Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6159 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12756-2016 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI,

44/46, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI BERETTA, MATTIA

PERSIANI che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7644/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/11/2015 R.G.N. 10489/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 12.11.15 la corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del 7.6.11 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda del ragionier V. volta al computo della pensione di anzianità in maggior misura rispetto a quella corrisposta, quale effetto della applicazione dei criteri di determinazione vigenti rationae temporis e della esclusione del massimale di cui al Regolamento cassa, art. 50, comma 8, sia del coefficiente di neutralizzazione della pensione in ragione dell’età del pensionato.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che, essendo il diritto a pensione maturato solo dopo la presentazione della domanda di pensione (e quindi con decorrenza (OMISSIS)), potevano legittimamente trovare applicazione i criteri di liquidazione previsti dalla delibera CNRP, in deroga al principio del pro-rata.

Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per tre motivi, cui resiste con controricorso – illustrato da memoria – la Cassa. Con memoria il ricorrente si è costituito con nuovo difensore.

Con il primo motivo si deduce violazione della L. n. 414 del 1991, art. 1, per avere la corte territoriale trascurato di applicare i criteri vigenti al momento della maturazione dei requisiti di età e contribuzione.

Il motivo è infondato. Questa Corte (SU Cass. n. 18136 del 2015 nonché Cass. n. 8179 del 2016) ha già affermato che nel regime previdenziale dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (tra cui rientra la Cassa in questione) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007 trova applicazione la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del pro rata; per converso, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1 gennaio 2007, in poi, trova applicazione la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, nella formulazione introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delib ere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 10 gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, ultimo periodo, come interpretato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e L. n. 508 del 1994, per omessa pronuncia sulla inapplicabilità del tetto pensionistico e del coefficiente di riduzione per età.

Il motivo, che reca la corretta indicazione del momento e luogo processuale in cui la questione (su cui v. la sopravvenuta Cass. n. 17742 del 2015, rv. 636246-01) è stata posta nel giudizio di merito e la trascrizione dei relativi termini, è fondato, non essendovi stata pronuncia della corte d’appello sui detti profili, pur ritualmente dedotti.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., e del Regolamento CNPR, art. 50, comma 853, comma 4, per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della norma per violazione dell’art. 23 Cost..

Il motivo è inammissibile perché non indica dov’e’ stata sollevata la questione nel giudizio di merito né i termini esatti del relativo rilievo innanzi alla corte territoriale, mentre per altro verso non può che rilevarsi che il regolamento è atto di autonomia per il quale non può porsi questione di legittimità costituzionale.

In accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spse del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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