Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 616 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11450-2009 proposto da:

PANIFICIO BELLI OTELLO di BELLI LUCIO (OMISSIS) (già ditta

individuale B.O.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato CELANI CARLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PERUGIA del 27.10.08, depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La sentenza impugnata ha ritenuto – rispetto ad accertamento induttivo del reddito ai fini IVA IRPEF IRAP relativi ad attività di panificio, per il 2003, basato sulle dichiarazioni del contribuente circa il rendimento della farina impiegata per i vari tipi di pane, rendimento poi confrontato con i prezzi ingrosso e dettaglio forniti sempre dal contribuente in contraddittorio – che l’atto impositivo non fosse affetto dai vizi dedotti dal contribuente.

Ricorre per cassazione la parte privata con quattro motivi; la parte erariale resiste con controricorso.

Le censure formulate dal contribuente si rivelano manifestamente prive di pregio:

la prima perchè la sentenza impugnata ha correttamente affermato l’esistenza di un’ipotesi di accertamento induttivo, dovendosi ribadire la circostanza che una impresa commerciale dichiari, ai fini dell’imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonchè una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sè sufficiente a giustificare da parte dell’erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cass. n. 21536/07);

la seconda, perchè si deve ribadire che non sussiste l’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per mancata indicazione della disposizione applicata. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, che il contribuente pretende violato nel disporre che l’avviso di accertamento debba essere motivato “in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici …” – non prescrive affatto (e tantomeno a pena di nullità) che l’Ufficio indichi specificamente a quale parte o lettera della norma applicata abbia inteso far riferimento (cfr.

Cass. 1992 n. 4307), purchè la motivazione consenta di verificare gli elementi e le ragioni della pretesa tributaria e la riconducibilità del procedimento seguito per la correlativa rilevazione ai criteri stabiliti “nelle disposizioni precedenti” (cfr. Cass., n. 7991, 10812/96). In altri termini, l’Ufficio non può far riferimento a criteri diversi da quelli normativamente stabiliti, ma non è affatto necessario che menzioni espressamente la norma applicata: l’importante è che sia possibile ricostruire il procedimento logico seguito dall’Ufficio e che tale procedimento risulti tra quelli consentiti dalla normativa vigente (Cass. n. 51/99).

la terza, perchè la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che l’accertamento risultava fondato su dati legittimamente acquisiti (verbali in contraddittorio) nel rispetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. Del resto, anche ove il contribuente avesse provato la sussistenza delle circostanze lamentate in ricorso, dovrebbe comunque ribadirsi che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all’Ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità; il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti (Cass. n. 2821/08; 14675/06).

– la quarta, con cui si deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè oltrechè inammissibile in quanto deduce congiuntamente ragioni di censura tra loro inconciliabili – è infondata limitandosi ad affermare una possibile situazione alternativa, ma deducendo, in sostanza un’inammissibile nuova valutazione delle risultanze di causa Cass. n. 5335/00;

13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80), in ordine al rilievo riconosciuto alle risultanze probatorie rispettivamente valorizzate dalle parti”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. La parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non intaccati da quanto asserito nella memoria del ricorrente, dal momento che le argomentazioni proposte non forniscono elementi di giudizio nuovi rispetto a quelli già valutati nella relazione sopra indicata. Pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 3.000 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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