Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6165 del 14/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2018, (ud. 09/11/2017, dep.14/03/2018),  n. 6156

Fatto

1. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza in data 3.2.2015, dichiarava inammissibile, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., l’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda proposta da T.E., aveva condannato l’Ente territoriale al pagamento, in favore della predetta ricorrente, di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno scaturito dalla illegittima apposizione del termine ai contratti sulla base dei quali la T. aveva espletato attività di lavoro in favore del Comune.

2. Per la cassazione di tale decisione il Comune di Firenze proponeva ricorso affidato a due motivi. La lavoratrice resisteva con controricorso e contestuale ricorso qualificato come incidentale, con il quale impugnava l’ordinanza di inammissibilità della Corte di appello per avere omesso nel dispositivo di statuire sulle spese di lite.

3. La causa veniva fissata per l’udienza camerale ex art. 380-bis c.p.c., a seguito della proposta del Consigliere relatore di inammissibilità del ricorso principale in quanto tardivo (in relazione all’orientamento espresso da Cass. n. 25043/05). In prossimità di tale udienza il Comune di Firenze, preso atto della proposta del Consigliere relatore di inammissibilità del ricorso principale, comunicava al difensore della T. in data 3.3.2017 la rinuncia al ricorso principale chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. All’esito, la Corte rinviava la causa alla pubblica udienza, non ravvisando i presupposti della decisione camerale in assenza di precedenti specifici in tema di rapporto, nell’ambito del peculiare procedimento ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., tra impugnazione avverso la sentenza di primo grado e impugnazione proposta nell’ambito del medesimo giudizio avverso l’ordinanza inammissibilità del giudice di appello.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Quanto al ricorso principale, l’atto rinuncia comunicato dal Comune di Firenze al difensore della T. risulta privo di accettazione della parte, nonchè di visto del difensore (v. nota di deposito documenti ex art. 372 c.p.c. proveniente dal difensore della T.). A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass. S.U. n. 3876 del 2010). Occorre quindi dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

2. Tanto premesso, la questione che si pone nel presente giudizio attiene innanzitutto alla ammissibilità, a fronte della rinuncia espressa dal ricorrente in via principale, del ricorso incidentale proposto da T.E., avente ad oggetto l’ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte di appello di Firenze ex art. 348-ter c.p.c. per avere questa omesso di statuire sulle spese di lite del grado di appello.

3. Innanzitutto, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 1914 del 2016 secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso.

3.1. Stante la ricorribilità dell’ordinanza in esame ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, non può escludersi la denunciabilità degli errores in procedendo nei limiti della compatibilità logica e/o strutturale dei medesimi con il contenuto tipico della decisione espressa nell’ordinanza suddetta, e a tale ultimo proposito viene innanzitutto in considerazione la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione ai vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione (v. S.U. sent. cit.).

3.2. Nel caso in esame, l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Firenze è stata impugnata dalla T. per vizi suoi propri, ossia per avere omesso di statuire sulle spese, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4). Come noto, la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (v. tra le più recenti, Cass. n. 9263 del 2017). Sotto tale profilo, l’impugnazione incidentale è ammissibile, essendo compatibile con il particolare procedimento regolato dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. l’impugnazione dell’ordinanza che sia affetta da un vizio processuale suo proprio.

4. Venendo al regime dell’impugnazione di tale omessa pronuncia, questa Corte ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita (Cass. n. 3067 del 2017 e n. 20662 del 2016).

5. Risulta dagli atti che l’ordinanza in questione venne resa pubblica mediante lettura contestuale all’udienza del 3 febbraio 2015 ed allegata al relativo verbale. E’ stato rilevato da questa Corte che se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il riricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (v. l’ordinanza n. 25119 del 2015 e Cass. S.U. n. 25043 del 2016).

5.1. Nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta all’udienza e depositata lo stesso giorno, sicchè non ne occorreva alcuna comunicazione. Sulla base di tale considerazione e alla stregua della sentenza S.U. n. 25043 del 2016, il Relatore della sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, prima parte, ebbe a proporre la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, cui ha fatto seguito la rinuncia al ricorso per cassazione da parte del Comune di Firenze. Tuttavia, alla stessa conclusione deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso incidentale, avviato alla notificazione il 2.9.2015, tardivamente rispetto al termine c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c. Tale impugnazione risulta tardiva anche rispetto al termine c.d. lungo per proporre l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., poichè il giudizio di primo grado venne avviato nel 2011, per cui trova applicazione la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale.

6. La stessa ricorrente in via incidentale dà atto che la propria impugnazione è tardiva. Ritiene tuttavia, come argomentato in sede di memoria, che dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all’art. 334 c.p.c.. Muovendo da tale premessa, invoca l’applicazione della giurisprudenza, da ritenere orami consolidata, che ha affermato che la norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – secondo cui, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; poichè, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale (Cass. Sezioni Unite n. 8925 del 2011 ed altre successivi conformi).

Le Sezioni Unite hanno messo in evidenza come l’ipotesi della rinuncia sia diversa da quelle dell’improponibilità e dell’improcedibilità, poichè mentre la rinuncia dipende all’esclusiva volontà dell’impugnante principale, la quale verrebbe a condizionare le sorti dell’impugnazione incidentale tardiva, negli altri due casi l’inefficacia dell’impugnazione incidentale dipende da un vizio dell’atto o del procedimento relativo all’impugnazione principale.

7. Alla ricostruzione interpretativa proposta dalla T., va tuttavia opposto che, pur nella integrale condivisione della citata sentenza delle S.U., l’interesse ad impugnare l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. non è sorto dall’impugnazione principale proposta dal Comune, poichè l’omessa pronuncia sulla regolazione delle spese di lite del grado di appello ha indotto, per la T., effetti pregiudizievoli del tutto autonomi dall’impugnazione poi proposta dal Comune ed infatti, anche ove tale impugnazione non fosse avvenuta, con formazione del giudicato sulle statuizioni di merito favorevoli alla T., comunque la stessa avrebbe avuto interesse ad impugnare l’omessa pronuncia in ordine alle spese di lite, essendo la stessa vittoriosa nel merito.

7.1. A tale riguardo, secondo l’orientamento interpretativo di questa Corte, condiviso dal Collegio, il soccombente ha l’onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l’art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l’interesse ad impugnare sia emerso dall’impugnazione principale (Cass. n. 14558 del 2012). L’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale (Cass. n. 12387 del 2016). Dunque, non trova applicazione il regime di cui all’art. 334 c.p.c., ma quello di cui all’art. 333 c.p.c., ove l’interesse ad impugnare la decisione non possa essere fatto discendere dall’impugnazione principale.

8. In proposito, va rilevato che l’assetto di interessi al quale la parte aveva prestato acquiescenza non attiene alle valutazioni soggettive di convenienza circa l’opportunità o meno di impugnare, ma all’assetto giuridico degli interessi sottesi al provvedimento di appello.

8.1. Non può certo escludersi, in via di principio, che l’appello incidentale possa essere idoneamente proposto entro termini decorrenti dalla notifica dell’impugnazione principale quando l’interesse a proporlo dipenda da un possibile diverso esito della controversia che potrebbe scaturire dall’eventuale accoglimento del gravame principale, ma non è questa la situazione giuridica che determina l’interesse ad impugnare l’omessa pronuncia sulle spese da parte della T., vittoriosa nel merito in appello. L’ipotetico accoglimento del gravame proposto dal Comune, avente ad oggetto l’interpretazione di norme di diritto e di contratto collettivo in tema di risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di conversione di rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato con le P.A. D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 35 non avrebbe comunque potuto emendare il vizio processuale dell’ordinanza di inammissibilità rispetto al quale l’interesse ad impugnare non è sorto per effetto dell’impugnazione proposta dal Comune, di talchè questa si rivela inidonea a rimettere in termini la ricorrente incidentale.

9. In conclusione, quanto al ricorso incidentale, esclusa l’operatività dell’art. 334 c.p.c., ne va dichiarata l’inammissibilità per tardività.

10. Tenuto conto della reciproca soccombenza in sede di legittimità, le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.

11. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità di entrambi i ricorsi) per il versamento, sia da parte del Comune (ricorrente principale) sia da parte della T. (ricorrente incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse; dichiara inammissibile il ricorso incidentale perchè tardivo; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA