Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6164 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15627-2016 proposto da:

L.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN

VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE BELLOMO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO

CIPRIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 983/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/06/2015 R.G.N. 1504/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 15.6.2015, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da L.N. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali non pagati quale datore di lavoro agricolo;

che avverso tale pronuncia L.N. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS, anche n.q. di procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso;

che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv. con L. n. 225 del 2016).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv. con L. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex Lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018);

che, risultando dalla documentazione allegata alla rinuncia depositata in atti tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l’integrale pagamento del debito, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere;

che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, il contenuto della definizione agevolata assorbendo il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018, cit.);

che, non trovando applicazione l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile ai soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175 del 2015, Cass. n. 19071 del 2018), non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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