Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6168 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6168
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1626-2016 proposto da:
Z.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato SIRO CENTOFANTI;
– ricorrente principale –
contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo
studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAURIZIO CINELLI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
Z.P.;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 72/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 15/07/2015 R.G.N. 222/2013 + 1;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/01/2022 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
che:
il geometra Z.P. aveva instaurato un primo giudizio diretto al riconoscimento del proprio diritto alla retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (d’ora in avanti Cassa) per gli anni 1960-1965, in base alla Delib. n. (OMISSIS) del (OMISSIS) con cui veniva consentita agli inadempienti una via per sanare i loro obblighi contributivi; tale giudizio si era definitivamente concluso con il rigetto della domanda da parte di Cass. n. 25750 del 2009;
la Corte di Cassazione aveva dichiarato legittima la revoca, da parte della Cassa, della Delib. n. (OMISSIS) del (OMISSIS) che ammetteva la retrodatazione dell’iscrizione – e, di conseguenza, della pensione di anzianità temporaneamente liquidata in forza della retrodatazione – con successiva Delib. n. (OMISSIS) del (OMISSIS), in virtù del fatto che la “nuova” L. n. 335 del 1995, aveva stabilito l’irricevibilità delle contribuzioni prescritte;
alla sentenza era conseguita la revoca della pensione da parte della Cassa, atteso che l’annullamento, per via giudiziaria, dei periodi originariamente accreditati allo Z. in forza della retrodatazione, aveva determinato l’insussistenza del requisito minimo di contribuzione in capo allo stesso;
nelle more del giudizio, la Cassa, con nota (OMISSIS), aveva proposto allo Z. di sanare la propria posizione contributiva utilizzando lo strumento, contemplato nella Delib. n. (OMISSIS) del (OMISSIS), della costituzione di una rendita vitalizia reversibile mediante versamento di una riserva matematica, calcolata coi criteri della L. n. 1338 del 1962, art. 13;
Z.P. aveva rifiutato l’offerta, con lettera del (OMISSIS), salvo chiedere poi, il (OMISSIS), dopo oltre sei anni, la costituzione della rendita vitalizia, quando ormai la proposta della Cassa valida fino alla data del (OMISSIS), era inutilmente scaduta; contemporaneamente il geometra aveva potuto ottenere, finalmente, la liquidazione della pensione di vecchiaia, essendo nel frattempo maturati i requisiti a prescindere dall’accredito degli anni oggetto della domanda di retrodatazione, rigettata dalla Cassazione;
avverso il diniego della Cassa di riconoscere il diritto alla costituzione alla rendita vitalizia a proprio favore previo versamento della corrispondente riserva matematica aveva proposto ricorso Z. davanti al Tribunale di Spoleto, il quale aveva accolto la domanda;
entrambe le parti avevano appellato la decisione di prime cure: da un lato, la Cassa, chiedendo la ripetizione dei ratei pensionistici erogati al geometra nel periodo luglio 1998 – agosto 2005 e dallo stesso indebitamente percepiti; da un altro lato, il geometra, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla costituzione di una rendita vitalizia previo versamento della riserva matematica, nonché il risarcimento del danno per le perdite professionali subite a causa della cancellazione dall’albo, avvenuta dopo che la Cassa lo aveva “illuso” di una disponibilità a erogargli la pensione di anzianità a seguito della retrodatazione;
la Corte d’Appello di Perugia, in riforma della pronuncia del primo giudice ha rigettato la domanda di costituzione della rendita vitalizia, sostenendo trattarsi di rimedio applicabile ai soli lavoratori dipendenti; ha ammesso la legittimità dell’estensione volontaria della misura da parte della Cassa geometri, secondo regole procedurali “disegnate” ad hoc, rilevando tuttavia che, nel caso di specie, esse erano state disattese avendo, lo Z., fatto trascorrere inutilmente il termine dell’offerta;
la sentenza d’appello ha, poi, confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto quanto alla condanna del geometra a restituire alla Cassa i ratei della pensione di anzianità 1998-2005 indebitamente percepiti, e ha rigettato la domanda risarcitoria, non riscontrando il compimento di nessun illecito da parte della Cassa ai danni dell’appellante;
ha, infine, rigettato l’appello incidentale della Cassa circa la decorrenza degli interessi, la rivalutazione monetaria e l’inclusione delle ritenute fiscali nelle somme da restituire;
la cassazione della sentenza è domandata da Z.P. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;
