Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 616 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. I, 15/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 15/01/2010), n.616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Napoli, con ordinanza n. 888/06 del 18/4/08, depositata

il 12/5/08, nel procedimento pendente fra:

Z.D.F.U., Z.D.F.E., Z.D.F.

P., Z.D.F.A., tutti eredi di Z.D.F.

A., Z.D.F.M., ZE.DI.FU.AN.,

Z.D.F.C., Z.D.F.D.;

COMUNE DI GRAGNANO, LIGUORI PASTIFICIO DAL 1820 SPA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere relatore e’ del seguente tenore: “Nel marzo 1990, A., M., D., An. e Z.D.F. C., chiesero al Tribunale di Torre Annunziata di condannare il Comune di Gragnano al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva e al pagamento dell’indennita’ di occupazione legittima in relazione a un terreno di loro proprieta’ sul quale era stata realizzata un’opera pubblica senza l’emanazione di alcun decreto di espropriazione.

Radicatosi il contraddittorio, esteso alla “Liguori Pastificio dal 1820” s.p.a. chiamata in causa dall’ente convenuto, il G.O.A. del predetto ufficio giudiziario, all’esito della compiuta istruttoria, dichiaro’ la propria incompetenza in ordine a tutte le domande, indicando quale giudice competente, per la stima dell’indennita’ di espropriazione, la Corte di Appello di Napoli.

Riassunta tempestivamente la causa, la Corte adita, decidendo nel merito la causa relativa alla determinazione dell’indennita’ di occupazione legittima, ha, con separata ordinanza, proposto regolamento di competenza d’ufficio relativamente alla domanda risarcitoria. Non interloquiscono le difese private.

OSSERVA:

Il giudice rimettente, con puntuale analisi dell’incarto processuale, ha interpretato l’atto di riassunzione siccome inclusivo della domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa rivolta contro il Comune e la societa’ intervenuta in lite.

L’interpretazione dell’atto in parola operata dal giudice del merito – suscettibile di sindacato in questa sede di legittimita’, giacche’ in tema di competenza la Corte di Cassazione deve estendere la sua indagine all’esame dei fatti (anche processuali) – e’ inoppugnabile, avendo i riassumenti chiaramente insistito nella richiesta di condanna di Comune e terzo chiamato in causa al risarcimento del danno da occupazione appropriativa. Del pari ineccepibile e’ l’iter logico giuridico con cui la corte ha escluso che, a seguito della sopravvenuta emanazione del decreto di esproprio, si sia verificata nella specie la c.d. conversione della predetta domanda nell’opposizione alla stima. Invero, da un canto, il decreto di esproprio e’ stato emesso tardivamente e comunque dopo la realizzazione dell’opera pubblica, vale a dire, dopo il perfezionamento dell’acquisto a titolo originario della proprieta’ (del fondo) alla mano pubblica, risultando, in tal guisa, inutile e privo di effetti; d’altro canto, gli attori, pur avendo avuto contezza dell’emanazione del provvedimento ablatorio, hanno reindirizzato alla Corte la pretesa risarcitoria nei confronti delle parti convenute. Ora, questa Corte di cassazione, considerata la diversita’ del credito risarcitorio per l’occupazione appropriativa rispetto al credito inerente all’indennita’ per il periodo di legittima occupazione, ha sempre precisato che la competenza per la liquidazione del danno da occupazione illegittima appartiene al Tribunale, secondo le ordinarie regole di competenza per valore, mentre la speciale competenza della Corte d’appello in unico grado resta limitata, L. 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 20 alla determinazione dell’indennita’ per il periodo di legittima occupazione (cfr., e plurimis, Cass. nn. 350/2000, 4985/1998, 1302/1990).

Le domande del privato di condanna dell’ente pubblico al risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del suolo a seguito dell’esecuzione su di esso di un’opera pubblica e al pagamento dell’indennita’ di occupazione legittima, ancorche’ cumulativamente proposte nello stesso giudizio, spettano, dunque, rispettivamente al giudice di primo grado e alla Corte di appello, in unico grado, perche’ l’illecito aquiliano non puo’ concettualmente realizzarsi durante il periodo di occupazione legittima, neppure se nel decorso di questo e in assenza di un decreto di esproprio e’ completata l’opera, e viceversa tale illecito si realizza a decorrere dal termine dell’occupazione legittima.

Pertanto, erroneamente il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto competente la Corte d’appello su entrambe le domande azionate, laddove avrebbe dovuto dichiararsi incompetente solo in relazione a quella concernente la determinazione della indennita’ da occupazione legittima.

Sussistono i presupposti di legge per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

2. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio.

PQM

LA CORTE Dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata limitatamente alla domanda di danni per occupazione illegittima, cassa in relazione a tale domanda la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 25.11.2 003 e fissa per la riassunzione della causa dinanzi allo stesso Tribunale il termine di mesi sei dalla comunicazione del presente provvedimento.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA