Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6168 del 10/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12076-2012 proposto da:

P.L. & C. SNC in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 1, presso

lo studio dell’avvocato SANDRO DE MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO BONIFACIO PANSINI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE DI BARI;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

P.L. & C. SNC, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE DI BARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 176/2011 della COMM.TRIB.REG. della Puglia,

depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PANSINI GIOVANNI per delega

dell’Avvocato PANSINI BONIFACIO FRANCESCO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

controricorso e al ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società P.L. e C. s.n.c., con atto di permuta stipulato il 15 luglio 2009, acquisiva due suoli edificatori siti in (OMISSIS) ed inseriti nel vigente PRG nel perimetro dei comparti edilizi del tipo C/1 ricadente in parte in zone residenziali di espansione C ed in parte in zona residenziale di completamento urbano B. L’atto veniva assoggettato ad imposta di registro con aliquota agevolata a norma della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 25, trattandosi di suolo ad uso residenziale. L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava la maggiore imposta dovuta per la parte di suolo che non risultava utilizzata a scopo residenziale e le normali imposte proporzionali per la rinunzia al diritto d’uso di lastrico solare unitamente alla cessione di vano tecnico. Proposto ricorso da parte della società, la commissione tributaria provinciale di Bari lo accoglieva. L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Puglia lo accoglieva parzialmente dichiarando che l’agevolazione di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1 si applicava solo in relazione alla parte di terreno ove erano state realizzate palazzine di tipo residenziale, mentre non spettava in relazione alla parte di terreno ove era stata realizzata una palazzina adibita ad uffici.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, la quale ha svolto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi da 25 a 28. Sostiene la ricorrente che il terreno di cui si tratta era ricompreso, secondo il PRG, in zona residenziale di completamento urbano ed in zona residenziale di espansione C laddove l’uso previsto consisteva non solo nella realizzazione di abitazioni ma anche nella realizzazione di sedi per servizi amministrativi istituzionali, pubblici esercizi, commercio, artigianato, stazioni di servizio ed altro. E la disposizione agevolativa non richiedono affatto che il trasferimento avesse ad oggetto suoli e diritti edificatori destinati esclusivamente ad uso abitativo.

2. Con il secondo motivo deduce erronea insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la CTR ha negato l’agevolazione in parola in quanto i fabbricati realizzati sul suolo non erano destinati ad uso esclusivamente abitativo, con ciò ritenendo coincidenti le locuzioni di edilizia residenziale e di edilizia abitativa, senza considerare che il termine edilizia residenziale non si riferisce esclusivamente ai suoli e alle volumetrie destinate ad uso abitativo.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR ha omesso di considerare il rilievo, esplicitato in appello, secondo cui i giudici della commissione tributaria provinciale avevano omesso di pronunciarsi sulla questione riguardante la tassazione del lastrico solare e del vano tecnico.

4. Osserva la Corte che i due motivi di ricorso principale devono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Essi sono fondati.

La L. n. 244 del 1975, art. 1, comma 25, prevede: Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1della Tariffa, parte 1^, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento”.

L’interpretazione letterale della norma induce a ritenere che l’agevolazione spetti in ogni caso in cui l’immobile sia ricompreso, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, in piani particolareggiati destinati ad edilizia residenziale, di talchè il fatto che le costruzioni ammesse dal piano stesso ineriscano, come è pacifico nel caso di specie, non solo alle abitazioni ma anche ad immobili complementari al tessuto abitativo, quali uffici, pompe di benzina ed altro, non esclude la spettanza dell’agevolazione. La CTR è, dunque, incorsa in errore di diritto nel ritenere che l’edilizia residenziale si identifichi con l’edilizia abitativa e nel considerare che l’agevolazione spetti solo se il suolo è concretamente utilizzato per l’edilizia abitativa.

Va, perciò, affermato il seguente principio di diritto: “La norma di cui alla L. n. 244 del 1975, art. 1, comma 25, – la quale prevede che nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, parte 1^, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento” – va interpretata nel senso che l’agevolazione spetta in ogni caso in cui l’immobile sia ricompreso, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, in piani particolareggiati destinati ad edilizia residenziale volta alla realizzazione di ogni tipo di costruzione ivi prevista, essendo priva di giustificazione la limitazione dell’agevolazione stessa al trasferimento di immobili aventi mera destinazione abitativa”.

5. Il motivo di ricorso incidentale è parimenti fondato. Invero la CTP ha accolto il ricorso della contribuente annullando l’avviso di liquidazione anche nella parte che ineriva al recupero dell’imposta ordinaria relativa alla rinunzia al diritto d’uso del lastrico solare ed alla cessione del vano tecnico. La CTR, pur avendo dato conto della doglianza formulata sul punto dall’agenzia delle entrate nella parte narrativa della sentenza, ha omesso di pronunciarsi sulla questione.

6. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno, dunque, accolti e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA