Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6160 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.10/03/2017), n. 6160
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12248-2015 proposto da:
LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato PAULETTI ENRICO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ROSAMARIA NICASTRO,
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Direttore pro tempore,
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6520/2014 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,
depositata il 03/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI che insiste nella
rinuncia al ricorso, si rimette alla Corte per le spese processuali;
udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che nulla
oppone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 3.11.2014, la CTR Lazio ha respinto l’appello proposto della Logista Italia s.p.a. avverso la decisione che in primo grado aveva ritenuto legittimo l’avviso con cui l’AAMS aveva ingiunto alla parte il pagamento delle accise dovute in dipendenza dell’immissione al consumo di tabacchi non lavorati svincolati irregolarmente dal regime sospensivo.
1.2. Avverso la detta decisione ha proposto ricorso a questa Corte la parte affidandosi a quattro motivi, ai quali hanno replicato con controricorso il Ministero dell’Economa e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
1.3. Nelle more dell’odierna udienza di discussione la parte ricorrente ha comunicato la propria rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va previamente dichiarato inammissibile il controricorso del MEF non rivestendo questi la qualità di intimato nel presente giudizio.
3. Va quindi dato atto dell’intervenuta rinuncia ed in ragione di ciò va dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., con spese a carico del rinunciante.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara inammissibile il controricorso del MEF; dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2365,00 oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017