Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6161 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2018, (ud. 14/11/2017, dep.14/03/2018),  n. 6161

Fatto

che la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 1633/2015 accoglieva il gravame dell’Inps avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di ricostituzione pensionistica avanzata da C.R. condannando l’Istituto a pagare a titolo di arretrati la somma di Euro 31506,83, oltre accessori, a seguito di ricalcolo del valore della contribuzione figurativa spettante per il periodo di mobilità L. n. 223 del 1991, ex art. 7, comma 9.

che riformando la decisione di primo grado, la Corte d’appello osservava che, ai sensi della L. n. 223 cit., art. 7, comma 9 il contributo figurativo dovesse calcolarsi sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale; e che questo andasse parametrato alla retribuzione globale, la quale include paga base, indennità di contingenza, ratei di mensilità aggiuntive, oltre a tutte le eventuali maggiorazioni componenti della normale retribuzione oraria; talchè dalla stessa nozione di retribuzione integrabile discendeva la sua non coincidenza con l’intera retribuzione assoggettata a contribuzione previdenziale, dovendo essere esclusi i compensi per lo straordinario e gli altri che non avessero carattere di normale corresponsione; che inoltre, secondo il giudice d’appello, per poter prescindere dalla retribuzione oraria dichiarata agli specifici fini dell’indennità di mobilità dal datore di lavoro, il pensionato avrebbe dovuto compiutamente allegare le voci retributive integrabili che sarebbero state pretermesse dal datore; o comunque individuare la retribuzione media integrabile risultante dalle sue ultime buste paga e farne risaltare la superiore misura oraria rispetta alla quota oraria denunciata dallo stesso datore di lavoro;

che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.R. con tre motivi di ricorso illustrati da memoria, ai quali l’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che col primo motivo il ricorso deduce violazione falsa e applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9 della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8 della L. n. 153 del 1969, art. 12 della L. 115 del 1968, art. 2 della L. 164 del 1975, art. 2 per avere la sentenza impugnata affermato che i contributi figurativi per periodi di mobilità corrispondono all’importo della prestazione erogata, mentre il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente doveva essere determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro; pertanto nel caso di specie la pensione doveva essere ricalcolata sulla base della retribuzione corrisposta per l’anno 1995 come aveva deciso il giudice di primo grado.

Che la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 stabilisce che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1″; e l’art. 7, comma 1 stabilisce a sua volta che l’indennità spetti ” nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”;

che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre dunque utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l’importo dell’indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente;

che il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come questa Corte ha già chiarito in più occasioni; affermando, con la sentenza n. 1578/2007, che nella base di calcolo dell’indennità di mobilità, di cui ala L. n. 223 del 1991, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di “retribuzione globale” (L. n. 1115 del 1968), “retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate” (L. n. 164 del 1975) e “retribuzione di fatto corrispondente all’orario contrattuale ordinario percepito nell’ultimo mese o nelle ultime quattro settimane” (L. n. 1115 cit., art. 8); e ribadendo, con la seconda sentenza (n. 2890/2007), che l’indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l’orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

che pertanto non trova riscontro alcuno la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo cui, anche in relazione allo specifico aspetto del valore della contribuzione figurativa per mobilità, vi sarebbe coincidenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile ovvero si applicherebbe la disciplina della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1 secondo un concetto di retribuzione che rimanda a quella effettivamente percepita nel periodo precedente all’erogazione dell’indennità di mobilità, considerata in tutte le sue componenti, anche non aventi natura di emolumento ordinario (e nella fattispecie, secondo il ricorso, il valore della contribuzione figurativa andrebbe ricavato dalla media delle retribuzioni percepite in costanza del rapporto di lavoro nell’anno solare 1995);

che al contrario, come per il trattamento di cassa integrazione straordinaria, vanno escluse dal computo in discorso tutte le somme che non sarebbero state percepite ove si fosse lavorato normalmente e quindi quelle prive della caratteristica della ordinarietà e continuità;

che il ricorrente invoca a sostegno della propria tesi la L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1 che ponendo una equivalenza fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, farebbe riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa alla retribuzione effettivamente fruita; mentre nella fattispecie occorre fare riferimento alle specifiche previsione di legge (L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) le quali non consentono di affermare il principio di equivalenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile; atteso che ai fini della contribuzione figurativa per mobilità la legge fa riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria;

che col secondo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 3 e 38 Cost., avendo la Corte d’appello optato per un concetto di retribuzione globale ridotta ed addossato alla parte assicurata un onere della prova relativo alla dimostrazione dell’individuazione di quote retributive integrabili omesse all’interno della retribuzione globale;

che il motivo è infondato perchè in realtà la Corte nell’accogliere l’appello dell’Inps aveva fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro all’Inps nel modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità; ed ha in sostanza affermato che quella dichiarata dal datore di lavoro fosse appunto la retribuzione globale corrispondente alla normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell’integrazione salariale; e quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa; era quindi del pensionato provare se fossero state omesse delle voci retributive integrabili corrispondenti al concetto di normale retribuzione; ma tale allegazione non era stata mai effettuata dal pensionato, il quale ha fondato la propria pretesa su un parametro retributivo diverso (la retribuzione effettivamente percepita) la quale non trova fondamento normativo all’interno della specifica disciplina; talchè lo stesso rilievo in materia di onere della prova è privo di qualsiasi rilevanza ai fini della decisione;

che col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,348 bis e 348 ter c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per la mancata decisione della eccezione di inammissibilità dell’appello dell’INPS sollevata dalla parte poichè la questione sollevata dell’Inps in appello, sulla misura dell’indennità di mobilità, era del tutto incongruente, poichè si discuteva nella causa del valore da attribuire alla contribuzione figurativa durante il periodo di mobilità; l’appello era pertanto inammissibile in quanto privo di puntuali censure alla sentenza di primo grado e sul punto la Corte d’appello nulla aveva motivato;

che il motivo è infondato perchè dall’atto di appello dell’Istituto risulta che l’INPS contestasse il carattere di fissità e continuità di alcuni emolumenti riportati nella retribuzione di cui all’estratto dell’INPS richiamando il diverso importo della retribuzione dichiarato dal datore nel modello DS-22 ai fini dell’indennità di mobilità; e poichè la misura dell’indennità di mobilità, corrispondente per legge ad una percentuale dell’indennità di integrazione salariale, condiziona il valore della contribuzione figurativa, il motivo di appello formulato dall’INPS era specifico ed idoneo a sottoporre a critica la diversa tesi sostenuta nella decisione di primo grado;

che in conclusione la sentenza impugnata si sottrae alle censure di cui al ricorso che deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, dandosi atto dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2700 di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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