Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6159 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34277-2018 proposto da:

L’OASI CENTRO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA ANZIANI E

DISABILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMINE PAUDICE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5908/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Oasi centro residenziale di riabilitazione neuromotoria anziani e disabili srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per Ires e lirap anno 2008, proveniente da rinvio (Cass. 9775/2017), ne ha rigettato l’appello. La CTR ha ritenuto che illegittimamente a società avesse detratto costi non avendone provato la deducibilità, in quanto la prova dell’inerenza e dell’effettività dei costi grava sul contribuente.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.” e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 156 c.p.c.. Il motivo è infondato.

Va premesso che con ord. 9775/2017 questa Corte aveva accolto l’appelo dell’Agenzia delle entrate, riconoscendo la nullità della sentenza della CTR, per carenza di motivazione, non dando conto dei motivi di appello essenza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto.

Va richiamato il principio (v. dal ultimo Cass. n. 29721 del 15/11/2019) secondo cui in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare i percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. Nella fattispecie non sussiste il dedotto vizio, posto che la CTR, premesso il fatto, ha enunciato correttamente il principio di diritto secondo il quale grava sull’imprenditore l’onere di provare l’inerenza e l’effettività dei costi ai della loro deduzione dal reddito d’impresa; prova che ha accertavo nella fattispecie non sia stata fornita dal contribuente” che non ha prodotto la documentazione giustificativa dei costi suddetti, con conseguente indeducibilità.

Tale motivazione è idonea a rivelare la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento” rendendo, in tal modo, possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9105, n. 29721 del 15/11/2019).

Consegue il rigetto del ricorso, cui segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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