Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6166 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5133/2018 proposto da:

COMUNE DI SAN DONACI, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

F.D., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 308, presso lo studio dell’avvocato UGO RUFFOLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI

APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO MARCUCCIO, BRUNO

EMANUELE BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1142/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 9 motivo del

ricorso;

udito l’Avvocato VALTER LOCCISANO per delega orale;

udito l’Avvocato MARCELLO MARCUCCIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/10/2017 – per quanto ancora d’interesse in questa sede – la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento dei gravami interposti dal Comune di San Donaci – in via principale – e dalla sig. D.P.A. – in via incidentale – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Brindisi n. 188 del 2012, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare liquidato in favore di quest’ultima a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’immobile di proprietà della medesima sito a (OMISSIS) (noto come (OMISSIS)) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento del confinante immobile adibito a sede municipale (con modifica della regimazione delle acque pluviali, delle coperture con inserimento di pluviali scaricanti le acque del terrazzo del Municipio nel fondo di sua proprietà e demolizione di un muro di confine tra le proprietà sorreggente tra l’altro una scala di interesse storico con successivo “arbitrario rifacimento” in cemento armato), in particolare escludendo le somme domandate per il periodo anteriore agli ultimi 5 anni dall’atto di interruzione della prescrizione giusta costituzione in mora effettuata dalla dante causa sig. D.F.M.T..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di San Donaci propone ora ricorso per cassazione affidato a 12 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la D.P., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole che la corte di merito abbia “erroneamente escluso che la pronuncia del Giudice di prime cure fosse affetta da un vizio di ultrapetizione ed extrapetizione”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2043,2697 c.c., artt. 112,115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito, “utilizzando… quale unica fonte… la sola consulenza tecnica (o, meglio, le consulenze tecniche) disposte nel corso del giudizio (le quali, peraltro, risultano assolutamente inattendibili, carenti, contraddittorie ed incoerenti)”, abbia erroneamente “ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra i suddetti asseriti pregiudizi e le condotte poste in essere dal Comune di San Donaci basandosi soltanto su circostanze non provate o, comunque, sugli esiti di una consulenza tecnica del tutto erronea e, comunque, inattendibile”, nonchè “effettuato una quantificazione dei danni pretesamente subiti da controparte del tutto arbitraria e priva di qualsiasi supporto probatorio”.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2947 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto l’illecito de quo (consistente nella pretesamente “illecita demolizione… del muro di confine situato sul lato sud ovest tra il Palazzo Comunale e l’immobile di proprietà della Sig.ra D.P. e della scala in conci di tufo ad esso appoggiata e l’immobile di proprietà della sig.ra D.P. e lungo il confine tra le due proprietà e alla pretesa posa abusiva dei pluviali e dei manufatti su cui essi poggiano nel fondo di controparte”) quale illecito permanente, laddove “le condotte in questione” integrano semmai “ipotesi di illeciti istantanei ad effetti permanenti”, sicchè “il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., deve ritenersi decorrente non dall’esaurirsi della pretesa “permanenza” dell’illecito, nè dalla data della domanda risarcitoria, bensì dal momento del manifestarsi del danno, ossia dal momento della realizzazione delle condotte che si ritengono lesive”.

Con il 5, il 6 e il 7 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2043,2056,2058 c.c., art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito l’abbia condannato sia al risarcimento in forma specifica che a quello per equivalente, a tale stregua determinando un’indebita duplicazione in favore di controparte.

Lamenta che la corte di merito non ha pronunziato in ordine alla censura rivolta alla sentenza di 1 grado per essere stato condannato a risarcire una somma superiore al valore dell’immobile, “edificio fatiscente e pericolante sito in un piccolo comune dell’entroterra della provincia di Brindisi”.

Si duole che la corte di merito non abbia tenuto conto della compensatio lucri cum damno alla controparte derivata dagli eseguiti lavori, atteso che “come riconosciuto dal CTU e mai smentito dalla Sig.ra D.P. nel corso dei precedenti gradi di giudizio, alla sporgenza di una estremità del muro dell’edificio comunale nel suolo di proprietà D.P. determinata dai lavori posti in essere dall’Amministrazione è corrisposto l’arretramento dell’altra estremità del muro e la conseguente “cessione” di una parte del terreno di proprietà del Comune alla Sig.ra D.P.. Il che, tradotto in termini giuridici ha comportato allo stesso tempo una diminuzione ed un arricchimento del patrimonio della controparte: ciò di cui i Giudici, sia in primo che in secondo grado, hanno del tutto omesso di tenere conto, così determinando un ingiustificato arricchimento della controparte”.

