Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6162 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5101-2018 proposto da:

PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA BLUE SEA ARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore A.F., domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCA PATRIZIA FORMICA;

– ricorrente –

contro

C.B., titolare dell’omonima ditta individuale,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 10, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA CASAMENTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO FODARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2144/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/11/2017 la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dalla Piccola Società Blue Sea s.c.a.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Lamezia Terme 6/5/2013, di accoglimento della domanda in origine monitoriamente azionata dal sig. C.B. di pagamento di somma a titolo di utili nella sua qualità di “associato in partecipazione”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Piccola Società Blue Sea s.c.a.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 75,83,113,163,182 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole essersi dai giudici di merito erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di procura, in quanto “dagli atti di causa relativi al primo giudizio… risulta in maniera pacifica e mai contestata da controparte che il conferente, signor A.F., già rivestiva la qualità di Amministratore Unico della società opponente e fosse dotato dei poteri di rappresentanza idonei a rilasciare la relativa procura alle liti”.

Lamenta che “indipendentemente dalla nullità della procura rilasciata in calce all’atto di gravame doveva essere considerato dalla corte di appello validamente proposto sulla base della procura rilasciata per il giudizio di primo grado, concernente “tutti i gradi e stadi” del giudizio, con la conseguenza che in assenza di alcuna eccezione circa il difetto di legittimazione processuale della società in quel giudizio per carenza dei poteri di rappresentanza dell’amministratore, la questione non poteva più essere riproposta in appello dall’appellata, nè rilevata d’ufficio dal giudice, non essendo necessaria un’ulteriore autorizzazione per proporre i consentiti gravami o per resistere ad essi in conseguenza della valida procura di primo grado”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto modo di affermare, la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione nonchè di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito (v., con riferimento a chiamata del terzo in garanzia c.d. impropria in presenza di procura rilasciata “con ogni facoltà”, Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909).

Si è al riguardo ulteriormente precisato che la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l’inammissibilità del gravame ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perchè il richiamo nell’atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sè una implicita rinuncia ad avvalersi dell’altra, precedentemente conferita (v. Cass., 28/7/2014, n. 17042; Cass., 10/12/2009, n. 25810).

Con specifico riferimento alle società di capitali, va d’altro canto posto in rilievo come risponda invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la procura alla lite apposta in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente individuato con la sua denominazione è valida pur se la sottoscrizione risulti illeggibile (cfr. Cass., Sez. Un., 7/11/2013, n. 25036), o il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (v. Cass., Sez. Un., 7/3/2005, n. 4810), ovvero qualora l’atto contenga l’espressa menzione in capo al firmatario della detta procura del potere di rappresentanza dell’ente che sta in giudizio (cfr. Cass., 29/3/2019, n. 8930; Cass., 5/11/2018, n. 28203. Cfr. altresì Cass., 6/10/2014, n. 21018; Cass., 14/4/2010, n. 8903; Cass., 29/9/2006, n. 21245; Cass., 10/4/2000, n. 4495. E già Cass., 27/2/1979, n. 1781). Orbene, i suindicati principi sono rimasti invero disattesi dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.

In particolare là dove, premettendo non essere nella specie “in discussione la procura di primo grado quanto quella rilasciata a margine dell’atto di appello del tutto diversa da quella di primo grado”, ha dichiarato l’appello “inammissibile per assoluta incertezza circa il soggetto che ha conferito la procura e la riferibilità di questo agli organi societari”, stante “l’illeggibilità della firma del sottoscrittore della procura rilasciata per il grado d’appello”.

A tale stregua, ha al riguardo erroneamente omesso di considerare la procura dall’A.U. dell’odierna ricorrente sig. A.F. nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rilasciata agli avvocati Franca Patrizia Formica e Caterina Restuccia “per la rappresentanza e difesa in ogni stato e grado del giudizio compresa la fase esecutiva”, e pertanto ex art. 83 c.p.c., comma 4 senz’altro estesa anche al grado d’appello. Con conseguente irrilevanza dell’invalidità della procura rilasciata per la proposizione dell’appello, atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il richiamo della sola procura conferita con l’atto d’impugnazione non indica di per sè la volontà implicita dell’appellante di non avvalersi della prima per l’ipotesi in cui la seconda risulti invalida (v. Cass., 28/7/2014, n. 17042; Cass., 10/11/2011, n. 990; Cass., 10/12/2009, n. 25810; Cass., 7/4/2004, n. 4384; Cass., 30/10/2002, n. 15340; Cass., 4/2/2002, n. 1430; Cass., 26/7/1996, n. 6759; Cass., 25/3/1995, n. 3583).

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione procederà al non compiuto esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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