la Cassa Geometri ha opposto difese ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, avverso il quale Z.P. ha depositato tempestivo controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Ricorso principale:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente principale contesta “Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; Violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., e degli artt. 1321 e 1324 c.c.”; sostiene che all’atto della proposizione del ricorso (2006) la Delibera a lui nota (n. (OMISSIS) del (OMISSIS)) non conteneva nessun termine entro il quale avrebbe dovuto accettare fa proposta di costituzione della rendita vitalizia; che solo tardivamente la Cassa aveva prodotto le ulteriori delibere;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1326,1337,1338,1174,1362,1364,1366,1367,1369,1370,1371,1324,2043 c.c. – Omesso esame circa n. 8 fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti”; il motivo contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla nota del (OMISSIS), segnatamente con riguardo alla fissazione del limite temporale; denuncia la sentenza per aver legittimato una sperequazione fra le parti, in violazione dei criteri sull’interpretazione del contratto, non avendo considerato che la perentorietà della validità della proposta entro un termine dato, aveva privato lo Z. di una facoltà concessa in via generale a tutti i geometri posti nelle sue condizioni; afferma che egli avrebbe declinato la prima proposta poiché all’epoca percepiva la pensione di anzianità, giusta il riconoscimento giurisdizionale della retrodatazione da parte del Tribunale di Spoleto, ed era comunque impegnato nel giudizio in corso, perciò non poteva fare altro che rifiutarsi di versare la riserva matematica; segue un’altra serie di rilievi formali sulla nota della Cassa;
col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p., degli artt. 1218, 1223, 1337, 1338, 2043, 2056 e 1362 c.c. – Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti”; il motivo si appunta sul rigetto della domanda risarcitoria, subordinata, di cui si denuncia l’esame frammentario ed estemporaneo da parte del giudice dell’appello, e sulla mancata ricostruzione della globalità della complessa vicenda, la quale sarebbe stata originata dall’illegittimo comportamento della Cassa (mancato accertamento del nesso causale);
il primo motivo è infondato;
la sentenza d’appello ha accertato in fatto che con nota del (OMISSIS) la Cassa comunicò allo Z. che la somma da versare a titolo di riserva matematica per l’integrale mantenimento della pensione in godimento era di Euro 64.604,496, precisando che la risposta doveva intervenire entro e non oltre il (OMISSIS) (p. 5 sent.);
in base a tale accertamento in fatto – che le allegazioni del ricorrente non scalfiscono minimamente – la Corte territoriale ha costruito il proprio iter motivazionale, condotto sulla base dell’assunto che l’art. 13, non è applicabile ai liberi professionisti; che, così come la Cassa geometri ha volontariamente (e legittimamente) inteso avvantaggiare i propri iscritti prevedendo la possibilità della costituzione della rendita, ben ha potuto fissare anche una scadenza temporale alla facoltà di accettazione di tale proposta, limite disatteso dall’interessato;
l’imprescrittibilità del diritto di cui al richiamato art. 13, non preclude, in definitiva, secondo la motivazione della Corte territoriale, che qui si condivide, l’introduzione di un meccanismo su base volontaria atteso che il richiamo, contenuto nella delibera della Cassa, è operato non quanto all’applicabilità alla fattispecie dell’integrale disciplina, ma quanto alle sole modalità di calcolo della riserva matematica, al fine di scongiurare l’eventualità che l’ente previdenziale, in termini statistici, debba sopportate sia pur in minima parte il costo della rendita;
il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, vanno dichiarati inammissibili;
quanto alle censure di violazione di legge, le prospettazioni del ricorrente mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; in particolare nel terzo motivo la sentenza gravata ha negato esplicitamente che siano state compiute illegittimità da parte della Cassa, ma il ricorrente non contesta specificamente tale affermazione;
va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);
quanto alle censure per omesso esame di fatti decisivi, quelli dedotti non concernono certamente “…un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”(Sez. Un. 8053 del 2014);
le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. Cass. n. 8053 del 2014);
la formulazione delle doglianze da parte del ricorrente finisce, in definitiva, per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale.
Ricorso incidentale:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente incidentale lamenta “Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità dell’appello” sollevata dalla difesa della Cassa;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce “Violazione degli artt. 112, 414,418 e 345 c.p.c.”; il geometra avrebbe allegato un diverso titolo costitutivo del suo diritto, rappresentato dalla costituzione della rendita vitalizia in luogo dell’originario diritto alla pensione di anzianità oggetto di causa;
il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale;
in definitiva, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorso incidentale condizionato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022