Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6164 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25760-2018 proposto da:

C.C., C.R., C.S., C.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI, 99, presso lo

studio dell’avvocato VANESSA VITALE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIETRO GIOVINE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/7/2017 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Ministero dell’interno e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Reggio Calabria 14/6/1995, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare liquidato dal giudice di prime cure a carico del medesimo e in favore dei sigg. C.C. ed altri a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’uso non normale dell’Albergo C. di (OMISSIS) requisito con decreto prefettizio del 28/10/1987.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. C.C. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 170 e 325 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 170,325,326,330,331 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; “violazione e falsa applicazione” degli artt. 101,102,156,157,160 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono dell'”errata identificazione” da parte della corte di merito della “natura giuridica della eccezione pregiudiziale” sollevata, concernente in realtà la “nullità” della “plurima notificazione” dell’atto di appello, essendo stata effettuata “a un avvocato che non ha la rappresentanza della parte nel giudizio a quo ma ha lo studio negli stessi locali del procuratore della parte (in concreto, nel domicilio eletto dal procuratore, ma ad un avvocato, con lo stesso cognome ma con diverso prenome)”.

Lamenta che “la coincidenza del domicilio in cui l’atto è stato notificato col domicilio eletto non può superare l’errata individuazione del difensore costituito in giudizio avente diverso prenome dell’avvocato citato in giudizio ( P., anzichè L.), per cui la notificazione è nulla e risulta viziato il processo introdotto con citazione e notificazione ad avvocato diverso da quello legittimato a ricevere la notificazione ex artt. 330 e 170 c.p.c., per conto degli interessati”.

Si duole non essersi considerato che in tal caso “la sanatoria è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata “medio tempore” alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell’atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell’appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”, come avvenuto nella specie, atteso che “al momento della costituzione tardiva degli appellati (8/1/1996…), il Ministero appellante era ormai decaduto dall’impugnazione della sentenza di primo grado, in quanto, nulla la notificazione del 13/10/1995, la sentenza da impugnare era passata in giudicato il 15/10/1995, senza che medio tempore fosse stata rinnovata tempestivamente la notificazione e senza che il Giudice avesse potuto consentire la sanatoria ex artt. 291 e 331 c.p.c.”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la notificazione dell’atto di appello consegnato ad un avvocato condividente lo studio del difensore ed avvenuta presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in tal senso v. invece Cass., 21/11/2011, n. 24506) in quanto effettuata nel domicilio dovuto, comune ad entrambi gli avvocati (cfr. Cass., 29/1/2003, n. 1341), è nulla, giacchè l’atto, pur se viziato per essere stato compiuto in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d’impugnazione della parte cui la notificazione era destinata (v. Cass., 23/2/2012, n. 2759), dovendo viceversa, qualora la parte sia rimasta contumace in appello, essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (v. Cass., 12/5/2011, n. 10464).

Si è per altro verso posto in rilievo che in ipotesi di nullità della notifica la relativa sanatoria (mediante rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso) è ammissibile soltanto a condizione che non si sia medio tempore verificata alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell’atto di appello qualora prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell’appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Se è infatti palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibile non al medesimo notificante bensì a soggetti diversi, quali l’ufficiale giudiziario o l’agente postale, del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo (v. Corte Cost. n. 477 del 2002), l’esigenza di neutralizzare il ritardo nel perfezionamento della notifica imputabile all’agente postale non viene invero in rilievo allorquando come nella specie trattisi di mancato compimento di attività doverose imposte dalla legge (v. Cass., 27/3/2017, n. 7847; Cass., 5/8/2011, n. 17023; Cass., 7/7/2006, n. 15489).

Orbene, nell’affermare che “l’eccezione di inammissibilità dell’appello perchè tardivamente notificato” è “infondata”, in quanto “l’appello risulta essere stato tempestivamente notificato presso il procuratore costituito, a nulla rilevando l’errore materiale costituito dall’errata indicazione del nome del procuratore che sarebbe subentrato nel corso di causa all’originario procuratore)”, e che “in ogni caso la costituzione ha sanato qualunque eventuale profilo di irregolarità e/o nullità”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Come emerge ex actis, nella specie l’atto di appello risulta essere stato dall’odierno controricorrente Ministero dell’interno notificato agli odierni ricorrenti a mezzo posta ex art. 140 c.p.c. presso il domicilio eletto in Reggio Calabria “presso lo studio dell’avv. Pietro Giovine”, figlio e collega di studio del padre avv. Lorenzo Giovine, anzichè essere a quest’ultimo, all’epoca difensore dei medesimi, indirizzato.

In data 8/1/1996 il medesimo si è costituito nel giudizio di gravame preliminarmente eccependo il passaggio in giudicato della sentenza appellata in ragione di siffatto vizio.

Solo in data 5/12/2000, in pendenza del giudizio di gravame, l’avv. Pietro Giovane si è costituito all’esito del decesso del precedente difensore (nonchè padre e collega di studio) avv. Lorenzo Giovine.

Emerge dunque evidente come la sanatoria, in ragione di siffatta costituzione dell’avv. Pietro Giovane, di “qualunque eventuale profilo di irregolarità e/o nullità” della notificazione dell’atto di appello, e conseguentemente dell’instaurazione del contraddittorio, nell’impugnata sentenza sia stata in violazione del suindicato principio dalla corte di merito nella specie erroneamente ritenuta, in quanto tardivamente avvenuta, allorquando si era ormai già determinato il passaggio in giudicato della gravata sentenza di 1 grado.

In accoglimento del 1 e del 2 motivo, assorbiti il 3 e il 4 motivo (con i quali i ricorrenti denunziano rispettivamente “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112,161 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e “violazione e falsa applicazione” degli artt. 62,191,194,195,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi che la corte di merito abbia con “generiche affermazioni” aderito al “parere del consulente”, senza confutare le osservazioni critiche a quest’ultimo mosse dal CTP), dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, che, non potendo nella specie il giudizio d’appello proseguire, va ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 disposta senza rinvio.

Le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento in favore dei sigg. C.C. ed altri delle spese del giudizio di gravame, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, comprensivi delle spese vive, nonchè delle del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 7.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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