essere disapplicato dal giudice ordinario, nel suo sindacato incidentale di illegittimità dell’atto amministrativo di iscrizione (Cons. Stato 26 maggio 2015, n. 2643; Corte conti, sez. riun. 4 settembre 2015, n. 48; Corte conti, sez. reg. Lazio 10 luglio 2013, n. 143; Corte conti, sez. reg. Lombardia 20 settembre 2011, n. 479). Ne consegue che non può essere attribuito rilievo dirimente al mancato inserimento della società nel suddetto elenco, ancor più in difetto di indicazioni emergenti dalle disposizioni statutarie riguardo alla reale natura dell’ente.

3. Per le ragioni indicate il ricorso va integralmente rigettato, rimanendo assorbita ogni altra questione. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della società.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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