Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6161 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 05/03/2020), n.6161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15228-2018 proposto da:

S.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO

XI 13, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

e contro

M.N., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3121/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione dell’8 febbraio 2012 S.M.P. esponeva che il giorno (OMISSIS) si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del motociclo Honda SH di proprietà di M.N. e condotto da F.A. e assicurato con Ina Assitalia (successivamente Generali Italia S.p.A.), indossando il casco di protezione. Improvvisamente il conducente si distraeva e non si avvedeva della presenza di alcuni cani sulla carreggiata, perdeva il controllo del motociclo che rovinava per terra e la trasportata urtava con il viso il casco indossato da F., subendo lesioni al volto ai denti e un trauma alla spalla destra e al ginocchio destro. Dalle lesioni residuavano postumi che richiedevano protesi dentarie e trattamenti odontoiatrici futuri. Sulla base di tali elementi evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Castellammare di Stabia, l’assicuratore Ina Assitalia, M.N. e F.A. per il risarcimento dei danni quantificati in Euro 20.000;

si costituiva l’assicuratore eccependo l’inammissibilità dell’azione diretta esperita nei suoi confronti ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni, ricorrendo l’ipotesi di caso fortuito e deducendo che i danni non si sarebbero verificati con l’uso del casco obbligatorio;

il Giudice di pace, con sentenza del 26 febbraio 2014, dichiarava F.A. e M.N. responsabili delle lesioni subite dall’attrice nella misura del 50% e dichiarava inammissibile l’azione proposta nei confronti dell’assicuratore;

avverso tale sentenza proponeva appello S.M.P. con atto notificato il 22 maggio 2014 ritenendo errata l’affermazione del primo giudice secondo cui non sarebbe applicabile la disciplina del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141 atteso il coinvolgimento di un solo motoveicolo nell’incidente. Aggiungeva che il primo giudice aveva omesso di qualificare la domanda anche ai sensi dell’art. 144 stessa legge e censurava il concorso colposo nella produzione del danno, attribuito al mancato utilizzo del casco protettivo integrale omologato, in luogo del casco cosiddetto a “scodella” vietato dalla legge. Infine, lamentava il mancato computo degli interessi. Si costituiva Generali Italia S.p.A. eccependo l’inammissibilità dell’appello e l’infondatezza del gravame;

il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 14 dicembre 2017, accoglieva parzialmente l’appello dichiarando ammissibile l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi del D.Lgs., art. 141 riconosceva e liquidava gli interessi legali e condannava gli appellati al 50% delle somme riconosciute delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.M.P. affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento al principio di non contestazione e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 Secondo il giudice di primo grado il concorso colposo si fonderebbe sul mancato uso del casco protettivo integrale omologato da parte dell’attrice, in luogo di quello cd a scodella. La decisione era stata impugnata in appello rilevando che la compagnia non aveva contestato la circostanza specifica dedotta dall’attrice secondo cui la stessa “portava il casco regolamentare di protezione omologato”. La circostanza avrebbe trovato riscontro anche nelle dichiarazioni del teste escusso. Il giudice di appello ha implicitamente rigettato il motivo concernente la violazione del principio di non contestazione rilevando “il nesso di causalità tra il mancato utilizzo del casco integrale e i danni in questione”. La decisione sarebbe errata perchè la contestazione dell’assicuratore era assolutamente generica con conseguente ammissione dei fatti dedotti in giudizio dall’attore. Pertanto, il primo giudice non avrebbe dovuto ammette la prova dell’utilizzo del casco regolare omologato. Sotto tale profilo sarebbe irrilevante la circostanza che la società intimata non era a conoscenza del fatto poichè la giurisprudenza di legittimità ritiene tale profilo superfluo “anche se si tratta di fatti ignoti alla parte non contestante” (Cass. n. 24627 del 2 dicembre 2016). In conclusione il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere non contestato e, quindi, provato che la ricorrente portava il casco regolamentare di protezione omologato;

il motivo non è specifico perchè, mentre il primo giudice riconosce il concorso di colpa per l’utilizzo di un casco non regolamentare (il casco a scodella vietato dalla norma vigente al momento del sinistro), il giudice di appello, invece, non ritiene rilevante la questione dell’utilizzo del casco non omologato, ma quella del casco non integrale, come emerge dal passaggio riportato anche dalla ricorrente secondo cui “tenuto conto delle lesioni riportate dalla predetta in conseguenza del sinistro per cui è causa (frattura di cinque elementi dentari) sussiste un evidente nesso di casualità tra il mancato utilizzo del casco integrale e i danni in questione”. Tale profilo non è contestato con il motivo, che, invece, si fonda su una presunta non contestazione sull’utilizzo di un casco regolare. Tale profilo, alla luce della specifica motivazione del Tribunale è irrilevante;

con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 112,163,167,180,183,311,318,319 e 320 c.p.c. relativi al principio di allegazione con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Il ricorrente rileva che gravava sulla società di assicurazione l’onere di allegare che l’attrice non indossava un casco regolamentare ovvero ne indossava uno non omologato. Tali profili non sono stati contestati dalla compagnia di assicurazioni con la conseguenza che il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere non allegato e non provato il mancato utilizzo del casco integrale e, pertanto, non avrebbe dovuto ridurre il risarcimento nella stessa percentuale di concorso di colpa erroneamente riconosciuta;