Con l’8, il 10 e l’11 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 132,156 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè dell'”erroneità” della motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole dell'”ambiguità” e della “contraddittorietà” della motivazione “laddove, pur prendendo le mosse dal presupposto per cui “gli interessi… quale voce accessoria finalizzata all’effettivo ristoro del danno, seguono lo stesso regime di prescrizione della voce di danno alla quale accedono” (pag. 12), da un lato, afferma, a pag. 12, che “la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente” (affermazione poi confermata, tra l’altro, anche a pag. 23 della pronuncia in questione, nonchè a pag. 25); dall’altro lato, alla successiva pag. 13, sostiene esattamente il contrario, ossia che “per tutte le voci di danno che non maturano per singole annualità (danno per la perdita del godimento del bene), e ciò in particolare per le richieste di reintegrazione per equivalente, gli interessi devono decorrere dal 1 gennaio 1986, atteso il completamento di tutti i lotti dei lavori per cui è causa entro la fine del 1985″”.

Lamenta che la corte di merito abbia “palesemente applicato “due pesi e due misure”, ammettendo la rilevanza di testimonianze a contenuto evidentemente tecnico in alcuni casi e negandola in altri del tutto identici”.

Si duole della mera “apparenza” della motivazione là dove la corte di merito “ha deciso di confermare la decisione del Tribunale di Brindisi di aderire alla liquidazione del danno derivante dal deflusso di acque meteoriche all’interno di (OMISSIS) prospettata nella prima relazione peritale d.d. 23.072010 depositata nel giudizio di primo grado e non, invece, alla ben diversa, ed inferiore, liquidazione effettuata dal CTU nella propria seconda relazione”.

Con il 12 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato in data 09.02.2001″, all'”interrogatorio formale”, alla “prova per testi”, alle espletate CTU, alla “divisione dell’eredità”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di citazione in appello notificato in data 20.11.2013″, alle “condotte che si ritengono lesive (nel caso… la demolizione della antica scala ad archi, l’occupazione di parte del terreno di proprietà D.P., la realizzazione dei pluviali che avrebbero determinato l’illecito sversamento di acque piovane e/o reflue all’interno di (OMISSIS)”, alla “domanda di risarcimento dei pretesi danni… per la prima volta formulata”, ai “rilievi effettuati dal Comune di San Donaci, il quale aveva evidenziato le plurime incongruenze, contraddizioni e carenze che contraddistinguevano tale suddetto elaborato”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (in particolare), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente sempre osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, pure in ipotesi di censura di error in procedendo ex art. 112 c.p.c., non assumendo in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tal caso (anche) “giudice del fatto” (v., da ultimo, Cass., 27/3/2019, n. 8447).

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Allorquando la Corte di legittimità è pure giudice del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, si è posto in rilievo che preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 25/9/2017, n. 22333, Cass., 27/3/2019, n. 8447).

Con particolare riferimento al 1 motivo va ulteriormente sottolineata e stigmatizzata l’intrinseca contraddittorietà della mossa censura, là dove risulta denunziato un error in procedendo ex art. 112 c.p.c., argomentato sul rilievo che la corte di merito abbia “erroneamente escluso che la pronuncia del Giudice di prime cure fosse affetta da un vizio di ultrapetizione ed extrapetizione”.

Orbene, emerge ictu oculi come la riportata deduzione deponga per l’insussistenza in radice di siffatto denunziato vizio, lo stesso ricorrente allegando che una pronunzia al riguardo vi è stata, seppure asseritamente erronea.

In effetti nell’impugnata sentenza la corte di merito, nell’espressamente esaminare “il primo motivo di gravame” con il quale “l’appellante Comune di San Donaci deduce “nullità della sentenza per violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c.” (pag. 6 – 9 dell’atto di appello)”, ha ritenuto tale “censura… infondata”, argomentando dal rilievo che “come già correttamente rilevato dal Tribunale nell’appellata sentenza, all’udienza di precisazione delle conclusioni non risultano introdotte dalla parte attrice domande nuove”, altresì sottolineando che “tra e parti in primo grado si è instaurato ampio contraddittorio su tutte le voci di danno indicate dall’appellante… in ordine alle quali si è svolta attività istruttoria senza alcuna opposizione delle parti. In relazione in particolare all’importo riconosciuto a titolo di risarcimento dal Tribunale va… rilevato che nelle conclusioni dell’atto di citazione gli attori chiedevano la liquidazione del danno in vecchie Lire 800.000.000 “od in quell’altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell’espletamento degli opportuni mezzi istruttori” e che all’esito dell’attività istruttoria il danno è stato rideterminato… in sede di precisazione delle conclusioni, per cui non può condividersi l’affermazione dell’appellante di erroneo riconoscimento di importi maggiori rispetto a quelli chiesti dagli originari attori”; nonchè concludendo che, “in ogni caso, l’avere parte attrice con l’originario atto introduttivo del presente contenzioso indicato in importo contestualmente chiedendo la liquidazione del danno nella somma “maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell’espletamento degli opportuni mezzi istruttori” esclude in radice l’esistenza di qualsivoglia violazione del petitum o del contraddittorio”.

E’ d’altro canto appena il caso di osservare che la espressamente lamentata erroneità della pronunzia integra semmai un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e non già un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie (v. in particolare il 1, il 2, il 5, il 6, il 7, l’8, il 9, il 10, l’11 e il 12 motivo) l'”illogicità”, l'”ambiguità” e la “contraddittorietà” della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi (avuto specificamente riferimento al 2, al 5, al 6 e al 7 motivo) che non risulta dal ricorrente nemmeno indicato come e quando le risultanze delle CTU siano state debitamente contestate in sede di giudizio di merito, risultando a tale stregua violato anche il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in base al quale in sede di legittimità non sono proponibili questioni che, formulate per la prima volta nel giudizio di cassazione, richiedano un’indagine su elementi di fatto non dedotti avanti al giudice del merito, ancorchè detti fatti potessero emergere dai documenti o in genere dal materiale probatorio in atti (v. già Cass., 27/5/1975, n. 2124). E in particolare in tema di contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio – e per esse alla sentenza che le abbia recepite in motivazione – la loro ammissibilità in sede di ricorso per cassazione presuppone che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito, e che detta tempestività si evinca, a sua volta, dal provvedimento impugnato o dall’atto del procedimento di merito – che il ricorrente è tenuto ad indicare in modo specifico – in cui le contestazioni stesse erano state formulate, così da consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione e valutare la decisività della questione (v. Cass., 8/6/2011, n. 12532).

Senza sottacersi che là dove si duole che “la richiamata fantomatica “nota del 17.5.1989” dell’U.T.E. del Comune di San Donaci, utilizzata sia dal Tribunale di Brindisi che dalla Corte d’Appello di Lecce quale principale parametro di riferimento nella liquidazione del preteso danno “da appropriazione di cubatura”, semplicemente non esiste e, comunque, non è agli atti del giudizio, non essendo mai stata prodotta da controparte nel corso dei precedenti gradi di giudizio e non avendo, dunque, mai fatto parte degli atti e dei documenti di causa”, l’odierno ricorrente inammissibilmente prospetta in realtà un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 9 motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1224,1282,2043,2056 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole essersi dalla corte di merito affermato nell’impugnata sentenza che “- a) gli interessi legali sulle somme per danni diversi da quelli maturati ad anno sono dovuti, in assenza di date certe per collocare i singoli e diversi illeciti ai quali si riferiscono le varie voci di risarcimento, dal 1 gennaio 1986, stante l’avvenuto completamento di tutti i lotti dei lavori fatti dal Comune entro tutto il 1985, come chiarito dal CTU (…) – b) gli interessi legali sulle somme per danni quelli maturati ad anno sono dovuti alla scadenza di ciascun anno”.

Lamenta che “così facendo, la Corte d’Appello ha perpetuato l’errore già commesso dal Tribunale di Brindisi… condannando il Comune al pagamento degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno liquidate all’attualità”, e pertanto “al pagamento di importi esponenzialmente maggiori di quanto dagli stessi giudici ritenuto, così esponenzialmente aumentando la somma riconosciuta a parte avversa, determinando in capo a quest’ultima un’ingiusta locupletazione e consentendole di ottenere un risarcimento ben maggiore rispetto al danno (pretesamente subito)”.

Si duole che a tale stregua la corte di merito abbia “imposto il pagamento degli interessi su una somma già rivalutata e, quindi, ben più alta di quella sulla quale gli stessi sarebbero dovuti essere computati, dovendo, per contro, gli stessi essere computati sulle suddette somme devalutate fino al momento di decorrenza degli interessi e poi rivalutate anno per anno”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha ripetutamente avuto modo di affermare, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (v. Cass., Sez. Un., 17/2/1995, n. 1712, e conformemente, da ultimo, Cass., 17/09/2015, n. 18243).

Orbene, nell’affermare che “gli interessi legali sulle somme per danni diversi da quelli maturati ad anno sono dovuti, in assenza di date certe per collocare i singoli e diversi illeciti ai quali si riferiscono le varie voci di risarcimento, dal 1 gennaio 1986, stante l’avvenuto completamento di tutti i lotti dei lavori fatti dal Comune entro tutto il 1985…; b) gli interessi legali sulle somme per danni quelli maturati ad anno sono dovuti dalla scadenza di ciascun anno”; e che non può essere condivisa la doglianza in ordine al “mancato riconoscimento di ulteriori importi a titolo di rivalutazione monetaria… in quanto le singole voci di danno risultano quantificate dal tribunale con riferimento all’attualità e non alla data del verificarsi dei danni”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’impone pertanto, in accoglimento del 9 motivo e rigettati gli altri motivi, la cassazione in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può ex art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito, disponendosi che gli interessi vengano liquidati come indicato da Cass., Sez. Un., 17/2/1995, n. 1712. Con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione, sussistendone giusti motivi integrati dalle ragioni della decisione.

PQM

La Corte accoglie il 9 motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e decidendo la causa nel merito dispone che gli interessi vengano liquidati come indicato da Cass., Sez. Un., 17/2/1995, n. 1712. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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