Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6167 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23580/2018 proposto da:

M.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO LORETO;

– ricorrente –

contro

FIDITALIA SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE, 204, presso lo studio

dell’avvocato LUDOVICA D’OSTUNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO COCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1864/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO LORETO;

udito l’Avvocato LUDOVICA D’OSTUNI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/4/2018 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Fiditalia s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli n. 67 del 2013, ha rigettato la domanda proposta dal sig. Mi.An. (classe (OMISSIS)) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della “segnalazione del suo nominativo presso la Crif”, illegittima in quanto “frutto di un’omonimia”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. propone ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Fiditalia s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 132,156 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente rigettato la domanda ritenendo non esservi nella specie “prova del danno”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1226 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito non abbia valutato equitativamente il danno.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che “la sola iscrizione negativa in Crif di per sè e quindi in re ipsa, provoca valutazioni negative nel circuito interbancario”, tant’è che “per l’effetto”, la “Fiditalia ha utilizzato le informazioni che aveva per mantenere ancora ingiustamente il ricorrente iscritto in Crif, nonostante sapesse che non era lui il suo debitore”, e “la finanziaria Compass nell’ottobre 2009, e cioè dopo la concessione del mutuo Deutsche Bank avvenuta nell’aprile 2009, ha continuato a negare al Mi. classe (OMISSIS) l’accesso al credito al consumo, valutandolo negativamente il “merito creditizio” proprio perchè il ricorrente, al mese di ottobre 2009, risultava… ancora erroneamente iscritto in Crif per ritardo, fatto e colpa della Fiditalia e la Compass, per questo motivo non gli ha finanziato l’acquisto dell’auto, nonostante che fosse in Crif visibile la concessione del mutuo”.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente applicato il criterio del più probabile che non”, giacchè “appare… più probabile che non… anzi… più che certo che l’erogazione del prestito Compass proprio per questo è stata negata e cioè per la errata iscrizione negativa in Crif del nominativo del ricorrente”.

Con il 3 (subordinato) motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente non ammesso la prova testimoniale “tesa a dimostrare tutte le conseguenze dannose seguite all’illegittimo diniego di cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Crif, ivi inserito per errore di omonimia e non per sofferenza o incaglio”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

E’ rimasto in sede di merito accertato che nel caso il nominativo dell’odierno ricorrente è stato oggetto di “illecita segnalazione… presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari (Crif/Sic) ex artt. 2050 e 2043 c.c.”, e nell’impugnata sentenza la corte di merito ha in particolare posto in rilievo che “alla luce della documentazione esibita dalle pareti, la Fiditalia s.p.a. era nelle condizioni e possibilità di evitare l’errore di omonimia e conseguentemente segnalare il soggetto effettivamente resosi inadempiente, ossia il M.A. classe (OMISSIS)”.

La corte di merito ha peraltro riformato la sentenza del giudice di prime cure in punto risarcimento dei danni lamentati dall’odierno ricorrente “nella parte in cui ha ritenuto provato il danno in re ipsa”.

Ha al riguardo sottolineato doversi tener “fermo il principio espresso da Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 secondo cui la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”: i.e. “al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni… (Cass., 25-01-2017, n. 1931)””.

Ha quindi osservato che “il fatto di aver ottenuto il M. comunque finanziamenti da parte di istituti di credito di importanza nazionale, come Deutsche Bank s.p.a. per importi ben più rilevanti rispetto a quelli richiesti ad altre società finanziarie, quali Compass e Consum che, nel caso di specie, avrebbero negato invece il finanziamento al M. classe (OMISSIS), non consente di ritenere provato il nesso di causalità tra la illegittima segnalazione e il danno lamentato. Anche gli stessi documenti esibiti dal M. a dimostrazione del danno e provenienti dalle predette società finanziarie Compass e Consum non presentano carattere di univocità in ordine al nesso di causalità. In particolare sia Consum.it che Compass hanno dichiarato di aver negato il finanziamento richiesto dal M. non solo a seguito di consultazione presso il Crif di Bologna ma anche per “elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente” (doc. 3 produzione parte attrice) o anche che la valutazione circa la concessione del credito avviene “analizzando, anche con metodi statistici/informatici i vari dati forniti dal richiedente” (doc. 12 produzione parte attrice)”.

Ha pertanto concluso che “alla luce di tali risultanze documentali non è così certo e univoco che il M. abbia effettivamente subito un danno di natura non patrimoniale che abbia leso la sua sfera personale, sotto il profilo della reputazione economica o dell’immagine, morale o quant’altro dedotto dall’attore. Inoltre, il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato non potendosi ritenere in re ipsa, trattandosi di un danno conseguenza (Cass., 26972/2008). Al riguardo, l’attore, oltre al danno economico derivante dal diniego di accesso al credito, ha genericamente denunciato un “danno morale ed esistenziale” nonchè una “lesione dei diritti della immagine”, della “riservatezza”, dell'”onore e reputazione”, nocumenti tra loro ontologicamente diversi, senza peraltro specificare o provare l’effettivo pregiudizio. In conclusione la sentenza impugnata va riformata per la mancanza di prova del danno”.

Orbene, va osservato che nell’impugnata sentenza la corte di merito, pur ribadendo il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008 in base al quale è risarcibile il solo danno-conseguenza, e non anche il danno-evento (giacchè altrimenti risulterebbe snaturata la “funzione del risarcimento”, venendo ad essere riconosciuto quale “pena privata” (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo) ha poi contraddittoriamente fatto in realtà riferimento al lamentato danno da mancata concessione di credito da parte delle società finanziarie Compass e Consum, e cioè propriamente al danno-conseguenza scaturente dalla “illecita segnalazione… presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari (Crif/Sic) ex artt. 2050 e 2043 c.c.” e dalla conseguente iscrizione “in Crif”.

Danno di cui – diversamente dal giudice di prime cure – ha quindi negato il relativo risarcimento per avere: a) “ottenuto il M. comunque finanziamenti da parte di istituti di credito di importanza nazionale, come Deutsche Bank s.p.a. per importi ben più rilevanti”; b) “non solo a seguito di consultazione presso il Crif di Bologna ma anche per “elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente” (doc. 3 produzione parte attrice)”; c) in ragione (anche) della “valutazione circa la concessione del credito avviene “analizzando, anche con metodi statistici/informatici i vari dati forniti dal richiedente” (doc. 12 produzione parte attrice)”.

Ha infine negato il risarcimento del danno non patrimoniale per non essere “certo ed univoco” che il M. abbia effettivamente subito un “danno di natura non patrimoniale che abbia leso la sua sfera personale, sotto il profilo della reputazione economica o dell’immagine, morale o quant’altro dedotto dall’attore”.

Orbene, va al riguardo posto in rilievo che la suindicata circostanza sub a) è del tutto irrilevante in ordine al diverso e altro danno patrimoniale lamentato dal ricorrente, consistente nel non essergli stato “finanziato l’acquisto dell’auto”.

In ordine agli indicati “elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente” (doc. 3 produzione parte attrice)” non è dato invero intendere in cosa gli stessi in realtà consistano, e quale ne sia stata la relativa valutazione operata dai giudici di merito per pervenire all’adottata decisione, stante l’assoluta mancanza di motivazione al riguardo, in violazione dell’art. 132 c.p.c..

Quanto al diverso e altro danno non patrimoniale, a parte il rilievo che anche con riferimento ad esso difetta invero qualsivoglia indicazione che renda comprensibile il sopra riportato assunto argomentativo che lo concerne, non può sottacersi come emerga evidente l’erroneo riferimento alla relativa “certezza” e “univocità”, atteso che in ambito civile vige il criterio del più probabile che non ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità che astringa il danno-evento alla condotta e il danno-conseguenza al danno evento.

Nè può d’altro canto ritenersi dalla corte di merito correttamente e logicamente argomentata la raggiunta conclusione secondo cui “la sentenza impugnata va riformata per la mancanza di prova del danno”, attesa la mancata ammissione nella specie dei mezzi istruttori dall’odierno ricorrente al riguardo richiesti ed articolati che i medesimi erano propriamente diretti a provare.

Risulta infatti nell’impugnata sentenza dal giudice dell’appello a tale stregua violato anche il principio affermato da questa Corte in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benchè la parte avesse offerto di adempierlo (v. Cass., 30/9/2019, n. 24205; Cass., 21/4/2005, n. 8357; Cass., 21/10/1992, n. 11491; Cass., 9/11/1981, n. 5915; Cass., 21/3/1979, n. 1627; Cass., 19/7/1975, n. 2867; Cass., 2/3/1963, n. 789).

Attesa la fondatezza, nei suesposti termini, dei motivi di ricorso, dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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