Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6168 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 17175 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

B.A., (C.F.: (OMISSIS)), avvocato rappresentato e difeso

da sè stesso nonchè, giusta procura in calce al ricorso, dagli

avvocati Arianna Belloni (C.F.: (OMISSIS)) e Federico Belloni (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

API – ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.A.,(C.F.: (OMISSIS)), in persona

del rappresentante per procura S.S. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati

Ferdinando Carabba Tettamanti (C.F.: (OMISSIS)) e Felice Patrizi

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

F.E., (C.F.: (OMISSIS)); CONSORZIO SERVIZI CAMPOLONIANO

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

140/2016, pubblicata in data 12 gennaio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7

novembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

ovvero, in subordine, per l’accoglimento del ricorso;

l’avvocato Paolo Longo, per delega dell’avvocato Federico Bellloni,

per il ricorrente;

l’avvocato Felice Patrizi, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da B.A. nei confronti di F.E., nel quale sono intervenuti altri creditori (Equitalia Sud S.p.A. e Consorzio Servizi Campoloniano), API S.p.A. ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c.. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Rieti.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta.

Ricorre il B., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso API S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

All’esito dell’udienza pubblica del 18 aprile 2018, con ordinanza pubblicata in data 14 giugno 2018, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso agli intimati F.E., Equitalia Sud S.p.A. e Consorzio Servizi Campoloniano, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Sia il ricorrente che la società controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

Con ordinanza pubblicata in data 14 giugno 2018 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso stesso agli intimati F.E., Equitalia Sud S.p.A. e Consorzio Servizi Campoloniano, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento, poichè dette notificazioni non si erano regolarmente perfezionate.

La rinnovazione risulta posta in essere con istanza di notificazione in data 13 luglio 2018; la notificazione si è regolarmente perfezionata, con riguardo all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ente pubblico economico succeduto ad Equitalia Sud S.p.A.) ed al Consorzio Servizi Campoloniano.

Non può invece ritenersi regolarmente perfezionato il procedimento notificatorio in rinnovazione con riguardo ad F.E..

A quest’ultima la notificazione risulta indirizzata presso la sua residenza anagrafica, in (OMISSIS); non essendo stata ivi reperita la destinataria (nè altri soggetti legittimati a ricevere l’atto), l’ufficiale giudiziario ha proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. La comunicazione di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, in data 20 luglio 2018, non risulta però recapitata alla F., nè comunque pervenuta nella sua sfera di conoscibilità: l’avviso di ricevimento della relativa lettera raccomandata non risulta neanche compilato e l’atto da notificare è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in quanto, come emerge da una attestazione presente sulla relativa busta, la destinataria è risultata “trasferita”.

In base ai principi di diritto ormai costantemente affermati da questa Corte in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nell’ipotesi in cui la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto non giunga nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto deceduto o trasferito – come avvenuto nella specie – si determina la nullità della notificazione stessa (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 458 del 13/01/2005, Rv. 578528 – 01; conf., ex multis: Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 06/05/2005, Rv. 584109 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3685 del 21/02/2006, Rv. 588281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 19/05/2009, Rv. 608180 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 27/02/2012, Rv. 621585 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014, Rv. 634229 – 01; Sez. 6 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018, Rv. 647736 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018, Rv. 651408 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 32201 del 12/12/2018, Rv. 651828 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, Rv. 652953 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 5556 del 26/02/2019, Rv. 652787 – 02; Sez. L, Ordinanza n. 16601 del 20/06/2019, Rv. 654241 01).

Il procedimento di notificazione del ricorso alla F. non risulta del resto proseguito e portato regolarmente a termine dalla parte notificante in un ragionevole termine, come sarebbe stato suo onere (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01: “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017, Rv. 645352 – 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482 – 01).

D’altra parte, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c., per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (in termini: Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019, Rv. 654054 01; Sez. 1, Sentenza n. 625 del 14/01/2008 – Rv. 601297 01).

Poichè l’ordine impartito da questa Corte, di rinnovazione della notificazione del ricorso alla F. non risulta rispettato, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile, il che impedisce l’esame del merito dello stesso e rende superflua anche la stessa esposizione dei relativi motivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito e soprattutto della natura ufficiosa del rilievo della ragione processuale della decisione, ciò che preclude l’esame delle effettive ragioni dell’impugnazione, peraltro relative a questioni di diritto oggettivamente controverse ed opinabili.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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