Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6159 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2018, (ud. 14/11/2017, dep.14/03/2018),  n. 6159

Fatto

1. Con sentenza depositata il 12.8.2015 la Corte di appello di Venezia dichiarava l’improcedibilità dell’impugnazione proposta da C.C. nei confronti della società COIN s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva respinto la domanda diretta all’accertamento della illegittimità del trasferimento disposto dalla società in data 8.2.2010 dalla filiale di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS) nonchè della illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato il 10.7.2010.

2. La Corte territoriale rilevava che il C., avendo ottenuto l’anticipazione dell’udienza di discussione (alla data del 26.3.2015 anzichè del 19.11.2017), tempestivamente comunicata dalla Cancelleria (in data 28.11.2013), aveva provveduto a notificare – nell’imminenza della prima udienza – all’appellato esclusivamente il decreto di anticipazione dell’udienza e solamente dopo la prima udienza aveva provveduto a notificare l’atto di appello unitamente all’ordinanza di fissazione di una seconda udienza. Richiamato il principio espresso da Cass. S.U. n. 20604/2008 nonchè l’irrilevanza del differimento di udienza ai fini della improcedibilità dell’appello a fronte della inattività dell’appellante non giustificata da cause non imputabili, la Corte ha assunto una sentenza di mero rito.

3. Per la cassazione della sentenza il C. propone ricorso fondato su sei motivi. La società oppone difese depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 291, 421, 435, 437 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Cotte territoriale, trascurato il diverso orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 5700/2014 nonchè da altre pronunce delle Sezioni semplici che – in considerazione delle diverse declinazioni di cui il principio del giusto processo è suscettibile – ritengono ammissibile, in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio, la concessione di un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell’atto. Inoltre, il provvedimento di rinvio e di assegnazione di nuovo termine adottato dalla Corte territoriale alla prima udienza deve ritenersi ad effetto sanante dell’omissione posta in essere dall’appellante.

2. Con i successivi motivi il ricorrente ripropone i motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia lamentando l’omessa esame della manifesta illegittimità del trasferimento punitivo da (OMISSIS) a (OMISSIS) per violazione dell’art. 2103 c.c., della illegittimità del licenziamento per il mancato rispetto della L. n. 300 del 1970, art. 7 (genericità di entrambe le contestazioni, cumulo di singoli addebiti finalizzato all’aggravamento della condotta della seconda contestazione, manifesta tardività della seconda contestazione, mancata affissione del codice disciplinare, mancata audizione personale), della illegittimità del licenziamento per assoluto difetto di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo, della domanda di risarcimento del danno biologico conseguente all’ignominioso licenziamento e del danno all’onore, alla reputazione, all’immagine professionale, alla vita di relazione.

3. Il primo motivo non merita accoglimento.

La Corte territoriale ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 20604/2008 (seguita da numerose conformi, tra le quali, da ultimo, nell’ambito della Sezione Lavoro, cfr. Cass. n. 16319 del 2014, ord., con riguardo ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; Cass. n. 6876 del 2015, con riguardo ad un procedimento di appello; Cass. n. 17325/2016, con riguardo all’opposizione di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51), che, innovando il precedente prevalente orientamento, ha affermato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, l’appello, così come l’opposizione a decreto ingiuntivo, pur tempestivamente proposti nel termine previsto dalla legge, sono improcedibili ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, assegnare alla parte un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga, si determinano infatti, secondo le Sezioni Unite, per il venir meno del potere di compiere l’atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.

Criterio decisivo per l’adozione dell’indicata soluzione è stato, dunque, per le Sezioni Unite in discorso la massima valorizzazione della ragionevole durata del processo, elevata a rango di principio costituzionale (art. 111 Cost.) e sopranazionale (art. 6 CEDU), tanto da imporre all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, “deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (così Cass. SS.UU. n. 20604/2008 in motivazione, che richiama sul punto Cass. SS.UU. n. 4636 del 2007).

L’improcedibilità, si è aggiunto, può essere dichiarata d’ufficio anche nel caso che la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa sia stata rinviata dal giudice (Cass. n. 1175 del 2015).

Tale principio deve ritenersi ormai condiviso e consolidato, essendo stato ribadito anche con riferimento all’appello incidentale nelle cause di lavoro (Cass. n. 837 del 19/01/2016), ed in materia di locazione (Cass. n. 9597 del 30/04/2011).

4. Non si può desumere un diverso orientamento nè da Cass. S.U. n. 5700 del 2014, che in materia di procedimenti ex L. n. 89 del 2001 ha escluso la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, nè da Cass. n. 1483 del 2015 e Cass. n. 2621 del 2017, che hanno ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 414 c.p.c. e ss.: trattasi di arresti che concernono la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo (o unico) grado, il quale, a differenza dei casi esaminati dalle Sezioni Unite, non presuppongono la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (cosi, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014). In particolare, poi, il processo del lavoro di primo grado (a cui può senz’altro assimilarsi la fase sommaria del procedimento di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48) è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all’opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio e si configura come una fase caratterizzata da autonomia formale e strutturale rispetto a quella precedente, di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso.

Parimenti inconferente è la soluzione adottata in alcune sentenze con riferimento ai giudizi di impugnazione dello stato passivo L. Fall., ex art. 99 in relazione ai quali si afferma che l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, ma implica unicamente l’assegnazione al ricorrente di un nuovo temine perentorio per la notifica, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 24722 del 04/12/2015), considerata la peculiare natura della procedura fallimentare, determinata dalla natura pubblica degli organi coinvolti e dalla concorsualità dei diritti tutelati.

5. Non risulta nemmeno prospettabile, nel caso di specie, l’applicazione della c.d. prospettive overruling su una regola del processo (nei sensi di cui a Cass. Sez. Un. n. 15144 del 2011), poichè essa presuppone un mutamento di indirizzo giurisprudenziale successivo al compimento (o all’omissione) di un atto che esponga la parte a preclusione o decadenza, mentre nel caso di specie l’omessa notifica dell’appello e la richiesta di nuovo termine ex art. 291 c.p.c. per provvedervi sono successivi all’orientamento affermato nel 2008 dalle Sezioni Unite ed anzi proprio il lungo termine intercorso fra il deposito (30 luglio 2008) della ricordata innovativa pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20604/2008 e la data di discussione innanzi alla Corte distrettuale (26.3.2015) consente di ritenere, anche alla luce della particolare rilevanza e conseguente diffusione del principio affermato, che la parte abbia avuto a sua disposizione un arco temporale sufficiente a tener conto della nuova giurisprudenza e, conseguentemente, a prevenire il verificarsi della decadenza.

6. In conclusione, la sentenza impugnata è senz’altro conforme ai principi sopra richiamati e non è incorsa nei vizi denunciati in quanto, in sostanza, l’appellante aveva omesso la notifica dell’atto di appello e alla prima udienza si era limitato a chiedere il rinvio per ottemperare all’incombente. Peraltro la Corte ha accertato l’avvenuta tempestiva comunicazione all’appellante del decreto di anticipazione d’udienza (adottato dal Presidente su richiesta dell’appellante stesso), comunicazione avvenuta con congruo anticipo (oltre un anno) rispetto alla data di udienza.

7. Il rigetto del primo motivo di ricorso rende assorbiti gli altri motivi relativi al merito della controversia. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

8. Infine, trattandosi di ricorso notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,0 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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