la censura è infondata. Parte ricorrente intende sostenere che il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere “non allegato e conseguentemente non provato che l’attuale ricorrente non indossava il casco integrale”. Ma tale profilo non rappresenta il risultato dell’applicazione del principio di non contestazione previsto all’art. 115 c.p.c. per la semplice ragione che la non contestazione dell’uso del casco integrale presuppone che tale circostanza sia stata allegata e dedotta dalla ricorrente la quale, al contrario, si è limitata a una deduzione specifica differente: “indossava il casco regolamentare di protezione omologato regolarmente allacciato”. Inoltre, il Tribunale si sofferma sul mancato uso del casco integrale e tale profilo non è contrastato con il primo e secondo motivo;

con il terzo motivo si deduce la violazione l’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 28 che ha introdotto il divieto del casco cd a scodella non è applicabile al caso in esame trattandosi di disciplina successiva all’evento, verificatosi il (OMISSIS). Sotto altro profilo l’ordinamento non impone l’utilizzo del casco integrale, in luogo di quello aperto (casco jet);

con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 171. Il giudice di primo grado ha evidenziato che il teste escusso ha riferito che l’attrice indossava “un casco a scodella vietato dichiarato fuorilegge dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 28”. La valutazione del primo giudice, fatta propria dal Tribunale sarebbe errata poichè, per quanto già riferito nel precedente motivo, all’epoca dei fatti era consentito l’utilizzo di un casco aperto omologato;

il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi. Quanto alla disciplina applicabile all’utilizzo dei caschi di protezione va richiamato quanto affermato da questa Corte nella decisione n. 20558/2019, che ha osservato che “la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM (cd a scodella) anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000. Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che la vicenda riguardava la circolazione di un ciclomotore, cioè di un veicolo a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all’ora. Tale elemento difetta nel ricorso” che anzi si riferisce a un sinistro del (OMISSIS) ed a un “motoveicolo” Honda SH, cioè un motociclo con cilindrata e velocità superiori, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era assai precedente alla data di verificazione del sinistro;

la censura, in ogni caso, è infondata perchè dall’esame della sentenza di primo grado, nei termini riportati dalla ricorrente, emerge che il Giudice di pace ha appreso dell’uso del casco a scodella (che è cosa diversa dal casco aperto Jet, perchè è privo della copertura della zona corrispondente al collo ed alle orecchie) dalla prova testimoniale. Il risultato della prova costituenda deve ritenersi prevalente rispetto ad un’ipotesi di non contestazione riguardo all’utilizzo di un casco omologato, seppure aperto. Ciò sulla base di due argomentazioni. In primo luogo perchè l’attore avrebbe dovuto evidenziare al primo giudice che l’utilizzo specifico di un casco diverso da quello a scodella non avrebbe dovuto essere provato, in quanto non contestato ovvero avrebbe dovuto richiedere la revoca della prova testimoniale riguardo alla tipologia di casco utilizzato. Ma una volta espletata la prova testimoniale e non contrastata nei termini sopra evidenziati, non è censurabile l’argomentazione del Giudice di pace che abbia ricostruito il fatto sulla base delle dichiarazioni testimoniali. In secondo luogo, va richiamato il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 20558-2019) secondo cui “il principio di non contestazione è evocato a torto, dato che si fa riferimento non alla mancata contestazione di un fatto, bensì alla mancata contestazione di una qualificazione di liceità dell’uso del casco a scodella, che, inerendo ad un problema di individuazione del diritto applicabile ai fatti doverosamente il Tribunale ha fatto, applicando il principio”;

con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunziato. Il giudice di appello avrebbe omesso di pronunziarsi su tutta la domanda ritualmente formulata dalla ricorrente in sede di gravame in particolare sulla richiesta di porre tutti gli importi liquidati anche a carico della società assicurativa;

il motivo è infondato perchè le conclusioni dell’attuale ricorrente, nei termini trascritti nel ricorso, non fanno riferimento a quanto indicato, limitandosi ad una richiesta di “accogliere, conseguentemente, la domanda dell’attuale appellante anche nei confronti di Generali Italia S.p.A.”;

con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c. e la violazione del principio dell’effetto espansivo interno della sentenza riformata, con conseguente nullità della decisione. Il giudice di appello, nonostante l’accoglimento del gravame, non avrebbe provveduto ad un nuovo regolamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, già poste da quel giudice, per metà a carico dei soli convenuti F. e M.. Pertanto, una volta ritenuta fondata l’azione diretta ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141 le spese di lite del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere poste a carico dell’assicuratore;

il motivo è fondato. Il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite di primo grado ponendole a carico anche dell’assicuratore. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va disposta la condanna di Generali Italia S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in solido con F.A. e M.N.. Sotto tale profilo appare congruo l’importo determinato da Giudice di pace in Euro 1.250,00 (tenuto conto della decurtazione operata);

l’accoglimento limitato all’ultimo motivo, nei termini indicati in motivazione, esclude la possibilità di esaminare la richiesta di condanna della controricorrente al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. In considerazione dell’esito del giudizio le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente all’ultimo motivo, mentre gli altri vanno rigettati; la sentenza va cassata e decidendo nel merito estesa la condanna disposta in primo grado, anche nei confronti dell’assicuratore, nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo ricorso, rigetta gli altri;

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito estende la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado a Generali Italia SpA in solido con gli altri convenuti;

conferma nel resto;

compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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